Salta al contenuto principale
Passa alla visualizzazione normale.

ANNA SVEVA MANCUSO

La rilevanza civile del matrimonio degli acattolici

  • Autori: Mancuso A.S.
  • Anno di pubblicazione: 2013
  • Tipologia: Monografia (Monografia o trattato scientifico)
  • Parole Chiave: Matrimonio religioso; rilevanza civile; acattolici; intese; poligamia; ripudio;
  • OA Link: http://hdl.handle.net/10447/84485

Abstract

Le riforme apportate al sistema matrimoniale italiano dalla legislazione fascista del 1929 che ha sostituito il precedente regime di matrimonio civile obbligatorio con uno più rispettoso delle scelte fatte dai cittadini in materia spirituale, consentendo loro di sposarsi con un’unica cerimonia osservando anche le loro convinzioni religiose, hanno portato alla coesistenza di tre diversi modelli di matrimonio: civile, canonico ed acattolico ed alla piena affermazione del principio pluralista nella materia matrimoniale. Il lavoro esamina accuratamente il procedimento volto a fare acquisire al matrimonio degli acattolici l’efficacia civile iniziando dalle disposizioni contenute nella legge generale n. 1159/29 e nel R.D. n. 289/30 che ne dettò le norme attuative che vengono inquadrate nel contesto storico e politico dell’epoca. La rilevanza di questa normativa, che per un lungo lasso di tempo è stata applicata a tutte le confessioni presenti nel territorio italiano (i c.d. culti ammessi), si è ridimensionata a partire dal 1984, anno che ha inaugurato con la stipulazione della prima intesa con la Tavola valdese la concreta attuazione del sistema di negoziazione bilaterale delineato all’art. 8, comma 3, Cost., portando alla caducazione, per le fortunate confessioni che hanno raggiunto questo ambito traguardo, delle disposizioni del 1929, configgenti ormai sotto molteplici aspetti con i valori garantiti dalla nostra Carta costituzionale. La lenta e graduale evoluzione che segna il passaggio dalla legge generale all’Intesa, con le conseguenti modifiche che interessano l’istituto matrimoniale, viene seguita richiamando le varie tappe che hanno portato ad un soddisfacente grado di riconoscimento della libertà religiosa di coloro che professano una fede diversa dalla cattolica. I mutamenti avvenuti nel corso di questo lungo periodo all’interno della popolazione, dovuti soprattutto al notevole incremento del fenomeno migratorio, ne hanno modificato la composizione dal punto di vista religioso, spezzando l’uniformità che l’aveva contraddistinta sino a quel momento e che vedeva come referenti dello spirituale accanto alla Chiesa cattolica solo chiese di tradizione giudaico-cristiana da secoli saldamente radicate nel territorio italiano. L’ingresso di nuovi culti nel panorama religioso e soprattutto la presenza nella società italiana di un consistente numero di persone, in costante aumento, che pratica la religione islamica, pretendendo di vivere secondo le sue prescrizioni che molto spesso si trovano in conflitto con i principi e valori garantiti dal nostro ordinamento, ha fatto sì che venisse preso in considerazione anche il diritto di famiglia islamico i cui fondamenti, nonostante i vari Stati musulmani abbiano provveduto ad una sua regolamentazione, sono saldamente radicati nel Corano. Sono state così esaminate tutte le norme di origine religiosa riguardanti il matrimonio, in molte delle quali si evidenzia la condizione di inferiorità della donna, ormai inaccettabile per il mondo occidentale, ed alcuni istituti particolarmente problematici, quali la poligamia ed il ripudio, vedendo le misure prese nei loro confronti da Stati come la Spagna e l’Inghilterra dove l’immigrazione è iniziata prima che in Italia per cui le soluzioni ivi adottate avrebbero potuto fornire degli utili spunti di riflessione o addirittura degli esempi da seguire. A seguire sono state richiamate le poche sentenze della giurisprudenza italiana aventi per oggetto la rilevanza attraverso le norme di diritto internazionale privato di aspetti del matrimonio islamico potenzialmente contrari all’ordine pubblico, per vedere come si è comportato in questi casi il nostro ordinamento e se l’orientamento dei giudici è uniforme. Si è cercato, infine, di verificare se attraverso i cambiamenti apportati dopo il 1984 dalla legislazione bilaterale (con la sottoscrizione dell’Accordo con la Chiesa cattolica e l’avvio della