Skip to main content
Passa alla visualizzazione normale.

ANTONIO PERRONE

Note in tema di soggettività tributaria, misurabilità della ricchezza e Pillar

Abstract

Sia che la soggettività tributaria venga riferita a colui (e solo a colui) che ha creato (o che possiede) la ricchezza cui è collegato il pagamento del tributo, sia che la si apprezzi come tecnica di rilevazione e determinazione del presupposto, essa (id est: le sue regole) richiede una certa qual “misurabilità” della ricchezza, così come, preliminarmente, una definizione del relativo concetto. Nel contesto internazionale, con riguardo ai gruppi d’impresa, il problema diviene ancora più complesso, nella misura in cui si ritenga che la soggettività operi come centro di rilevazione e determinazione della ricchezza con lo scopo di ripartire i diritti di tassazione fra i diversi Paesi ove il gruppo opera. Il che presuppone la necessità di una previa rilevazione e misura della ricchezza. Ciò posto, dopo aver tentato di inquadrare un generalissimo concetto di ricchezza in termini oggettivi e soggettivi, l’Autore individua le tre “posizioni” che possono assumere rilievo in termini di soggettività tributaria nella dimensione internazionale. La prima posizione, definita “entità economica”, è intesa come quella cui la ricchezza è, nel suo complesso, economicamente riferibile; la seconda, definita “soggetto d’imposta” è intesa come colui che la regola individua come centro di imputazione della ricchezza, con connesso obbligo di pagamento; la terza, definita “giurisdizione”, si intende come un ordinamento giuridico rappresentativo di una collettività che è legittimato all’esercizio di una sovranità impositiva. Proprio quest’ultima posizione è quella che genera maggiori complessità, nella misura in cui occorre rilevare i criteri fondativi di quella sovranità, che l’Autore indentifica nel criterio di appartenenza ed in quello di riferibilità della ricchezza al mercato della giurisdizione. Così operando, si giunge alla conclusione che uno dei tratti più caratteristici dell’odierna ricchezza sia quello di aver creato una disarticolazione (un mismatch) tra l’“entità economica” e la “giurisdizione”, per cui le regole di soggettività tributaria nel contesto internazionale vengono intese come regole di selezione che fungono da criteri di raccordo fra l’“entità economica” e la “giurisdizione”. Tale soluzione è imposta dal classico approccio giurisdizionale che mira a ripartire la ricchezza di un’unica entità economica fra più giurisdizioni. Un approccio però stravolto dal Pillar two e della Global Minimum Tax, che sembra abbia elevato i gruppi multinazionali ad autonomi soggetti d’imposta prescindendo dalla riferibilità giurisdizionale della ricchezza.