Congedo parentale
Riferimenti normativi
I genitori/dipendenti possono fruire da 0 a 12 anni del congedo parentale per un periodo complessivo di 10 mesi. Ogni dipendente può fruire al massimo di mesi 6 (o 180 giorni o 1296 ore) di congedo parentale: fino al compimento di 12 anni i primi 30 giorni (o 216 ore) sono al 100% di retribuzione, successivi ai 30 giorni (o 216 ore) sono al 30% di retribuzione.
- Congedo parentale D.lgs.151/2001, artt. da 32 a 38, - D.lgs 80/2015 artt. da 7 a 10, D.lgs. 105/2022;
- Per le lavoratrici madri D.lgs.151/2001,- D.lgs 80/2015, D.lgs. 105/2022;
- Comunicazione di gravidanza: istruzioni nella circolare 23 luglio 2019;
- Congedo di maternità D.lgs.151/2001,- D.lgs 80/2015, D.lgs. 105/2022;
- Congedo di paternità circolare INPS n.122 del 27/10/2022;
- Riposi giornalieri della madre o del padre - D.lgs.151/2001, artt. da 39 a 46;
- Congedo parentale elevazione dei limiti temporali di indennizzo, circolari INPS nn.139/2015, 152/2015;
- Cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi, messaggio INPS n.6704/2015;
- Fruizione frazionata del congedo parentale - Messaggio INPS n.28379/2006;
- Criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale, messaggio INPS n.19772/2011;
- Congedo parentale e Congedo di paternità, messaggio INPS n.3066/2022;
- Malattia figlio D.lgs. 151/2001 artt. da 47 a 52.
I genitori, alternativamente, possono fruire dell’astensione per malattia del/lla figlio/a certificata dal pediatra o da medico convenzionato con il SSN; per quanto previsto dall’art. 31, comma 5 del vigente CCNL, l’astensione per malattia del figlio da 0 a 3 anni è retribuita al 100% per i primi 30 giorni di ogni anno, dai 3 agli 8 anni i giorni di astensione per malattia sono 5 giorni per ciascun anno. |