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GAETANO ARMAO

SUL TERMINE DI RIMOZIONE DELLE CAUSE D’INELEGGIBILITÀ IN CASO DI INTERRUZIONE ANTICIPATA DELLA LEGISLATURA REGIONALE

Abstract

La nota approfondisce la questione - oggetto della sentenza del Tribunale di Palermo Sez. I civ., 27 maggio 2024, n. 3323 - concernente gli effetti delle dimissioni del Presidente della Regione ed il conseguente scioglimento dell’organo consiliare regionale (nel caso di specie l’Assemblea regionale siciliana), sull’applicazione del termine (ordinario o abbreviato) per la rimozione delle cause d’ineleggibilità da parte dei candidati al parlamento regionale. Dimissioni e scioglimento che nel caso di intervenuta interruzione anticipata della legislatura regionale intervenuti, quando siano già spirati i termini ordinari previsti dalla normativa di settore (180 e 90 giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale) per la rimozione delle condizioni di ineleggibilità da parte dei candidati.