Valutazione della Qualità della Ricerca
Il DPR 76/2010 contiene il regolamento della struttura e funzionamento dell’ANVUR e, all’art. 3 comma 1 lettera a e comma 2 lettera b, stabilisce che l’ANVUR valuta la qualità dei risultati della ricerca delle Università e degli Enti di Ricerca.
Bando VQR 2020 – 2024
L'ANVUR ha pubblicato il bando definitivo VQR 2020 – 2024, adottato con Decreto del Presidente dell’ANVUR in data 31 ottobre 2023.
D.M. n. 998 del 1° agosto
La VQR 2020-2024 è stata formalizzata con l’approvazione del D.M. n. 998 del 1° agosto 2023, che contiene le Linee guida per il prossimo esercizio di valutazione della qualità della ricerca.
Le Linee guida, al comma 1 dell'art.2, indicano che il processo di valutazione avrà inizio entro il 31 ottobre 2023 con l’adozione di un apposito bando dell’ANVUR e si concluderà, con la pubblicazione dei risultati, entro il termine del 31 marzo 2026.
Il successivo comma 2 dell'art.2 delle Linee guida specifica che:
I risultati della valutazione saranno articolati, per ciascuna Istituzione, in sei profili di qualità:
a) dei prodotti realizzati dai ricercatori in servizio nell’Istituzione nel periodo 2020-2024, compresi quelli di cui alla lettera b);
b) dei prodotti realizzati nel periodo 2020-2024 da ricercatori che, durante tale periodo, sono stati assunti dall’Istituzione o hanno conseguito una progressione di carriera;
c) prodotti di ricerca di cui alle lettere a) e b) riferiti all’Istituzione in cui i ricercatori hanno conseguito il dottorato di ricerca nel periodo 2017-2023. I prodotti di ricerca possono essere integrati esclusivamente ai fini della valutazione della presente lettera con i prodotti di ricerca realizzati nel periodo 2020-2024 da ricercatori afferenti a istituzioni accademiche estere, di livello corrispondente ai professori e ricercatori delle università italiane ai sensi del D.M. n. 456 del 10 maggio 2023, che hanno conseguito il dottorato di ricerca nel periodo 2017-2023, o da ricercatori in servizio presso altri Enti italiani o esteri che svolgono attività di ricerca non partecipanti alla VQR, presso la Pubblica Amministrazione o presso imprese che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo;
d) delle attività di valorizzazione delle conoscenze, come rappresentate dai casi di studio proposti dalle Istituzioni;
e) della entità, in termini di partecipazione e di successo ai progetti competitivi internazionali, tenuto conto della dimensione finanziaria, come specificato nel bando;
f) delle infrastrutture di ricerca, sottoposte a valutazione su base volontaria in via sperimentale dagli Enti di ricerca e dalle Istituzioni diverse.