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Enti partecipati

Associazioni

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ASSOCIAZIONI

 

Le associazioni vengono definite dall’ordinamento italiano come enti senza finalità di

lucro, costituite da persone fisiche o giuridiche, che operano per il perseguimento di uno scopo

comune.

 

Il codice civile distingue tra associazioni riconosciute e non riconosciute.

 

· Associazioni riconosciute (artt. 14 a 35 c.c.): hanno personalità giuridica e dunque godono

di “autonomia patrimoniale perfetta”; in questo caso delle obbligazioni dell’Associazione risponde sempre e soltanto il patrimonio dell'ente e non quello degli associati.

 

· Associazioni non riconosciute (artt. da 36 a 42 c.c), non hanno personalità giuridica e godono di “autonomia patrimoniale imperfetta”: in questo caso per le obbligazioni sociali risponde l’associazione con il proprio fondo comune e illimitatamente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

 

Procedura amministrattiva di approvazione/adesione

 

La Struttura interessata dovrà inviare, al Settore Osservatorio contratti-convenzioni e gestione contenzioso negoziale-patrimoniale, la seguente documentazione:

 

· Atto costitutivo e  Statuto dell’Associazione, se la stessa è già costituita, oppure la bozza di Statuto della costituenda Associazione;

· Delibera del Consiglio della Struttura di ricerca interessata, con indicazione di un referente all’interno della Struttura stessa.

 

 

Organi competenti per l’approvazione:

La costituzione o l’adesione all’ Associazione deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico nelle materie relative alla didattica e alla ricerca.

 

 

Normativa di riferimento

Statuto dell’Università degli Studi di Palermo: art. 9

Regolamento generale di Ateneo: art.56

Codice Civile: artt. 14 e ss.