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Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione

Regolamento

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DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLA FORMAZIONE

REGOLAMENTO

Art. 1 - Compiti del Dipartimento


1.Il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione - DPPEFF, deriva dal Dipartimento di Psicologia, che è stato attivato con D.R. N° 176 del 29/12/1986 e si è costituito il 01/01/1987. Con Decreto Rettorale n° 845 del 10/03/2014 la denominazione del Dipartimento di Psicologia viene modificata in Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione (SPPF) e, successivamente, con Delibera del C.d.A. punto 35 del 19.09.2018, assume la denominazione di Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione (SPPEFF).
2.Il Dipartimento promuove, coordina, verifica e diffonde le attività di ricerca delle sue componenti, fermi restando l’autonomia scientifica di ogni singolo docente e il dovuto concorso alle attività didattiche secondo quanto stabilito e in conformità con lo Statuto dell’Università di Palermo e delle leggi vigenti, negli ambiti seguenti: Psicologici, Pedagogici, Socio-Antropologici, Motori e Formativi.
3.Il Dipartimento:

a) assicura l’attività didattica di propria competenza, secondo quanto previsto da leggi e regolamenti;
b) promuove le attività di ricerca e la formazione di gruppi di ricerca in ambiti strategici e innovativi, promuove ed esegue al proprio interno attività di consulenza, di ricerca su contratto o convenzione e di formazione a favore di soggetti esterni.


Art. 2 - Autonomia del Dipartimento


1. Al Dipartimento è attribuita autonomia gestionale e amministrativa nei limiti del budget assegnato dal bilancio unico di Ateneo e secondo le modalità riportate nel Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità.


Art. 3 - Composizione del Dipartimento


1. Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo ed i ricercatori di cui alla Delibera del C.d.A. punto 35 del 19.09.2018.
2. Afferiscono inoltre al Dipartimento i vincitori di procedure concorsuali per le quali il Dipartimento ha proposto al Consiglio di Amministrazione la chiamata e i docenti che abbiano presentato domanda di afferenza per trasferimento da altro Dipartimento, a seguito delle procedure previste nell’apposito regolamento per la mobilità interdipartimentale di Ateneo.
3. Concorrono inoltre alle attività del Dipartimento:

a) il personale tecnico-amministrativo;
b) i titolari di borse di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali;
c) gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di cui il Dipartimento è sede amministrativa;
d) gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento (nel caso in cui il Dipartimento non abbia concorso all’istituzione della Scuola).

4. Tali soggetti di cui al comma 3 partecipano agli organi collegiali di Dipartimento secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.

 

Art. 4 - Organi e strutture organizzative del Dipartimento


1. Sono organi del Dipartimento:

a) il Consiglio,
b) la Giunta,
c) il Direttore.

Le loro attribuzioni sono definite negli artt. 27, 28, 29 e 30 dello Statuto dell’Università di Palermo.
2. Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, costituite in base a condivisione di interessi e obiettivi scientifici e/o formativi coerenti con gli obiettivi culturali del Dipartimento, secondo le modalità e i requisiti previsti nel Regolamento Generale di Ateneo


Art. 5 - Compiti del Consiglio


1. Il Consiglio di Dipartimento (C.d.D.) è l’organo al quale è affidata l’attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
2. Il Consiglio di Dipartimento esercita le attribuzioni assegnate dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal presente regolamento interno, in conformità  alla normativa vigente.
3. Inoltre il Consiglio:

a. approva l’eventuale articolazione del Dipartimento in Sezioni o la loro disattivazione;

b. approva, a maggioranza degli aventi diritto al voto, i regolamenti interni relativi a specifici aspetti organizzativi compreso il regolamento che disciplina la modalità di funzionamento delle Sezioni;

c. approva, per quanto di competenza, le proposte di istituzione e/o di rinnovo dei Dottorati di Ricerca;

d. approva le richieste per l'attivazione di assegni di ricerca, indicandone, ove richiesto, l'ordine di priorità e propone, per ogni assegno di ricerca, una commissione giudicatrice;

e. approva gli incarichi professionali per l’affidamento di contratti di prestazione d’opera di natura intellettuale a personale esterno all’Università a carico del budget del Dipartimento;

f. esprime parere per richieste di congedo per motivi di studio e ricerca dei Docenti;

g. esprime parere sull’istituzione di Centri Interdipartimentali tra i cui proponenti ci siano docenti del Dipartimento.

h. determina annualmente la quota dei finanziamenti per la ricerca scientifica da destinare alle spese generali di funzionamento del Dipartimento;

4. Il Consiglio, in ordine alle competenze suddette, si riunisce, ordinariamente, almeno tre volte l’anno; può essere, comunque, convocato su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto e ogni qualvolta il Direttore lo ritenga necessario.
5. Il Consiglio, con deliberazione assunta a maggioranza degli aventi titolo, può demandare compiti istruttori alla Giunta negli ambiti di sua competenza.


Art. 6 - Composizione del Consiglio


1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

a. il Direttore, che lo convoca e lo presiede;

b. i Professori e i Ricercatori;

c. il Responsabile amministrativo con funzione di segretario verbalizzante e voto deliberativo;

d. una rappresentanza del Personale tecnico -amministrativo pari al 10% del personale docente, con mandato di durata triennale;

e. una rappresentanza dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali assegnati al Dipartimento in numero pari al 10% del personale docente, con mandato di durata biennale;

f. una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di cui il dipartimento è sede amministrativa pari al 15% del personale docente, con mandato di durata biennale;

g. una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento in numero pari al 20% del personale docente, con mandato di durata biennale, nel caso in cui il Dipartimento non abbia concorso all’istituzione di una Scuola.


2. Le operazioni elettorali per la designazione delle rappresentanze dei Componenti non di diritto del C.d.D. sono disciplinate dall’apposito Regolamento di Ateneo.

Art. 7 - Convocazione del C.d.D.

1. Il C.d.D., in via ordinaria, è convocato dal Direttore mediante avviso contenente l’ordine del giorno, luogo e ora della seduta. Detto avviso viene trasmesso per posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, a tutti i componenti. Copia della convocazione e del relativo o.d.g. è archiviata presso gli uffici della Segreteria di Dipartimento.
2. In caso di motivata urgenza, la convocazione può essere effettuata con un preavviso non inferiore a 24 ore. Il carattere d’urgenza deve essere specificato nella convocazione.
3. Il Direttore, in relazione a situazioni sopravvenute urgenti, può presentare ordini del giorno aggiuntivi che, tuttavia, devono essere approvati dal Consiglio, a inizio di seduta, a maggioranza degli aventi diritto.

Art. 8 - Svolgimento delle sedute del C.d.D.

1. Il C.d.D. si apre all’ora fissata nell’avviso di convocazione. La seduta è considerata valida se viene raggiunto il numero legale di metà più uno dei componenti.
2. Gli assenti giustificati non concorrono alla determinazione del numero legale fino ad un massimo di un 1/3 dei componenti. I componenti del C.d.D. hanno l’obbligo di comunicare, di norma almeno un’ora prima e per iscritto anche tramite posta elettronica, i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio e solo in tale caso vanno considerati assenti giustificati.
3. Sono considerati motivi validi quelli previsti all’art. 19, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.
4. In mancanza di numero legale, da verificarsi entro dopo trenta minuti l’ora fissata per l’apertura della seduta, il Direttore procede a rinviare la stessa.
5. La rappresentanza studentesca al Consiglio di Dipartimento partecipa alla trattazione e alla conseguente delibera sui punti concernenti l’organizzazione della didattica indicati dalla Statuto e, in tutti i casi, limitatamente alle questioni relative alla didattica e servizi agli studenti.
6. La verifica del numero legale può essere richiesta solo dagli aventi diritto al voto.

Art. 9 - Compiti della Giunta del Dipartimento

1. La Giunta è l’organo al quale è affidata l’elaborazione delle proposte e delle attività da sottoporre al C.d.D.
2. La Giunta, pertanto, svolge i compiti previsti dallo Statuto nonché le attività istruttorie demandate dal C.d.D. e/o dal Direttore.

Art. 10 - Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta da:

a) il Direttore, che la convoca e la presiede;

b) il responsabile amministrativo con funzione di segretario verbalizzante e voto deliberativo;

c) tre professori ordinari;

d) tre professori associati;

e) tre ricercatori;

f) due rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo;

g) un rappresentante di assegnisti, dottorandi di ricerca, specializzandi o contrattisti;

h) un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.

2. L’elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell’ambito delle singole componenti.

3. Ove già non eletti in Giunta possono prendere parte alle riunioni dell’organo i Coordinatori delle sezioni attivate, i Delegati del Direttore e il Vicario del Responsabile Amministrativo, senza diritto di voto.

4. Fatte salve le decadenze delle singole componenti, il mandato della Giunta è pari a quello del Direttore. In caso di indisponibilità permanente (dimissioni, avanzamenti di carriera o altro) di un componente della Giunta, subentra il primo dei non eletti nella stessa categoria. In mancanza, si procede a elezioni integrative.

Art. 11 – Convocazione e svolgimento delle sedute della Giunta

1. Per quanto attiene la convocazione, le deliberazioni e i pareri della Giunta valgono le stesse norme di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

Art. 12 - Compiti del Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita le attribuzioni previste dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore:

a) designa i propri delegati per specifiche funzioni tra cui in particolare quelli alla Didattica, alla Ricerca e alla Terza Missione;
b) dispone direttamente gli acquisti di beni e servizi entro i limiti finanziari previsti dal Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità senza necessità di sottoporli all’approvazione del Consiglio;
c) dispone il discarico dei beni mobili dagli inventari per gli importi stabiliti dal Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità;
d) autorizza le missioni dei singoli componenti il Dipartimento;
e) sottoscrive disposizioni di accertamento, di impegni di spesa, ordinativi di pagamento e altri documenti contabili previsti dal Regolamento per l’Amministrazione la finanza e la contabilità;
f) può demandare compiti istruttori alla Giunta.

Art 13 - Verbali del Consiglio e della Giunta

1. I verbali delle riunioni sono redatti a cura del Responsabile Amministrativo. I verbali sono pubblicati sul sito web del Dipartimento e resi accessibili ai soli componenti del Consiglio di Dipartimento mediante la rete intranet. Le delibere sono rese pubbliche mediante deposito dei verbali presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento.
2. I verbali di ciascuna seduta vanno approvati di norma nella seduta successiva. Il Direttore e il Responsabile Amministrativo curano la tenuta dell’archivio dei verbali e la relativa pubblicazione sul sito web di cui al comma 1).

Art. 14 - Responsabile Amministrativo

1. Il Responsabile Amministrativo, nominato dal Direttore Generale, nel rispetto delle linee programmatiche predisposte dagli organi collegiali e sotto la vigilanza del Direttore del Dipartimento provvede, coadiuvato da eventuali collaboratori, alla gestione amministrativa, assumendone la relativa responsabilità in solido col Direttore.
2. Nello specifico svolge le seguenti funzioni:

a) assicura lo svolgimento delle attività amministrativo-contabili del Dipartimento;
b) partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta del Dipartimento con funzione di segretario verbalizzante e con voto deliberativo;
c) provvede alla verifica e parifica del fondo economato come previsto dal Regolamento per la gestione del fondo economale.
d) provvede all’accertamento delle entrate, all’assunzione degli impegni, alle liquidazioni della spesa nonché alla sottoscrizione dei documenti contabili e agli ordinativi di pagamento previsti dal Regolamento per l’Amministrazione la finanza e la contabilità.
e) in solido con il Direttore del Dipartimento è responsabile della tenuta dell’archivio degli atti ufficiali del Dipartimento e dei documenti contabili.

Art. 15 Commissione Paritetica Studenti-Docenti (per i Dipartimenti che non abbiano concorso all’istituzione di una Scuola)

1. La Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento è composta da un Docente (Professore o Ricercatore, escluso i Coordinatori di Corso di Studio) e da uno studente per ciascuno dei Corsi di Studio del Dipartimento.
2. La Commissione paritetica docenti-studenti provvede a:

a. verificare che vengano rispettate le attività didattiche previste dall’ordinamento didattico, dal Regolamento didattico e dal calendario didattico di Ateneo;
b. esprimere il parere sulle disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;
c. mettere in atto tutti i provvedimenti e assolvere agli obblighi previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni regolamentari sulla autovalutazione, la valutazione e l’accreditamento dei corsi di studio.

3. Eventuali accertate irregolarità a carico di un docente sono segnalate dalla Commissione paritetica docenti-studenti al Direttore del Dipartimento, a quello di afferenza del docente eventualmente coinvolto, al Coordinatore del Corso di Studio ed eventualmente al Rettore.

TITOLO III – SEZIONI

Art. 16 – Modalità di istituzione e di funzionamento delle Sezioni

1. Le Sezioni, ove istituite, si organizzano in base a condivisione di interessi e obiettivi scientifici e/o formativi coerenti con gli obiettivi culturali del Dipartimento.
2. Le Sezioni sono istituite su proposta motivata di almeno dodici componenti (docenti di ruolo o ricercatori a tempo determinato), con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto.
3. Successivamente alla sua istituzione, il singolo docente non già proponente, esercita la propria opzione entro tre mesi dalla costituzione della Sezione dietro parere favorevole dei componenti della stessa. In caso di mancato esercizio del diritto di opzione o di parere favorevole, la questione è rimessa al Consiglio di Dipartimento che delibera con maggioranza qualificata degli aventi titolo.
4. Ciascun docente può afferire a una sola sezione. È prevista la figura del Referente (Coordinatore) della Sezione.
5. Assegnisti, borsisti e dottorandi seguono la scelta di afferenza alle Sezioni dei rispettivi referenti delle tematiche e tutor.
6. Le Sezioni devono essere riconfermate ogni tre anni e vengono disattivate se il numero di componenti di ruolo scende al di sotto di dieci.
7. Il regolamento del Dipartimento disciplina le modalità di funzionamento delle sezioni e la designazione del loro Referente, così come i compiti istruttori o esecutivi. La delibera di istituzione delle Sezioni potrà contenere specifiche indicazione in merito alla responsabilità di locali, laboratori, attrezzature e servizi, adempimenti relativi allo svolgimento di progetti di ricerca assegnati alle Sezioni.
8. Il Dipartimento costituisce l’unico riferimento per qualsiasi relazione con l’Ateneo, le sue strutture universitarie, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico o con enti e soggetti esterni.

Articolo 17 NORME FINALI

1. Il presente regolamento può essere modificato con le stesse modalità previste per la sua approvazione.
2. Il presente Regolamento si compone di numero 17 articoli ed è stato approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 22.04.2020.

 

                                                                                                                                                        IL RETTORE

                                                                                                                                              PROF. FABRIZIO MICARI