Favoreggiamento dell’immigrazione irregolare: la Corte costituzionale dichiara illegittima l’aggravante per chi agevola l’immigrazione utilizzando servizi di trasporto internazionale o documenti falsi (Osservazioni a Corte cost. 10 marzo 2022, n. 63).
- Authors: Francesco Parisi
- Publication year: 2022
- Type: Articolo in rivista
- OA Link: http://hdl.handle.net/10447/569405
Abstract
La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della fattispecie aggravata di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare tipizzata dall'art. 12, 3° comma, lett. d), d.leg. 25 luglio 1998 n. 286 (t.u. immigrazione), limitatamente alle parole «utilizzando servizi internazionali di trasporto, ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti», per contrasto con il principio di uguaglianza-ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con il principio di proporzionalità della sanzione penale (art. 3, 27, 3° comma, Cost.). Eventuali altri interventi della Corte che dovessero muovere nella direzione di un'ulteriore valorizzazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza richiederebbero analitiche e forse più audaci ricostruzioni interpretative. Non può però escludersi, alla luce della progressiva estensione del sindacato di legittimità costituzionale sulla misura delle pene e delle prospettive recentissimamente aperte dalla Corte di giustizia circa un «controllo diffuso» di proporzionalità , che attraverso questa via possano ancora aprirsi talune brecce nel rigoroso impianto normativo di contrasto all'immigrazione irregolare.