Associazioni
ASSOCIAZIONI
Le associazioni vengono definite dall’ordinamento italiano come enti senza finalità di
lucro, costituite da persone fisiche o giuridiche, che operano per il perseguimento di uno scopo
comune.
Il codice civile distingue tra associazioni riconosciute e non riconosciute.
· Associazioni riconosciute (artt. 14 a 35 c.c.): hanno personalità giuridica e dunque godono
di “autonomia patrimoniale perfetta”; in questo caso delle obbligazioni dell’Associazione risponde sempre e soltanto il patrimonio dell'ente e non quello degli associati.
· Associazioni non riconosciute (artt. da 36 a 42 c.c), non hanno personalità giuridica e godono di “autonomia patrimoniale imperfetta”: in questo caso per le obbligazioni sociali risponde l’associazione con il proprio fondo comune e illimitatamente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Procedura amministrattiva di approvazione/adesione
La Struttura interessata dovrà inviare, al Settore Osservatorio contratti-convenzioni e gestione contenzioso negoziale-patrimoniale, la seguente documentazione:
· Atto costitutivo e Statuto dell’Associazione, se la stessa è già costituita, oppure la bozza di Statuto della costituenda Associazione;
· Delibera del Consiglio della Struttura di ricerca interessata, con indicazione di un referente all’interno della Struttura stessa.
Organi competenti per l’approvazione:
La costituzione o l’adesione all’ Associazione deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico nelle materie relative alla didattica e alla ricerca.
Normativa di riferimento
Statuto dell’Università degli Studi di Palermo: art. 9
Regolamento generale di Ateneo: art.56
Codice Civile: artt. 14 e ss.