Determinazioni in merito alla procedura di ingresso in Italia di assegnisti e borsisti di ricerca extracomunitari
Superata una pesante criticità che rendeva molto complessa la stipula di contratti per assegnista di ricerca o borsista con ricercatori provenienti da Paesi extra-UE. La normativa vigente prevede che, nel caso in cui il vincitore di selezioni pubbliche indette dall’Ateneo per il conferimento di assegni di collaborazione ad attività di ricerca di tipologia B o di borse di ricerca sia un cittadino extracomunitario, è necessario avviare l’iter per il rilascio del permesso di soggiorno per ricerca scientifica. Tale iter prevede la stipula di una Convenzione di accoglienza con cui il “ricercatore” selezionato si impegna a realizzare l'attività di ricerca e l’Ateneo si impegna ad accoglierlo per lo svolgimento dell’assegno di ricerca o della borsa. Nella Convenzione devono essere indicate, inoltre, le risorse economiche messe mensilmente a disposizione del “ricercatore” dall’Università di Palermo, che si impegna altresì:
- nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese connesse all'eventuale condizione di irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza;
- a stipulare una polizza assicurativa sanitaria per il ricercatore ed eventuali familiari ricongiunti in Italia o a provvedere alla loro iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
- al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del ricercatore nel Paese di provenienza.
Ai fini della sottoscrizione della Convenzione di Accoglienza da parte del Rettore, la procedura interna di Ateneo prevede che il Direttore del Dipartimento presso cui presterà servizio l’assegnista di ricerca o il borsista presenti istanza formale di sottoscrizione della Convenzione con il ricercatore selezionato, con cui s’impegna ad accoglierlo nelle strutture dipartimentali ai fini dello svolgimento dell’attività di ricerca prevista dall’assegno o dalla borsa, dichiarando, altresì, che gli oneri economici previsti dalla Convenzione di accoglienza sopra citati sono a carico del Dipartimento.
Poiché di recente è emerso che il numero di assegnisti di ricerca e borsisti extracomunitari per ricerca scientifica è in notevole aumento, per i Dipartimenti che li ospitano è diventato quantomai oneroso sostenere le spese previste dalle previsioni normative. In considerazione di ciò, il CdA ha deliberato che, nel caso di impossibilità da parte dei Dipartimenti di coprire tali costi con le risorse del progetto su cui viene pagato il contratto, sarà l'Ateneo a farsi carico degli oneri derivanti dalle diverse fattispecie previste dalla Convenzione di accoglienza, con la previsione di un apposito stanziamento nel bilancio unico di Ateneo al quale attingere.