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Scuole di specializzazione mediche, sanitarie, legali e disattivate

INFORMAZIONI PER SPECIALIZZANDI MEDICI

ASSENZE GIUSTIFICATE E PERMESSI PERSONALI

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Si considerano giustificate le assenze dall'attività formativa nei casi di malattia, maternità, permessi personali e le assenze connesse alla partecipazione a convegni autorizzata dalla Direzione della Scuola.

PERMESSI PERSONALI

Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico (D.Lgs. 368/99 art. 40 comma 4).

Sono previsti pertanto, 30 giorni di assenza giustificata durante l’anno accademico, impropriamente definiti giorni di ferie.

ASSENZE PER MALATTIA

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In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato.

Le assenze superiori a 40 giorni lavorativi continuativi per malattia sospendono il periodo di formazione e l’intero periodo di assenza per sospensione dovrà essere recuperato dal medico in formazione specialistica per un periodo di giorni pari a quello di assenza.

Durante i periodi di assenza viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l’intero importo, come previsto dall’art. 40 comma 5 del D.Lgs. 368/99.

Il superamento del periodo di comporto (un anno nell’ambito della durata del corso di specializzazione) è causa di risoluzione anticipata del contratto. Per il calcolo del periodo di comporto sono computati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica compresi i giorni non lavorativi.

ASSENZE PER MATERNITÀ

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Per le specializzande in gravidanza si applicano le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità D.Lgs. 151/2001 e successive modificazioni, pertanto sono previsti:

  • il congedo per maternità obbligatorio di 5 mesi;
  • il congedo parentale facoltativo di 6 mesi;
  • riduzione dell’orario di lavoro di 2 ore giornaliere per l’allattamento, fino al compimento dell’anno di età del nascituro.

Il periodo di formazione non può essere inferiore a quello previsto dalla legge, pertanto, i periodi di sospensione devono essere interamente recuperati a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del contratto. Ciò comporta il naturale differimento del conseguimento del diploma per un numero di giorni pari all’assenza complessiva. Per il recupero del periodo di allattamento si dovrà considerare 1/3 del numero totale dei giorni.

 La specializzanda è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza alla Direzione della Scuola e al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie a tutela della salute del nascituro.

Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione.

La richiesta di sospensione va inoltrata tramite pec all'indirizzo di posta elettronica pec@cert.unipa.it o presentata all’Ufficio Scuole di specializzazione di area medica entro il quindicesimo giorno precedente la data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

Congedo di maternità

Il periodo di congedo di maternità intercorre dai due mesi antecedenti la data presunta del parto fino a tre mesi dopo il parto (2+3).

Avvenuto il parto, l'interessata deve presentare all’Ufficio Scuole di specializzazione di area medica, entro 30 giorni, un'autocertificazione attestante la nascita del figlio.

Se il parto avviene dopo tale data, l’astensione obbligatoria copre comunque anche il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto.

Nel caso di parto prematuro (ossia in data anticipata rispetto a quella presunta, risultante dal certificato medico di gravidanza), la madre usufruirà comunque dei giorni intercorrenti tra la data effettiva e la data presunta del parto.

Flessibilità dell'astensione obbligatoria

La specializzanda può chiedere di astenersi dalla formazione a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto (1+4).

L'istanza va presentata all’Ufficio Scuole di specializzazione di area medica, almeno 10 giorni lavorativi prima del termine del 8° mese (ovvero almeno 10 giorni lavorativi prima della data prevista come inizio dell’astensione con flessibilità).

Questa possibilità è condizionata all'attestazione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, effettuata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato e dal Medico del Lavoro. La specializzanda deve rivolgersi alla Medicina del Lavoro dell'Azienda sanitaria in cui si trova.

 

CONGEDO PARENTALE

Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, la specializzanda ha la facoltà di usufruire del congedo parentale, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa richiesta inoltrata tramite pec all’indirizzo di posta elettronica pec@cert.unipa.it o presentata all’Ufficio Scuole di specializzazione di area medica.

RICHIESTA DI RIAMMISSIONE

Al momento in cui la specializzanda dovrà riprendere la sua attività formativa, dovrà inviare la richiesta di riammissione alla scuola di specializzazione tramite pec all’indirizzo di posta elettronica pec@cert.unipa.it o presentata all’Ufficio Scuole di specializzazione di area medica.

ORARIO RIDOTTO PER ALLATTAMENTO

Il genitore che intenda usufruire della riduzione facoltativa dell'orario di formazione di due ore per allattamento del figlio/a dovrà inoltrare il modulo richiesta orario ridotto tramite pec all’indirizzo di posta elettronica pec@cert.unipa.it o presentata all’Ufficio Scuole di specializzazione di area medica almeno 15 giorni prima.

 

RECUPERO PERIODO DI SOSPENSIONE

Poiché’ la formazione specialistica non può essere interrotta, il recupero dell’assenza complessiva non può differire dal giorno successivo alla scadenza del contratto, che viene dunque prorogato, pena la risoluzione dello stesso. È pertanto necessario l’attestazione del Direttore della Scuola, da presentare alla U.O., che comprovi la regolare continuità del periodo formativo dello specializzando.

Il contratto viene prorogato di un numero di giorni pari al numero di giorni di assenza da recuperare.

ESAMI DI DIPLOMA

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Prova finale

Per il conseguimento del diploma di specializzazione, lo specializzando, dopo il completamento e il superamento della prova dell’ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione, che avviene pubblicamente nel corso di una seduta di una apposita Commissione.

 

Scadenze

Immatricolati

Gli specializzandi dovranno:

  1. effettuare la domanda di diploma attraverso il portale studenti, la domanda di accesso all’esame di specializzazione e la domanda di rilascio del diploma, debitamente firmate, unitamente alla ricevuta di pagamento andranno inviate al seguente indirizzo    

mail-protocollo@unipa.it;

  1. presentare la tesi esclusivamente attraverso la pratica di domanda di diploma dal portale studenti;
  2. per essere ammessi all'esame di diploma dovranno essere in regola con le tasse ed eventuali more, avere sostenuto l’esame di profitto dell’ultimo anno e aver ottenuto l'approvazione della tesi dal proprio relatore e coordinatore;

 

Attenzione: nel caso di prolungamenti della formazione (maternità, malattie), lo specializzando dovrà richiedere all’ufficio Scuole di specializzazione mediche il termine entro il quale presentare la domanda di diploma e pagare la relativa tassa

RINUNCIA AGLI STUDI

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La rinuncia agli studi è un atto formale ed irrevocabile con il quale lo specializzando chiede di chiudere definitivamente la sua carriera universitaria.

Per rinunciare agli studi occorre avviare una nuova pratica dal portale studenti.

  • il modulo di rinuncia agli studi debitamente compilato e firmato;
  • fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
  • ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo (16,00 €)

Successivamente si dovrà inviare la suddetta documentazione alla mail scuspe@unipa.it

 

CERTIFICATI E AUTOCERTIFICAZIONI

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In conformità alla Legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) i certificati emessi dall'Università Degli Studi di Palermo sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni.

 I certificati vengono rilasciati in bollo.

La pratica di richiesta è disponibile sul portale studenti, dal quale si potrà scaricare il modulo per la richiesta e il pagoPA per il versamento dei bolli (16,00 € per la richiesta + 16,00 € per il certificato).

Si dovrà poi inviare a scuspe@unipa.it la richiesta compilata e sottoscritta, la ricevuta di pagamento e la copia di un documento d'identità valido.
Non appena il certificato è redatto si darà comunicazione per il ritiro.

TRASFERIMENTI

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Il trasferimento è consentito solo dopo il primo anno di corso.   

È ammesso unicamente il trasferimento tra Scuole di specializzazione della medesima tipologia previo rilascio del nulla osta della scuola di destinazione e verifica dell'iscrivibilità. Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

Trasferimenti da altra Università (in entrata)

 Per effettuare il trasferimento presso una Scuola di Specializzazione di area sanitaria lo specializzando dovrà:

 - inviare una mail all'indirizzo mail-protocollo@unipa.it per verificare la disponibilità del posto nella scuola di destinazione, specificando:

  • la titolarità di un contratto ministeriale
  • l'anno accademico di immatricolazione
  • l'anno di corso attualmente frequentato
  • l'Ateneo di appartenenza
  • eventuali sospensioni del contratto avvenute per maternità o per malattia

 - ottenere il nulla osta al trasferimento da parte dell'Ateneo di appartenenza che dovrà pervenire all'indirizzo mail-protocollo@unipa.it da parte della segreteria amministrativa dell'ateneo di appartenenza

 - ottenere il nulla osta al trasferimento da parte della Scuola di Specializzazione di destinazione, che dovrà pervenire all'indirizzo mail-protocollo@unipa.it 

 

 Trasferimenti ad altra Università (in uscita)

Per trasferirsi ad un altro ateneo, occorre innanzitutto informarsi presso quell'ateneo sulle modalità di iscrizione alla Scuola di Specializzazione.

ll trasferimento è condizionato all'acquisizione del nulla osta dell'Università e della Scuola di Specializzazione di attuale iscrizione e del nulla osta dell'Università e della Scuola di Specializzazione ricevente.

Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

  Per effettuare il trasferimento presso una Scuola di Specializzazione di un'altra Università, lo specializzando dovrà presentare all’Ufficio Scuole di specializzazione:

  • Nulla osta al trasferimento da parte della Scuola di Specializzazione di appartenenza 
  • Nulla osta dell'Università sede di destinazione

 - presentare domanda di trasferimento in uscita indirizzata al Magnifico Rettore, effettuando una pratica di trasferimento in uscita tramite il portale studenti.

Trasferimento posti riservati e in soprannumero

Nel caso in cui la richiesta di trasferimento in entrata o in uscita provenga da  specializzando titolare di posto aggiuntivo (SSN, medico militare, posto con finanziamento esterno, etc.), sarà cura dell’Ufficio Scuole di specializzazione di area medica indicare, in base alla tipologia di posto, l’eventuale ulteriore documentazione da acquisire.