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RITA DAILA COSTA

Tutela della vulnerabilità derivante da disturbo da stress post-traumatico ai fini del riconoscimento della “vecchia” protezione umanitaria. Quali prospettive di tutela nell’attuale quadro normativo?

Abstract

Prima della sua abrogazione intervenuta nel 2018, la clausola aperta, che consentiva il riconoscimento della protezione laddove venissero riscontrati “gravi motivi di carattere umanitario”, aveva rappresentato la più ampia delle forme di protezione internazionale riconosciute in Italia. Al riguardo, la giurisprudenza era stata impegnata in una costante interpretazione ermeneutica, facendo rientrare nell’alveo della tutela di tale forma di protezione situazioni vulnerabili con l’eziologia più varia. L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 4315 del 10.3.2022 segna un ulteriore passo avanti, riconoscendo la necessità di ricomprendere anche il disturbo da stress post-traumatico nell’ambito della valutazione relativa alla protezione umanitaria. Il contributo mira verificare quale seguito possa avere tale orientamento nell’ambito dell’attuale quadro normativo, in cui la protezione umanitaria è stata ormai sostituita dalla cosiddetta “protezione speciale” ex art. 19 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 256, come modificato dal d.l. 130/2020.