fondazioni
FONDAZIONI
La fondazione è comunemente definita come un ente avente personalità giuridica costituito da un complesso di beni destinato al perseguimento di uno scopo. L’elemento patrimoniale costituisce dunque un requisito essenziale della persona giuridica fondazione, dotata di perfetta autonomia. La partecipazione dell’Ateneo può distinguersi nelle seguenti fattispecie:
· Socio fondatore: in questo caso l’Ateneo ha partecipato contribuendo alla costituzione del
patrimonio;
· Socio sostenitore: l’Ateneo contribuisce alla fondazione tramite esclusivo apporto di opera
scientifica;
Procedura amministrativa di approvazione
Settore Osservatorio contratti-convenzioni e gestione contenzioso negoziale-patrimoniale a cui dovranno essere inviate a cura dalla Struttura interessata:
· Atto costitutivo e Statuto della Fondazione, se la stessa è già costituita, oppure la bozza di Statuto della costituenda Fondazione;
· Delibera del Consiglio della Struttura di ricerca interessata, con indicazione di un referente all’interno della Struttura stessa.
Organi competenti per l'approvazione:
La costituzione o l’adesione alla Fondazione deve essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico nelle materie relative alla didattica e alla ricerca
Normativa di riferimento:
Statuto dell’Università degli Studi di Palermo: art. 9
Regolamento generale di Ateneo: art.56
Codice Civile: artt. 14 e ss.