Legge 28 giugno 1977, n. 394
Legge 28 giugno 1977, n. 394
ISTITUZIONE PRESSO LE UNIVERSITÀ DEI COMITATI PER LO SPORT
Art. 1
Presso ciascuna Università o Istituto di Istruzione universitaria è istituito un comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività.
Art. 2
Il comitato è composto:
a) dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto universitario, o da un loro delegato, che assume le funzioni di presidente;
b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;
c) da due studenti eletti secondo le modalità previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766; e successive modificazioni e integrazioni;
d) dal direttore amministrativo dell'Università o dell'Istituto universitario, o suo delegato, anche in qualità di segretario.
Nei centri in cui abbiano sede più Università, i comitati predetti possono essere autorizzati a costituirsi in consorzio. Con decreto del ministro per la pubblica istruzione sarà emanato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento per il funzionamento dei comitati. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il rettore dell'Università provvede, con proprio decreto, a promuovere la costituzione del comitato di cui al presente articolo.
Art. 3
Alle spese relative ai programmi di sviluppo previsti dal precedente art. 1 si provvede con i fondi stanziati in apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Al relativo onere annuo, valutato in lire 1.200 milioni, si provvede per l'anno finanziario 1977 mediante riduzione del capitolo 4111 del predetto stato di previsione della spesa per l'anno medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Per gli anni finanziari successivi al 1977, con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, potrà essere aumentato l'ammontare dell'onere relativo all'attività dei comitati di cui alla presente legge.
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI PER LO SPORT UNIVERSITARIO
Decreto del Ministro della P.I. del 18 settembre 1977
(Omissis).
Art. 1. - Il Comitato per lo sport universitario, istituito con legge 28 giugno 1977, n. 394, è costituito con Decreto del Rettore e dura in carica un biennio accademico. I componenti di esso possono essere confermati. Dalla scadenza del biennio fino al rinnovo dei mandati, i membri del Comitato restano in carica per la trattazione delle questioni di ordinaria amministrazione e di quelle che rivestono carattere di urgenza. In caso di cessazione dalla carica di componenti elettivi, questi vengono sostituiti da quelli che nelle votazioni hanno conseguito il maggior numero di voti nelle rispettive liste. In caso di cessazione dalla carica di componenti designati dagli Enti sportivi universitari, questi ultimi dovranno provvedere a nuova designazione entro il termine massimo di trenta giorni. I sostituti restano in carica fino alla regolare scadenza del biennio.
Art. 2. - Le elezioni dei rappresentanti degli studenti si svolgono in concomitanza con quelle previste per la rappresentanza studentesca negli organi di governo universitario.
Art. 3. - La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non infirma la valida costituzione dell'organo. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno. Inoltre può essere sempre convocato in via straordinaria per iniziativa dello stesso Presidente o su richiesta motivata di almeno due componenti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Comitato. I verbali delle sedute firmati dal Presidente e dal segretario devono essere raccolti e conservati per ordine cronologico.
Art. 4. -Il Comitato sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo della relativa attività sportiva; definisce di intesa con gli Enti locali le modalità di utilizzazione degli impianti sportivi di cui i predetti Enti hanno la disponibilità; predispone i programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte di finanziamento secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
Art. 5. - Rientrano nei programmi di sviluppo dell'attività sportiva universitaria:
a) la promozione e l'incremento della pratica sportiva per favorire la partecipazione del maggior numero di studenti universitari, ai quali dovrà essere garantito, con idonea regolamentazione e nei limiti delle strutture disponibili, l'accesso gratuito agli impianti sportivi allo scopo di incentivare la partecipazione alle attività promosse dal Comitato per lo sport universitario nel quadro di formazione globale dello studente in considerazione delle
esigenze di sviluppo psico-fisico, anche per la migliore resa didattica;
b) la organizzazione di attività sportiva di corsi di iniziazione e di perfezionamento nelle varie discipline, di attività agonistica a carattere universitario e nell'ambito delle Federazioni sportive;
c) la partecipazione ad attività agonistiche in campo locale, regionale, nazionale ed internazionale, sia nell'ambito universitario che in quello federale, previo accertamento delle attitudini e della specifica preparazione dei singoli.
Art. 6. - Nel mese di giugno di ogni anno il Comitato delibera sul programma delle attività sportive da realizzare nell'anno accademico successivo, ed approva il programma finanziario. Qualora gli Enti locali territoriali intendano intervenire con opportune forme di sostegno il Comitato, al fine di deliberare il programma di attività di cui al precedente comma, potrà consultare, in via preventiva, i predetti Enti.
Art. 7. - La attuazione e la realizzazione dei programmi di attività deliberati dal Comitato e la gestione degli impianti sportivi universitari sono affidati mediante convenzione, da stipularsi sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministero della Pubblica Istruzione, agli Enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l’attività sportiva degli studenti su base nazionale. La convenzione prevederà anche la disciplina dell'attività sportiva su base nazionale ed internazionale che sarà coordinata ed attuata dai medesimi Enti sportivi universitari,i quali presenteranno, ogni anno, al Ministero della pubblica Istruzione una relazione sulla predetta attività.
Art. 8. - In relazione agli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 28 giugno 1977, n. 394, il Ministero della Pubblica Istruzione, sulla base delle richieste presentate dai Comitati per lo sport universitario e della relazione di cui al secondo comma del precedente articolo, ripartisce il fondo all'uopo stanziato, tenendo conto degli impianti disponibili, dell'attività sportiva universitaria effettuata nell'anno precedente e dei programmi di sviluppo dell'attività stessa.
I fondi assegnati all'Università ai sensi del precedente comma, sono gestiti con l'osservanza delle norme sulle gestioni
speciali di cui agli artt. 58 e 59 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con r.d. 31 agosto 1933, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9. - Nelle sedi universitarie in cui coesistono più Atenei ed Istituti universitari l'attività dei vari Comitati si esplica sulla base di programmi ed iniziative opportunamente coordinate in modo da realizzare un impiego ottimale degli impianti sportivi e dei fondi disponibili. A tal fine, il Ministro della Pubblica Istruzione può promuovere la costituzione del Consorzio di cui all'art.2, 2° comma, della legge 28 giugno 1977, n. 394. L'autorizzazione per la costituzione di Consorzi è data con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione.
Art. 10. - Nella prima applicazione del presente decreto le norme relative agli Enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale s'intendono riferite al Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.), unico ente attualmente esistente, cui è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi del d.P.R. 30 aprile 1968, n. 770 ed ai suoi organi periferici.
Legge 3 agosto 1985, n. 429
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
1. I contributi richiesti agli studenti dalle universita' e dagli istituti superiori ai sensi dell'articolo 11, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono utilizzati secondo le disposizioni della presente legge.
2.Presso ciascuna universita' e' costituita una apposita commissione del consiglio di amministrazione, composta dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione stesso e da pari numero di rappresentanti dei docenti, per l'utilizzazione dei fondi destinati alle iniziative e alle attivita' culturali e sociali attinenti alla realta' universitaria proposte alla commissione stessa da associazioni studentesche rappresentate nei consigli di facolta' o da altre associazioni o gruppi di almeno 50 studenti, in corso o fuori corso da non piu' di un anno.
3. Una quota parte, pari al 50 per cento dei predetti contributi, e' destinata ad iniziative ed attivita' sportive universitarie.
L'utilizzazione di fondi destinati alla gestione, alla manutenzione, al potenziamento e alla costruzione di impianti sportivi e a manifestazioni sportive universitarie, anche a livello nazionale ed internazionale, e' affidata dal consiglio di amministrazione, sentito il comitato di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, ad enti legalmente riconosciuti, che perseguono come finalita' la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale ed internazionale.
4. I fondi precedentemente accantonati dalle universita' e dagli istituti superiori sono utilizzati per le finalita' della presente legge in base a piani pluriennali approvati dal consiglio di amministrazione, con facolta' del consiglio di amministrazione stesso di determinare la quota da riservare alle finalita' di cui al precedente comma, in misura comunque non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento.
5. Il Ministro della pubblica istruzione emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di esecuzione.
6. Nelle libere universita' nelle quali non e' prevista la partecipazione degli studenti al consiglio di amministrazione la componente studentesca nella commissione di cui al secondo comma e' costituita dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione della opera universitaria.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTA
Nota all'articolo unico, comma 1:
Il testo dell'art. 11, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e' il seguente: "E' consentito alle universita' e agli istituti superiori di richiedere contributi fino alla misura di lire 1.000 per ciascun studente in corso e fuori corso, per le attivita' assistenziali e sportive delle organizzazioni rappresentative studentesche"