Skip to main content
Passa alla visualizzazione normale.

LICIA SIRACUSA

Disastri

Abstract

Il codice penale prevede una pluralità di ipotesi di disastro dalla cui lettura sistematica si ricava una nozione unitaria del “disastro” penalmente rilevante. Il riferimento è alle disposizioni codicistiche in materia di delitti contro la pubblica incolumità, che sanzionano un’ampia gamma di disastri naturali e non naturali, cagionati dall’uomo. Tra la varietà di ipotesi contemplate, particolare rilievo ha assunto nel tempo la distinzione tra i “disastri nominati”, o tipici, e i “disastri innominati”, o atipici, che ha dato spazio ad interpretazioni talora troppo estensive della figura del disastro innominato (art. 434 c.p.). L’ambito applicativo di tale fattispecie è stato infatti ampliato in giurisprudenza in funzione incriminatrice di disastri nuovi - causati dall’azione umana -, del tutto eterogenei rispetto a quelli espressamente sanzionati dal codice penale. Ciò è accaduto soprattutto con riguardo al “disastro ambientale”. In tal caso però, la lacuna normativa alla base della suddetta prassi è di recente venuta meno per effetto dell’introduzione nel codice di un’apposita fattispecie incriminatrice (art. 452 quater c.p.- Disastro ambientale).