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Regolamento di Ateneo in materia di brevetti, modifica sulla titolarità delle invenzioni

29-mag-2024

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Approvate le modifiche al "Regolamento di Ateneo in materia di brevetti" che recepiscono i cambiamenti apportati dalla legge 102 del 24 luglio 2023. Il Regolamento, in ossequio alle finalità statutarie dell’Università degli Studi di Palermo per la promozione della cultura, della ricerca di base e applicata, dell’alta formazione e del trasferimento tecnologico, disciplina la tutela, valorizzazione e sfruttamento economico delle invenzioni realizzate nell’ambito dell’Ateneo, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.

L'art. 3 della legge 102 del 2023, sostituisce l’art. 65 del codice della prorietà industriale disciplinato dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 inerente alle “Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS”.

A differenza di quanto previsto precedentemente dal regolamento di Ateneo in materia di brevetti, la legge 102 del 24 luglio 2023, stabilisce che:

  • quando l'invenzione industriale si realizza nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un’università, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore;
  • se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione;
  • l'inventore deve comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza, con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. Qualora l’inventore non effettui tale comunicazione, non potrà depositare a proprio nome la domanda di brevetto.

Tali modifiche pertanto sono state inserite nel nuovo Regolamento, che ha definito nel dettaglio i contenuti della comunicazione riservata da effettuare al Rettore e, per conoscenza, al Direttore della Struttura di appartenenza e al responsabile dell’ufficio preposto al trasferimento tecnologico.

Con riferimento agli obblighi di segretezza, si prevede che essi dovranno essere assunti anche dai collaboratori esterni all’Università, che saranno chiamati a sottoscrivere specifiche dichiarazioni di impegno di riservatezza.

Per ciò che attiene alla spettanza dei diritti nascenti dall'invenzione, si prevede che l’Ateneo, nel caso in cui non intenda depositare a proprio nome la domanda di brevetto, né sfruttare o mantenere l’invenzione conseguita, ne dà comunicazione al ricercatore, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione o dal successivo momento in cui essa risulti completata su richiesta dell’Università. L’inventore potrà quindi procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. L'inventore potrà altresì procedere autonomamento al deposito qualora l’Università non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto. La Commissione brevetti, sentito il ricercatore, esprime al Consiglio di amministrazione, entro quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione, parere motivato non vincolante sull’interesse dell’Università a procedere al deposito della domanda di brevetto. In caso di necessità la Commissione può prorogare di ulteriori 20 giorni il termine per la redazione del parere, dandone previa comunicazione ai ricercatori interessati. La Commissione brevetti, qualora accerti l’interesse dell’Università al deposito della domanda di brevetto, può comunicare anche le modalità ritenute più adeguate per la brevettazione, nonché l’estensione della protezione da richiedere. Il Consiglio di amministrazione, alla sua prima seduta utile, delibera in merito alla proposta.

Il Ricercatore che, a seguito della rinuncia dell’Università, mantiene la titolarità dei diritti nascenti dall’invenzione sopporta tutte le spese necessarie per il procedimento di rilascio, mantenimento e sfruttamento del brevetto. Negli altri casi, le spese saranno a carico dell'Ateneo, salva loro detrazione in sede di distribuzione dei proventi.

Al fine di valorizzare al massimo l'invenzione, l'Ateneo promuove lo sfruttamento economico e il trasferimento tecnologico delle invenzioni brevettate attraverso la stipula con soggetti pubblici o privati di appositi accordi di licenza, cessione, opzione, industrializzazione ed altri accordi aventi ad oggetto brevetti o titoli di proprietà industriale. Tali accordi potranno avere condizioni agevolate se il contraente è una spin-off universitaria dell’Ateneo di Palermo, ai sensi della normativa nazionale e della regolamentazione di Ateneo in materia.