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GIULIA TORTA

Il dovere di riservatezza dei dipendenti delle organizzazioni internazionali

Abstract

Nonostante le differenze strutturali e normative che caratterizzano le singole organizzazioni internazionali, la dottrina odierna è unanime nell’affermare la capacità di ciascuna di creare un proprio ordinamento giuridico interno. Il rapporto di impiego nell’ambito di tali organizzazioni replica in modo evidente molte caratteristiche tipiche del rapporto di impiego nell’ambito statale e, sebbene manchi una disciplina uniforme dell’impiego internazionale e ciascuna organizzazione internazionale vanti assoluta autonomia giuridica ed amministrativa, è tuttavia possibile individuare alcuni obblighi e diritti dei funzionari presenti, in modo sostanzialmente omogeneo, nella maggior parte delle organizzazioni. Il paper analizza brevemente, in termini generali, i diritti e i doveri dei funzionari nazionali e internazionali, facendo riferimento agli “Standards of Conducts for the International Civil Service” ed esaminando le normative interne dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (acronimo ILO in inglese) e del World Bank Group (WBG), mettendo in evidenza, in particolare, l’evoluzione che ha caratterizzato il dovere di riservatezza gravante sui dipendenti pubblici, sia a livello nazionale che internazionale. Infatti, a fronte della drastica inversione di tendenza che ha caratterizzato gli ordinamenti degli Stati democratici, il dovere di riservatezza è stato sicuramente riformulato in termini più restrittivi, ma sopravvive e continua a giocare un ruolo importante. Non sembra, perciò, irragionevole affermare che, da un lato, in ragione della sostanziale affinità tra le previsioni normative in tema di dovere di riservatezza, questo possa essere qualificato come un principio generale. Ciò che, invece, rappresenta un importante punto di distinzione tra gli ordinamenti nazionali e internazionali è la ratio che muove i vari legislatori nel disciplinare tale dovere.