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RITA DAILA COSTA

Il diritto alla protezione “speciale” del migrante vittima di sfruttamento lavorativo

Abstract

Secondo la sentenza in commento, le condizioni di lavoro particolarmente degradanti sono idonee ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione dell’individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della soglia minima e integrano, dunque, una circostanza sufficiente per il riconoscimento della protezione speciale prevista dall’art. 19, co. 1 e 1.1. d.lgs. n. 286 del 1998. (Nota a Trib. Torino, civ., sez. IX, 24 maggio 2022)