Causalità (nesso di) nella responsabilità civile: B) Profili applicativi
- Authors: Fabrizio Piraino
- Publication year: 2024
- Type: Voce (in dizionario o enciclopedia)
- OA Link: http://hdl.handle.net/10447/666824
Abstract
Il giudizio causale trova, anche nel campo del diritto civile, le sue coordinate normative negli art. 40 e 41 c.p., ma il suo sostrato è invece extra-giuridico in quanto il ragionamento causale è affidato alle teorie causali generali, le quali attingono per lo più al contributo di scienze diverse dal diritto, che, a differenza di quest’ultimo, hanno indagato con metodo sperimentale la correlazione tra eventi. La forma di giudizio è quella della condizionalità necessaria e tale sindacato si svolge sulla base di leggi di copertura. L’ordinamento giuridico richiama, non regola la struttura portante del giudizio causale. Ciò che il diritto disciplina, almeno in parte, sono le correzioni del giudizio squisitamente causale in funzione delle esigenze del giudizio di responsabilità. Nel diritto civile, due sono i principali meccanismi correttivi in chiave giuridica della causalità allo stato puro: quello della causalità adeguata, che attiene alla relazione tra condotta e il danno primario, e quello dell’“immediatezza” e della “prossimità”, che riguarda invece i danni ulteriori subiti dal danneggiato. Il giudizio causale è unitario e assolve a due diverse funzioni: l’individuazione del soggetto da rendere responsabile (imputazione oggettiva del danno) e la determinazione dei danni risarcibili. Impropriamente, dunque, una parte della dottrina e la giurisprudenza rompono tale unitarietà, individuando due distinti nessi di causalità: la causalità materiale e quella giuridica. Nel giudizio di causalità va poi tenuto separato il piano della causalità generale, o in astratto, dal piano della causalità individuale, o in concreto. La ricostruzione del nesso di causalità generale deve trovare conferma sul piano individuale mediante la prova che la condotta del convenuto, accreditata sul piano della causalità astratta come plausibile l’antecedente dei danni lamentati dall’attore, risulti, nel singolo caso concreto, il fattore che, più probabilmente che non, ha provocato quei pregiudizi.