Dottorati internazionali
1. I Dipartimenti, su proposta dei Coordinatori interessati, possono proporre la istituzione di un nuovo corso di dottorato internazionale o la internazionalizzazione di un dottorato già esistente secondo un accordo contenente i seguenti elementi:
b) indicazione delle università e/o Enti italiani e stranieri partecipanti;
c) individuazione di obiettivi formativi condivisi
d) elaborazione del percorso formativo comune con indicazione analitica delle tematiche scientifiche, con eventuale previsione di curricula, e attribuzione dei crediti formativi, ove previsto dai propri regolamenti;
e) articolazione dell’attività didattica svolta presso le sedi interessate con indicazione dei corsi, seminari etc, in modo da garantire l’impegno dei dottorandi in più sedi;
f) indicazione di un Coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso per ciascuna delle Università e del Collegio dei docenti, che deve essere composto da rappresentanti di tutte le Università coinvolte;
g) formulazione di specifiche modalità di valutazione di rendimento formativo;
h) durata del corso;
i) modalità di ammissione ai corsi e criteri di selezione dei candidati;
j) modalità di nomina delle Commissioni per l’ammissione al corso e per l’esame finale finalizzata al conseguimento del titolo;
k) apporto finanziario di ciascuna sede, o di Istituzioni o Enti italiani e/o stranieri; la lingua o le lingue in cui deve essere redatta e discussa la tesi;
l) riconoscimento del doppio titolo o rilascio del titolo congiunto a firma dei Rettori di tutte le Università partecipanti al dottorato con la menzione specifica che il titolo è valido in ciascun ordinamento con la denominazione prevista dalle singole normative in materia.
2. L’istituzione del dottorato internazionale avviene con delibera del Senato Accademico, previo parere del Nucleo di valutazione interno, tenuto conto della rilevanza del processo di internazionalizzazione del dottorato di ricerca e del rilievo internazionale delle Università partecipanti, e del Consiglio di Amministrazione, in ordine all’apporto economico-finanziario dell’Università all’interno del progetto.
3. Le proposte di dottorato internazionale potranno essere sottoposte agli Organi Accademici in concomitanza con le scadenze previste dal regolamento di Ateneo per l’inoltro delle proposte di rinnovo o istituzione. Le convenzioni con le università straniere potranno invece essere sottoposte ad approvazione degli organi di governo dell’ateneo in qualsiasi periodo dell’anno.
UOA05 Cooperazione Internazionale per la Formazione e la Ricerca
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