Regolamento
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IL RETTORE
VISTA la Legge 3 luglio 1998 n. 210 recante “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo” e in particolare l’art. 4 concernente il dottorato di ricerca;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
VISTO il “Regolamento recante norme in materia di Dottorato di Ricerca” adottato dal Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con decreto n. 224 del 30 aprile 1999, pubblicato sulla G.U. del 13 luglio 1999 n. 162;
VISTO il “Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli studi di Palermo” adottato con D.R. n. 567 del 6 marzo 2018;
VISTO il D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
VISTE le delibere n. 356 del 10.03.2022 del Consiglio di Amministrazione e n. 83 del 14.03.2022 del Senato Accademico, con le quali sono state approvate le modifiche al regolamento sopra specificato.
DECRETA
Il “Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli studi di Palermo”, adottato con DR n. 567 del 6 marzo 2018, viene modificato come di seguito riportato:
REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio, in conformità alla normativa vigente.
Il sistema di assicurazione della qualità dei corsi di dottorato è disciplinato da apposito regolamento.
Art. 2
Istituzione e obiettivi formativi
1. ll dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso soggetti pubblici e privati, attività di ricerca e di alta qualificazione, anche ai fini dell’accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell’integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
2. I Corsi di Dottorato di ricerca possono essere istituiti dall’Ateneo quale sede unica, ovvero in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:
a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
c) istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell’articolo 15 del DM 226/2021, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
3. Gli accordi possono prevedere anche il rilascio di titolo finale, multiplo o congiunto.
4. L'ateneo può anche partecipare in convenzione a corsi di dottorato con sede amministrativa presso altre università o istituzioni anche straniere con possibilità di rilascio del titolo finale, anche contribuendo con propri finanziamenti o borse.
5. La domanda di accreditamento, presentata dall’Ateneo al Ministero, anche nella forma associata prevista dall’art. 3 del DM 226/2021, e corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del DM 226/2021, specifica il numero massimo di posti per i quali è richiesto l’accreditamento. La domanda di accreditamento può avere ad oggetto anche singoli curricula di corsi di dottorato già accreditati.
Art. 3
Proposte, approvazione e istituzione
1.Le proposte di istituzione dei corsi di dottorato sono presentate annualmente dai Dipartimenti, sulla base delle proposte predisposte dai Collegi dei Docenti o da Comitati Ordinatori su apposita modulistica.
2. Il Senato Accademico esprime un parere sulla proposta di attivazione valutando la coerenza degli obiettivi formativi, dei programmi di studio e dei requisiti di ammissibilità con le previsioni dell’Art. 4 del DM 226/2021; il Consiglio di Amministrazione approva la proposta, valutando la congruità dell’impegno finanziario e la rispondenza ai requisiti di ammissibilità di cui all’Art. 4 DM 226/2021, in merito alle risorse da destinare al funzionamento dei Corsi di Dottorato di ricerca da attivare.
3. L’Ateneo, a seguito del controllo del Nucleo di Valutazione della coerenza del Corso con la programmazione formativa e verificata la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie all’attivazione e il rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui all’art 4 del DM 226/2021, invia la domanda di accreditamento al Ministero, secondo quanto indicato dell’art. 5, comma 2 del DM 226/2021.
4. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto all’articolo 14 del presente Regolamento. Per i dottorati per i quali sia previsto il riconoscimento del titolo multiplo o congiunto, sin dalla fase di attivazione, e una durata dell’attività di ricerca di 4 anni, questa è ammissibile senza ulteriori oneri finanziari per l’Ateneo in termini di cofinanziamento della relativa borsa nel quarto anno.
5. Le denominazioni dei corsi e degli eventuali curricula, nonché la composizione del Collegio dei Docenti, devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti.
6. Per ciascun ciclo di dottorati da attivare nell'Ateneo, è richiesto un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre;
7. Nel caso di dottorati in convenzione, attivati da due soggetti ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del DM 226/21, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una.
Art. 4
Articolazione e organi del dottorato
1. Organi del dottorato di ricerca sono il collegio dei docenti e il coordinatore, i cui compiti sono definiti dalla normativa vigente.
2. I corsi di dottorato possono articolarsi in più curricula. A meno di diversa determinazione del collegio dei docenti, ciascun curriculum fa capo a un comitato di curriculum e a un referente di curriculum.
Art. 5
Collegio dei docenti
1. Il collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato.
2. È costituito da un numero minimo di dodici componenti, tenendo conto, ove possibile, dell’equilibrio di genere, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso.
Il collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l’accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l’accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza.
3. I componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l’accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.
4. Possono far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.
5. Non possono concorrere al numero minimo di 12, i componenti per i quali è prevista la cessazione dal servizio (per limiti di età o per limiti di contratto) prima della conclusione del ciclo.
6. Partecipa alle sedute del collegio un rappresentante dei dottorandi, scelto con procedura elettiva, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.
7 Ogni componente del collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del DM 226/2021, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e quelli di interesse nazionale di cui agli articoli 10 e 11 del D.M. 226/2021.
8. Nel caso di dottorati attivati da istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, è possibile la partecipazione a due collegi relativi a corsi di dottorato organizzati dallo stesso istituto. La partecipazione dei professori e ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca al collegio di dottorato di un dottorato attivato da un soggetto diverso da quello di appartenenza è subordinata al nulla osta della struttura di appartenenza.
Art.6
Il coordinatore del dottorato
1. Il coordinatore del dottorato deve essere un professore di prima fascia a tempo pieno, per tutta la durata del mandato. In caso di motivata indisponibilità, il coordinamento può essere affidato ad un professore di seconda fascia a tempo pieno in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso alle funzioni di professore di prima fascia, individuato tra i membri del collegio e appartenente ai ruoli dell’Ateneo.
La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale, per massimo 2 mandati consecutivi, della durata di 3 anni ciascuno.
2. Il coordinatore avrà cura di individuare in seno al collegio medesimo un professore di I o II fascia, a tempo pieno, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento temporaneo.
3. Il coordinatore dura in carica 3 anni e può essere rieletto, consecutivamente, solo una volta
Art. 7
Curricula
1. Qualora il corso di dottorato sia articolato in curricula, a meno di diversa determinazione del collegio dei docenti, sono organi del curriculum di dottorato: il referente di curriculum e il comitato di curriculum.
2. Il comitato di curriculum, composto da un minimo di quattro docenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari coerenti con il curriculum, programma la didattica specifica, entro l’ambito tematico del corso di dottorato. il collegio dei docenti può delegare ai comitati ogni altra attività di specifica pertinenza del curriculum o richiedere pareri.
3. Il Comitato elegge al suo interno il Referente.
Art. 8
Modifiche nel collegio dei docenti, del coordinatore, nel comitato di indirizzo e nel referente
1. I componenti del collegio dei docenti e il coordinatore del ciclo di dottorato non possono essere modificati dopo l’iscrizione all’anagrafe dei dottorati del CINECA.
Il coordinatore o un componente del collegio può essere sostituito, con provvedimento del Rettore, solo in casi eccezionali riconducibili a cause di forza maggiore (trasferimento ad altro Ateneo, prolungata aspettativa per motivi di studio o salute, cessazione del servizio, altro), che determinano l’impossibilità a proseguire l’attività nel collegio, ma comunque nel rispetto delle limitazioni derivanti dall’art.5, comma 4 del D.M. 226/2021.
2. Le modifiche concernenti la composizione del collegio, a seguito di nuove richieste di afferenza, sono deliberate dal collegio.
3. Nel caso di nuova proposta di attivazione, il comitato ordinatore, anche in relazione alle indicazioni ministeriali, definirà le modalità di presentazione e accettazione della partecipazione dei docenti al collegio.
4. Le modifiche concernenti la composizione dei comitati di indirizzo e del referente sono deliberate dal comitato competente e ratificate dal collegio.
Art. 9
Requisiti delle proposte
1. I dipartimenti, singolarmente o congiuntamente, presentano annualmente le proposte di attivazione, formulate nel rispetto della normativa vigente. Le proposte contengono le seguenti indicazioni (qualora il corso sia articolato in curricula, ove opportuno, andrà distinto tra indicazioni relative al corso comune e indicazioni relative a singoli curricula):
a. la denominazione del dottorato con l’indicazione del/i dipartimenti di afferenza e l’eventuale definizione dei curricula all’interno del corso;
b. il dipartimento di riferimento per le attività del dottorato o la struttura che coordina l’attività del dottorato;
c. la composizione del collegio dei docenti con l’indicazione del coordinatore. Per ogni docente deve essere indicato il settore scientifico-disciplinare e ogni dato previsto dalla normativa sulla procedura di accreditamento;
d. qualora il corso di dottorato sia articolato in indirizzi, l’elenco dei componenti il comitato e il referente di ogni indirizzo;
e. le aree di afferenza scientifico-disciplinare;
f. le strutture operative e scientifiche utilizzabili;
g. gli obiettivi formativi e i programmi di studio del corso;
h. le modalità di svolgimento dell’attività didattica e di ricerca;
i. il numero dei posti e delle borse, con l’indicazione delle eventuali riserve di posti previste dal comma 2 del presente articolo;
j. la natura del corso, sede unica o consortile, e, nel secondo caso, l’indicazione delle università consorziate;
k. convenzioni o accordi di collaborazione con strutture pubbliche o private e/o l’indicazione di eventuali autonome risorse per il finanziamento di borse su eventuali specifiche linee di ricerca;
l. il resoconto delle attività svolte annualmente dai singoli dottorandi, con particolare riferimento allo svolgimento della ricerca;
m. il resoconto degli esiti occupazionali di coloro che hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca;
n. eventuali collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative.
2. Un posto con borsa deve essere, comunque, riservato a favore di un candidato che abbia conseguito all’estero il titolo di studio necessario per l’ammissione al corso di dottorato. Ulteriori quote di posti, con o senza borsa, possono essere riservate a favore di candidati che abbiano conseguito all’estero il titolo di studio necessario.
Art.10
Accesso
1. Per l’ammissione al corso di dottorato è indetta, almeno una volta all’anno, una selezione pubblica nella quale, per ogni corso di dottorato, vengono indicati gli specifici ambiti disciplinari che saranno oggetto di valutazione. La domanda di partecipazione può essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all’estero. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall’ammissione al corso. L’idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
2. L’ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione ad evidenza pubblica, che deve concludersi entro i termini previsti dalla normativa vigente, che può prevedere oltre a borse per le quali non viene indicato uno specifico tema di ricerca (nel seguito “borse a tema libero”) anche borse a tema vincolato originate da specifici finanziamenti (nel seguito “borse a tema vincolato”).
Nel caso in cui il bando preveda l'indicazione di borse a tema vincolato, i candidati indicano se, oltre alle borse a tema libero, intendono concorrere anche per l'attribuzione di una o più borse a tema vincolato. In questo caso viene stilata una graduatoria per le borse a tema non vincolato ed una specifica graduatoria per ciascun tema vincolato, limitata ai candidati che abbiano concorso per la relativa tematica. Il candidato che si trovi in posizioni utile in diverse graduatorie dovrà esercitare l'opzione per una di esse entro un termine stabilito dall'Amministrazione. Nel caso di esaurimento della graduatoria di un tema vincolato, la borsa potrà essere nuovamente bandita.
3. Il bando di selezione, redatto in lingua italiana e inglese, reca l’indicazione del numero delle borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario e può prevedere:
a) una graduatoria di idonei al corso da cui attingere per gli eventuali scorrimenti di ammissione al corso di dottorato, nei casi di rinuncia dei vincitori, di vincitori rinunciatari entro i primi nove mesi o se, entro sei mesi dalla data di scadenza del bando si rendono disponibili ulteriori risorse, con decreto di finanziamento approvato, destinabili a borse non vincolate a specifici progetti di ricerca. In questo caso si procederà all'attribuzione per scorrimento della graduatoria della selezione ad evidenza pubblica relativa ai temi non vincolati.
b) la riserva di una quota delle borse e delle altre forme di sostegno finanziario a favore di soggetti che hanno conseguito, presso università estere, il titolo di studio richiesto per l’ammissione al corso di dottorato.
4. Nel caso si rendano disponibili fondi ulteriori destinati al finanziamento di borse aggiuntive su tema vincolato nell’ambito di corsi di dottorato accreditati, l’Ateneo può emanare, nello stesso ciclo, bandi successivi con procedure di ammissione e modalità organizzative specifiche, anche con la stessa commissione.
5. Per progetti che prevedano la selezione dei candidati da parte del soggetto finanziatore (quali i bandi MSCA), si può procedere all'ammissione in soprannumero ad un corso di dottorato accreditato nell'Ateneo.
6. Il bando è emanato con decreto del Rettore, e pubblicato, per almeno trenta giorni sul sito dell’Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero.
Il bando indica: a. il numero complessivo dei posti e delle borse, con la precisazione dei soggetti finanziatori delle borse di studio; b. la quota di posti e/o di borse riservati a studenti che hanno conseguito il titolo all’estero; c. l’ammontare della borsa di studio; d. i criteri di accesso e di valutazione dei titoli; e. le modalità di svolgimento delle prove di ammissione, la presenza di eventuali prove scritte inclusi i test riconosciuti a livello internazionale nonché le modalità di svolgimento dei colloqui, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca; se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere, ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, su indicazione del collegio docenti, il bando può prevedere modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e formano, in tal caso, una graduatoria separata. f. il bando può prevedere lo svolgimento della prova di ammissione in lingua inglese per tutti i candidati o su richiesta del singolo candidato; g. l’importo dei contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per successive procedure di selezione di cui al comma 1.
7. I candidati possono presentare domanda per partecipare alle prove di ammissione relative a diversi corsi di dottorato. Nel caso in cui il candidato si collochi in posizione utile in più graduatorie deve esercitare l’opzione per una di esse, entro i termini previsti nel bando.
8. La possibilità di presentare domanda per partecipare a più prove di ammissione di cui al comma 5 del presente articolo non costituisce vincolo per il calendario delle prove.
9. Chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca può essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un nuovo corso di dottorato di ricerca. Se ha già ricevuto una borsa di dottorato, la partecipazione al nuovo corso di dottorato non potrà essere coperta da borsa.
10. Possono essere, altresì, ammessi in soprannumero, nella misura del 50% dei posti messi a concorso, i candidati laureati all’estero, risultati idonei in apposita graduatoria, che siano assegnatari di borse di studio finanziate dal Ministero Affari Esteri della Repubblica Italiana o dal Governo del loro paese di origine, nonché i candidati appartenenti a paesi con i quali esista specifico accordo intergovernativo o di convenzione con l’Ateneo e, comunque, senza oneri per l’Ateneo stesso. In tal caso è necessario acquisire il parere del collegio dei docenti del dottorato.
11. L’ammissione dei cittadini stranieri su posti in soprannumero avverrà tramite la valutazione dei titoli posseduti, presentazione di un progetto di ricerca e una prova orale.
12. È vietata la contemporanea iscrizione a più di un corso di dottorato e corso di studio (master, corsi di laurea, scuole di specializzazione etc.), salvo quanto previsto all’art. 14 del presente regolamento.
Art. 11
Nomina commissioni giudicatrici per l’accesso al dottorato
1. Le commissioni incaricate della valutazione comparativa dei candidati sono nominate, su proposta del collegio dei docenti, con decreto del Rettore, che tiene conto dell’eventuale articolazione in curricula del dottorato e rimangono in carica per 12 mesi;
2. La commissione giudicatrice per l’accesso al dottorato è composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, di cui almeno due professori di prima e di seconda fascia e non più di un componente facente parte del collegio dei docenti, e, ove possibile, con un componente di genere diverso. Possono essere, altresì, aggiunti non più di due esperti, non appartenenti al collegio di dottorato, scelti nell’ambito dell'Ateneo, degli enti e/o delle strutture pubbliche e private di ricerca, anche stranieri. Nel caso di borsa su tematica vincolata, l’ente erogante può indicare un esperto tematico, che sarà considerato nel contingente dei 2 esperti esterni.
Art. 12
Svolgimento delle prove di valutazione
comparativa dei candidati
1. Il collegio dei docenti stabilisce le modalità delle prove di ammissione e può stabilire modalità differenziate per i posti riservati a candidati che abbiano conseguito il titolo all’estero, garantendo pari criteri di valutazione. Sono, altresì, previste tempistiche e modalità di selezione differenziate per sopravvenute specifiche casistiche nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali su bandi competitivi, di dottorati in collaborazione con le imprese e/o di dottorati industriali, previo accreditamento degli stessi.
2. Se così previsto dal bando, la prova orale può, a richiesta del candidato, essere svolta in lingua inglese.
3. Fermo restando che le prove sono intese ad accertare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica, le commissioni giudicatrici valutano le prove stesse mediante idonea comparazione.
4. L’Ateneo assicura la pubblicità degli atti concorsuali secondo le norme vigenti.
5. La commissione, sulla base dei punteggi assegnati a ciascun candidato, redige la graduatoria di merito.
6. Nel caso di pari merito la borsa è assegnata al candidato più giovane.
Art. 13
Svolgimento dei corsi
1. Ogni ciclo di corso ha una durata minima di 3 anni. Per i dottorati di cui all’art. 19 del presente regolamento, laddove sin dalla fase di attivazione sia prevista e necessaria – ai fini del riconoscimento del titolo doppio, multiplo o congiunto - una durata dell’attività di ricerca di 4 anni, questa è ammissibile senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione in termini di cofinanziamento della relativa borsa.
2. I dottorandi sono tenuti allo svolgimento, a tempo pieno, della loro attività curricolare secondo le modalità stabilite dal collegio dei docenti.
3. L’attività è espressa in crediti formativi universitari (CFU) (60 per ogni anno) e può essere articolata, secondo le esigenze del corso di dottorato, anche in insegnamenti specialistici frontali, attività di laboratorio e di sperimentazione, alta formazione attraverso attività di ricerca, stage e redazione della tesi di dottorato, partecipazione a convegni e scuole. Ai sensi dell’art.8, comma 13 del DM 226/2021, le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi, certificate dal collegio dei docenti, sono riportate nel diploma supplement.
Gli insegnamenti specialistici possono essere assegnati a docenti dell’Ateneo, previa dichiarata disponibilità, come carico didattico aggiuntivo su proposta del collegio dei docenti e con delibera del consiglio del dipartimento di riferimento del corso di dottorato.
L’attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi svolta dai professori e ricercatori universitari nell’ambito dei corsi di dottorato concorre all’adempimento degli obblighi istituzionali di cui all’art.6 della legge 240/2010 e viene riportata nel “prospetto delle attività didattiche” che viene compilato, per ciascun anno accademico, dal professore/ricercatore universitario mediante il “portale della didattica” del sito web di Ateneo.
4. I dottorandi, ove richiesto dall'ente finanziatore, dovranno riportare le attività svolte giornalmente in un registro “time sheet” in formato elettronico, che dovrà essere inviato mensilmente al dipartimento sede amministrativa del dottorato.
5. All’inizio del corso è assegnato ad ogni dottorando un supervisore (tutor) e uno o più co-supervisori (co-tutor), di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo.
6. Il collegio dei docenti promuove lo svolgimento di periodi di addestramento del dottorando in Italia e all’estero per una sua più completa formazione.
7. Il collegio, anche al fine di offrire sbocchi lavorativi ai dottori di ricerca, può attivare forme di consulenza e cooperazione con soggetti pubblici o privati interessati alle tematiche di ricerca del dottorato.
8. La sospensione ingiustificata dal corso, di durata superiore a 30 giorni, comporta l’immediata interruzione dell’erogazione, non più recuperabile della borsa. È consentita la sospensione dal corso per determinati periodi previsti dalla legge e debitamente documentati (maternità, malattia, servizio civile, caso fortuito o forza maggiore). Il recupero del periodo di sospensione avverrà a fine corso e per esso verrà corrisposta la relativa borsa.
9. Il dottorando deve presentare, ogni anno, al collegio dei docenti, una dettagliata relazione scritta sull’attività svolta ed eventualmente discuterla oralmente secondo le modalità stabilite dal collegio stesso. Qualora il dottorato sia articolato in indirizzi, il collegio può delegare il comitato competente alla ricezione e discussione della relazione.
10. Il collegio dei docenti, sentito anche il comitato competente e il tutor, con motivata delibera, procede all’ammissione del dottorando all’anno successivo, ovvero, nel caso di risultati insufficienti, propone al Rettore l’emanazione di un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso. In tal caso, l’eventuale quota residuale di borsa viene portata in aumento della relativa voce COAN del bilancio per il successivo anno, quale contributo di funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca.
11. In caso di rinuncia in corso d’anno o per gravi inadempienze o per gravi e giustificati motivi adeguatamente documentati, il collegio dei docenti propone al Rettore l’emanazione di un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso; la quota residuale di borsa viene portata in aumento della relativa voce del bilancio, quale contributo di funzionamento del corso di dottorato di ricerca.
12. L’onere circa la copertura assicurativa dei dottorandi, nell’ambito delle attività del corso di dottorato, per infortuni e responsabilità civile è a carico dell’Ateneo per l’intera durata del corso.
13. L'Ateneo, anche su proposta di due collegi di dottorato, può organizzare i corsi di dottorato in scuole di dottorato, alle quali è rimesso il coordinamento dei corsi e la gestione delle attività comuni.
Art. 14
Diritti e doveri dei dottorandi
1. Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 10 comma 2, lettera b) (dottorato industriale) del DM 226/2021. Il collegio dei docenti, con il parere favorevole del tutor del dottorando, può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l’ambito formativo del dottorato. Il collegio di dottorato ai fini del rilascio della prevista autorizzazione valuta la compatibilità delle attività retribuite da autorizzare con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. Ove l'importo delle attività retribuite superi nell'anno quello della borsa, il dottorando perde il diritto alla medesima.
2. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all’estero.
3. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio di dottorato e senza incremento dell’importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
I dottorandi dell’area medica possono partecipare all’attività clinico assistenziale secondo quanto stabilito dalla vigente convenzione tra l’Università degli Studi di Palermo e l’Azienda Ospedaliera Policlinico “Paolo Giaccone”.
4. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell’amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.
5. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall’ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l’attività di ricerca svolta in Italia e all’estero di cui all’articolo 9, comma 4 del DM 226/2021.
6. Ferma restando l’applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
7. Partecipa alle riunioni del collegio di dottorato per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi il rappresentante eletto dei dottorandi per ciascun ciclo.
8. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio di dottorato può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari per l’Ateneo.
9. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio di dottorato per motivate esigenze scientifiche, solo se sarà assicurata in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del dipartimento di afferenza del corso di dottorato.
10. I dottorandi possono chiedere al collegio dei docenti, per comprovati motivi, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente. Nel caso in cui la sospensione della borsa, per ragioni diverse da quelle espressamente previste dalla legge, comporti l'impossibilità di fruire di una parte del finanziamento esterno a supporto della borsa, il collegio può autorizzare la sospensione esclusivamente previa individuazione delle somme a copertura.
11. La sospensione ingiustificata dal corso, di durata superiore a 30 giorni, comporta l’immediata interruzione dell’erogazione, non più recuperabile della borsa.
12. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 9 e 10, non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
Art. 15
Corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche
1. Il collegio dei docenti del dottorato ed il consiglio della scuola di specializzazione medica possono autorizzare la frequenza congiunta del corso di specializzazione e del dottorato compatibilmente con l'attività prevista dalla scuola medesima e con il piano formativo del corso di dottorato nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell’impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal consiglio della scuola di specializzazione medica e dal collegio di dottorato;
b) incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.
2. Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, la domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal collegio di dottorato del corso di dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell’accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal consiglio della scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione medesima.
Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.
3. La frequenza congiunta, se autorizzata, comporta la sospensione della erogazione della eventuale borsa di studio di dottorato assegnata. In questo caso la richiesta di frequenza congiunta potrà essere accolta dal collegio docenti solo se la sospensione della borsa per l’anno di frequenza congiunta non incide sui requisiti della numerosità minima di borse di studio del corso di dottorato e del numero medio di borse per corso e per ciclo di Ateneo.
Art. 16
Borse di Studio
1. La borsa, di durata triennale, il cui importo minimo è previsto nella normativa a livello nazionale, è erogata in rate con cadenza mensile posticipata.
2. Ai sensi dell’art. 9, comma 1 del DM 226/2021, possono essere banditi posti di dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa. Nel caso di scorrimenti di graduatorie relativi a finanziamenti aggiuntivi per temi di ricerca non vincolati, sarà data priorità ai dottorandi senza borsa.
3. Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, sono rinnovate annualmente, previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno.
4. Se la borsa di studio non è rinnovata, l’importo della borsa non utilizzato è reinvestito per il finanziamento di dottorati di ricerca.
5. Qualora il dipartimento proponga l’attivazione di borse di dottorato finanziate da soggetti esterni anche su progetti pubblici o privati, il dipartimento dovrà finanziare con fondi propri nel caso in cui venga meno il finanziamento esterno.
6. La borsa di studio è incrementata nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all’estero autorizzate dal collegio dei docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del DM 226/2021.
7. I dottorandi senza borsa, che si recano all'estero possono usufruire di un contributo, nei limiti della disponibilità del bilancio di Ateneo. Il suddetto contributo è pari ad € 1.000,00 mensili per i primi tre mesi di soggiorno all’estero ed € 500,00 mensili per ulteriori periodi svolti nell’A.A. di pertinenza, per un periodo non superiore a 12 mesi. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del DM 226/2021. La richiesta di finanziamento deve essere presentata dai dottorandi al collegio dei docenti almeno 30 giorni prima della partenza e comunque in tempo utile per l’esame da parte del competente ufficio dottorati di ricerca.
8. Per lo svolgimento dell’attività di ricerca in Italia e all’estero, oltre alla borsa di studio e/o a qualsiasi altro contributo, è assicurato al dottorando un budget, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura pari al 10% dell’importo lordo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente, ai fini del passaggio d’anno, ovvero rinuncia al corso di dottorato, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo, per gli stessi fini.
9. Il coordinatore del corso autorizza la permanenza all'estero per periodi inferiori o pari a sei mesi; per i periodi superiori è necessaria l'autorizzazione del collegio dei docenti. Il periodo di permanenza all'estero autorizzato è comunicato dal dottorando all'ufficio dottorati di ricerca. In caso di rientro anticipato, il dottorando deve darne comunicazione entro cinque giorni lavorativi dal rientro.
Art.17
Conseguimento del titolo dei corsi di dottorato
1. La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo, nominata dal Rettore, nel rispetto dell’equilibrio di genere, distintamente per ogni curriculum, su proposta del collegio dei docenti, sentito il parere del comitato di curriculum interessato, se previsto. La commissione è composta da tre membri effettivi di cui almeno due non appartenenti alla sede amministrativa del corso e non più di uno appartenente al collegio di dottorato. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica. La commissione può essere integrata da non più di due esperti, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, che viene approvata o respinta. La commissione, quando ne riconosce all’unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode. Fermo restando il rispetto di quanto disciplinato nel presente comma, il collegio dei docenti propone la nomina di almeno due membri supplenti, di cui uno interno e uno esterno al collegio.
2. I lavori della commissione possono essere articolati in due sessioni, una primaverile e una autunnale, in ragione dei referaggi dei valutatori, e devono concludersi entro 90 giorni dalla data prevista per ciascuna sessione nel relativo decreto rettorale. In base al numero dei candidati e della tempistica, i componenti esterni possono partecipare ai lavori della discussione pubblica anche in via telematica. Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per l’espletamento della discussione pubblica la commissione decade dall’incarico e il Rettore nomina una nuova commissione con esclusione dei membri decaduti. Le eventuali dimissioni, accettate solo per gravi motivi, acquistano efficacia solo all’atto dell’accoglimento da parte del Rettore.
3. La domanda di ammissione all’esame finale è presentata on line attraverso il portale studenti.
4. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all’ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un’esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
5. I dottorandi devono inviare copia della tesi, anche in formato digitale, al coordinatore che la invierà ai valutatori esterni e ai membri della commissione.
6. L’esame finale consiste nella discussione pubblica della tesi, sulla quale la commissione formula un articolato giudizio, che tiene conto dei pareri espressi dai valutatori esterni sulla tesi e dalla relazione di sintesi del collegio dei docenti sull’attività di ricerca svolta nel corso di dottorato.
7. Il titolo di dottore di ricerca abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», si consegue all’atto del superamento dell’esame finale a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all’avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. Esso è rilasciato dal Rettore e riporta la denominazione del corso di dottorato e dell’eventuale indirizzo o curriculum frequentato. Il diploma riporta il nome del Rettore e la sua firma.
8. Nel caso di pubblicazione della tesi di dottorato, l’opera dovrà riportare la dicitura: "tesi discussa per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, svolta presso il dipartimento __ X__ dell’Università degli Studi di Palermo.
9. Successivamente al rilascio del titolo, il coordinatore cura il deposito di una copia della tesi presso la biblioteca del dipartimento, sede amministrativa del dottorato, che ne assicura la consultazione.
10. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi, certificate dal collegio dei docenti, sono riportate in un documento allegato al diploma finale (diploma supplement). A tal fine, alla conclusione del percorso formativo e prima dello svolgimento della prova finale, il coordinatore trasmette all'ufficio dottorato, anche tramite caricamento su apposito sistema informativo della carriera dei dottorandi, l'elenco delle attività formative da essi svolte.
Art. 18
Open access, deposito della tesi di dottorato
e anagrafe dei dottorati
1. Il dottorando, al fine di rispettare le disposizioni nazionali in merito al deposito legale della tesi di dottorato, nonché la politica di open access adottata dall’Ateneo di Palermo, deve caricare telematicamente la tesi, entro la data fissata per l’esame finale, nel repository istituzionale di Ateneo – IRIS. Contestualmente dovrà inviare al competente ufficio apposita dichiarazione sul deposito legale della tesi;
2. Successivamente al superamento dell’esame finale, l’ufficio competente dell’Ateneo cura, mediante procedura di harvesting automatico, il deposito obbligatorio della tesi presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze;
3. Il deposito legale della tesi comporta che essa sia immediatamente accessibile pubblicamente (open access);
4. In casi specifici (tesi in corso di pubblicazione, particolari condizioni imposte da eventuali finanziatori esterni della ricerca del dottorando, ragioni di privacy, ovvero di sicurezza pubblica o nazionale, tutela della proprietà intellettuale), la diffusione della tesi può essere soggetta ad un periodo di embargo, che può andare dai 6 ai 12 mesi, eventualmente prorogabili fino a 24 mesi per eccezionali ragioni di segretezza. La richiesta di embargo, opportunamente motivata e sottoscritta anche dal tutor della tesi, che ne attesta l’effettiva esigenza, va presentata all’ufficio competente dell’Ateneo contestualmente al caricamento della tesi su IRIS.
5. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l’Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell’anagrafe nazionale dei dottorati di cui al comma 1, art.14 del DM 226/2021 in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all’utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l’obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.
Art. 19
Riconoscimento del titolo di Dottore di ricerca
conseguito all’estero (DPR 382/80 art. 74)
1. Chi avendo conseguito un titolo di dottore di ricerca presso una Università straniera, intenda richiedere l’equipollenza del titolo, deve presentare apposita istanza all’Ufficio competente del MIUR.
Art. 21
Certificazione aggiuntiva di “doctor europaeus”
1. L’Ateneo rilascia la certificazione di “doctor europaeus”, aggiuntiva al titolo ed al valore nazionale del relativo dottorato, su proposta del collegio dei docenti in relazione a singole richieste avanzate da uno o più dottorandi, qualora sussistano le seguenti quattro condizioni:
a. giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due professori provenienti da due università europee non italiane diverse tra loro;
b. appartenenza di almeno un membro della commissione d'esame finale ad una istituzione universitaria di un paese europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi e dei docenti di cui alla lettera (a);
c. discussione di una parte della tesi in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;
d. esecuzione di parte della ricerca presentata nella tesi durante un soggiorno di almeno 3 mesi anche non continuativo in un paese europeo diverso da quello in cui è iscritto il candidato.
2. Verificato il rispetto di tutti i requisiti richiesti, il rilascio della certificazione di doctor europaeus avviene contestualmente a quella del titolo di dottore di ricerca.
Art. 22
Dottorato industriale e contratti di apprendistato
1. L’Ateneo può chiedere il riconoscimento della qualificazione di “dottorato industriale”, anche come parte della denominazione, per i corsi attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca o sviluppo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:
a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l’impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell’impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell’attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.
4. I bandi per l’ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale possono:
a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l’interdisciplinarità, l’adesione a reti internazionali e l’intersettorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
5. Ai sensi dell’articolo 45 del DL 15 giugno 2015 n. 81, è comunque possibile attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell’attività di ricerca.
I contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo di borse necessario per l'attivazione del corso.
6. Per i dottorati di cui al presente articolo l'Ateneo può emanare bandi specifici ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.
Art. 23
Dottorati di interesse nazionale
1. L’Ateneo promuove l'attivazione e la partecipazione ai dottorati di interesse nazionale ai sensi dell'art. 11 del DM 226/2021.
Art. 24
Visibilità sul web
1. Ogni corso di dottorato deve avere un proprio sito che sia regolarmente aggiornato e accessibile on line sul portale dell’Università degli Studi di Palermo.
2. Deve comunque essere presente l’eventuale articolazione in Indirizzi, l’indicazione delle tesi in corso, la calendarizzazione delle attività didattiche e l’elenco dei dottorandi in corso.
3. Responsabile dell'aggiornamento del sito è il coordinatore del dottorato o suo delegato.
Art. 25
Entrata in vigore e disposizioni finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all’Albo di Ateneo.
2. Le norme del presente regolamento si applicano al XXXVIII ciclo di dottorato di ricerca e seguenti.