Skip to main content
Passa alla visualizzazione normale.

MARIO VARVARO

Ricerche sulla 'praescriptio'

Abstract

Richiamate le fonti che informano sulla clausola che nel processo formulare veniva anteposta alla formula propriamente detta, e per questo detta praescriptio, e dato conto del dibattito dottrinario sulle due specie di praescriptiones (pro actore e pro reo), si critica l'opinione dominante secondo cui la praescriptio pro reo conterrebbe una condizione negativa dell'azione e si dubita della correttezza della ricostruzione della lacuna del testo di Gai 4.133 su cui tale opinione si fonda. Sulla base di una diversa proposta di integrazione si sostiene che la clausola contenesse una proposizione concessiva diretta a restringere gli effetti della litis contestatio, oggetto di un esame preliminare da parte del giudice. Su queste basi si individua un'analogia con la funzione svolta dalla praescriptio pro actore, simile a quella della demonstratio, diretta a determinare la materia del contendere, e dunque l'ampiezza degli effetti della litis contestatio. Tale funzione era svolta dai praescripta verba delle formule che tutelavano le convenzioni innominate nell'ambito dell'agere praescriptis verbis. Ciò consente di argomentare che la clausola contenuta nella demonstratio in origine fosse una praescriptio pro actore diretta a determinare la res qua de agitur e successivamente integrata all'interno della formula, quando il pretore accordò nel proprio editto una tutela specifica a nuovi rapporti, per i quali in passato doveva invece agirsi con formule alle quali l'attore di volta in volta doveva premettere una praescriptio. Si sostiene così una unità funzionale della praescriptio del processo formulare, che avvomunava la praescriptio pro actore e quella pro reo.