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Retribuzioni

Agevolazione fiscale per il rientro in Italia di Docenti e Ricercatori - Art. 44 D.L.78_2010 ("Rientro dei cervelli")

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L’art. 44 DL n. 78/2010, conosciuto come "rientro dei cervelli", prevede che il 90% del reddito percepito dai docenti e ricercatori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia è escluso dalla 'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

Questa agevolazione si applica esclusivamente ai redditi derivanti da attività di docenza e ricerca, per cui, nel caso in cui di personale dipendente dell'Ateneo in convenzione con l’A.O.U.P. “Paolo Giaccone” o altre aziende del SSR, tale agevolazione non si applica sugli emolumenti ospedalieri.

Tale disposizione si rivolge a tutti i docenti e ricercatori, cittadini italiani e non che intendono trasferirsi in Italia per favorire lo sviluppo della ricerca nel nostro paese.

Requisiti per ottenere l'agevolazione

1. Essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato

I titoli di studio di livello universitario conseguiti all'estero non sono automaticamente riconosciuti in Italia, pertanto, il soggetto interessato deve richiedere la "dichiarazione di valore" alla competente autorità consolare (rappresentanze diplomatiche italiane all'estero: ambasciata o consolato) redatta in lingua italiana.

2. Essere stati non occasionalmente residenti all'estero

Permanenza stabile e non occasionale per un periodo di tempo di almeno due anni. Per l'attività di docenza, invece, può essere calcolato sulla base della durata degli anni accademici.

3. Aver svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università; si considerano 'organismi di ricerca' le entità, quali le università, gli istituti di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, gli intermediari dell'innovazione, le entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca. Possono, inoltre, essere considerate centri di ricerca le entità che svolgono anche attività economiche purché tali attività siano contabilmente distinte da quelle di ricerca.

A tal fine occorre un'idonea documentazione rilasciata dagli stessi centri di ricerca o dalle Università  presso i quali l'attività è stata svolta che attesti: presso i quali l'attività è stata svolta che attesti:

  • la natura dell'ente;
  • l'attività svolta;
  • la durata dell'attività svolta ininterrottamente per almeno 2 anni, anche non immediatamente precedenti al rientro (per la docenza il periodo di ventiquattro mesi si ritiene compiuto se l'attività è stata svolta per due anni accademici continuativi)

Tale documentazione è rilasciata in lingua italiana. Se invece è redatta in lingua inglese, francese, tedesca o spagnola deve essere tradotta in italiano; traduzione che può essere fatta dallo stesso contribuente. Se invece i documenti sono redatti in altre lingue è necessaria una traduzione giurata, ovvero occorre la vidimazione da parte dell'autorità consolare

4. Svolgere l'attività di docenza e ricerca in Italia

La norma non dispone nulla in merito ai requisiti dei datori di lavoro e dei committenti; che comunque devono disporre di strutture organizzative finalizzate alla ricerca e/o che svolgano attività finalizzate all'insegnamento e/o alla formazione.

5. Acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato

L'acquisizione della residenza fiscale nel territorio dello Stato deve avvenire in conseguenza dello svolgimento dell'attività lavorativa in Italia. Possono accedere al beneficio coloro che trasferiscono la residenza in Italia prima ancora di iniziare lo svolgimento dell'attività, a condizione che sia ravvisabile un collegamento tra i due eventi.

Il collegamento tra l'ingresso in Italia e lo svolgimento dell'attività produttiva del reddito agevolabile, richiesto dalla norma, si può ritenere che sussista sia nel caso in cui il docente o il ricercatore abbia iniziato a svolgere l'attività in Italia prima di trasferirvi la residenza sia nel caso in cui abbia prima trasferito la residenza in Italia e poi abbia iniziato a svolgervi l'attività.

Durata dell'agevolazione

L'agevolazione si applica dall'anno in cui il docente/ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio italiano e nei periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

L'agevolazione si applica per complessivi 6 anni che decorrono dal periodo in cui il docente/ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio italiano e nei 5 anni successivi sempre che permanga la sua residenza fiscale in Italia.

Prolungamento dell'agevolazione

Se si è in possesso di ulteriori requisiti e sempre che permanga la residenza fiscale in Italia per tutto il periodo, l'agevolazione si applica per:

  • 8 periodi d'imposta complessivi
    • se si ha un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
    • se si acquisisce la piena proprietà di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti il trasferimento (l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dall'interessato/a oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà);
  •  11 periodi d'imposta complessivi, nel caso si abbiano almeno due figli minorenni o a carico anche in affido preadottivo;
  •  13 periodi d'imposta complessivi, nel caso si abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.
Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.)

I docenti e ricercatori italiani possono beneficiare delle agevolazioni anche se non si sono iscritti/e all'A.I.R.E. per il periodo in cui hanno vissuto all'estero purché abbiano però avuto la residenza in un altro Stato, ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Come richiedere l'accesso all'agevolazione

Il dipendente che ritiene di essere in possesso dei requisiti per beneficiare di questa agevolazione, deve presentare la domanda compilando il modulo Richiesta Agevolazione fiscale Rientro capitale umano - art. 44 DL 78_2010, e inviarlo al Settore Retribuzioni dell’Ateneo stipendi@unipa.it, allegando la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti.

L'Ateneo, in qualità di sostituto di imposta, a seguito di richiesta documentata del dipendente, applica il beneficio fiscale dal primo periodo di paga utile, successivo all'istruttoria e, in sede di conguaglio, dalla data di maturazione del diritto, mediante applicazione delle ritenute sull'imponibile ridotto così come previsto dal regime agevolativo, al quale sono commisurate le relative detrazioni. Se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. In questo caso, il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta.

Come richiedere il prolungamento del periodo di accesso all'agevolazione.

Nel caso in cui successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, si realizzassero i requisiti per il prolungamento del periodo di godimento del beneficio fiscale occorre presentare la domanda compilando il modulo Richiesta prolungamento Agevolazione fiscale Art. 44 DL 78_2010, e inviarlo al Settore Retribuzioni dell’Ateneo stipendi@unipa.it

 

Responsabilità nei confronti dell'Agenzia delle Entrate

Il dipendente è direttamente responsabile nei confronti dell'Agenzia delle Entrate dell'agevolazione ottenuta dal datore di lavoro. L'Agenzia delle Entrate (AdE) può effettuare controlli negli anni successivi richiedendo direttamente al dipendente la documentazione presentata al datore di lavoro per usufruire dell'agevolazione, con particolare attenzione alla passata residenza estera. Si ricorda quindi ai dipendenti la necessità della conservazione di tutti i documenti originali attestanti il diritto secondo i termini di legge.