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FABRIZIO PIRAINO

Dolo e colpa (responsabilità civile)

Abstract

La colpa e il dolo svolgono la funzione di criteri soggettivi per l'imputazione soggettiva del danno aquiliano. Il sistema degli illeciti è caratterizzato dal principio di equivalenza normativa di dolo e colpa, espressione della prevalente funzione riparatoria degli illeciti. Il dolo e la colpa si limitano a conferire alla condotta dannosa quel grado di riprovevolezza che, unitamente all'ingiustificabilità del danno, giustifica la limitazione della libertà del danneggiante, determinata dall'assoggettamento all'obbligo di risarcire il danno da questi prodotto. Tuttavia, il dolo conserva la sua autonomia nei casi in cui la responsabilità è ancorata al presupposto della colpa grave e, appunto, del dolo. I cosiddetti illeciti dolosi rispondono a due diverse esigenze: ora posticipare l'ingresso della responsabilità al dolo e alla colpa grave, in modo da garantire un più ampio margine di libertà al danneggiante, ora attrarre a responsabilità una condotta dannosa che nella sua forma colposa è immune da censure. Nella sistemazione del giudizio sulla colpa, è da privilegiare l'approccio analitico in cui la componente oggettiva della colpa, data dalla deviazione dalle regole cautelari specifiche o generiche, non è esaustiva ma comunque funzionale all'accertamento della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso, in modo da bilanciare le due diverse esigenze dell'oggettività del giudizio, come conseguenza della normatività della colpa, e della sua possibile correzione in chiave individuale.