SUL TERMINE DI RIMOZIONE DELLE CAUSE D’INELEGGIBILITÀ IN CASO DI INTERRUZIONE ANTICIPATA DELLA LEGISLATURA REGIONALE
- Authors: GAETANO ARMAO
- Publication year: 2024
- Type: Articolo in rivista
- OA Link: http://hdl.handle.net/10447/669484
Abstract
La nota approfondisce la questione - oggetto della sentenza del Tribunale di Palermo Sez. I civ., 27 maggio 2024, n. 3323 - concernente gli effetti delle dimissioni del Presidente della Regione ed il conseguente scioglimento dell’organo consiliare regionale (nel caso di specie l’Assemblea regionale siciliana), sull’applicazione del termine (ordinario o abbreviato) per la rimozione delle cause d’ineleggibilità da parte dei candidati al parlamento regionale. Dimissioni e scioglimento che nel caso di intervenuta interruzione anticipata della legislatura regionale intervenuti, quando siano già spirati i termini ordinari previsti dalla normativa di settore (180 e 90 giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale) per la rimozione delle condizioni di ineleggibilità da parte dei candidati.