Assegni di collaborazione alla ricerca
Gli Assegni di collaborazione alla ricerca sono stati istituiti dall'art. 51 comma 6 della legge 449 del 1997 e sono regolamentati dal DM 11 febbraio 1998 Link
Essi danno la possibilità a giovani studiosi - che abbiano già il titolo di dottore di ricerca (anche conseguito all'estero) o un'esperienza di ricerca equivalente - di svolgere attività di ricerca partecipando ad un progetto presentato da un docente tutor.
Vi si accede tramite concorso per titoli e colloquio. Il bando viene emanato annualmente con decreto rettorale e pubblicato sul sito dell'Università di Palermo.
Chi usufruisce di un assegno di ricerca è tenuto a dedicarsi alla ricerca a tempo pieno, dunque il godimento di un assegno di ricerca è incompatibile con altre attività remunerate. L'assegno di ricerca può tuttavia essere conferito a personale in servizio presso la pubblica amministrazione che si collochi in aspettativa senza assegni. L'assegnista può inoltre svolgere una limitata attività didattica senza retribuzione.
Gli assegni di ricerca hanno generalmente durata biennale e possono essere rinnovati fino a un massimo di otto anni. Al termine del periodo di fruizione dell'assegno, il titolare dell'assegno deve presentare una relazione sull'attività svolta, accompagnata dalla valutazione espressa dal Consiglio di Dipartimento.