Salta al contenuto principale
Passa alla visualizzazione normale.

CATERINA SCACCIANOCE

Sui limiti temporali delle nuove contestazioni: una questione da ripensare

Abstract

Gli artt. 516 e 517 c.p.p. consentono al pubblico ministero di modificare o ampliare l’accusa nel corso del dibattimento. Resta aperta, tuttavia, la questione se le nuove contestazioni possano essere effettuate prima dell’inizio dell’istruzione dibattimentale e soprattutto sulla scorta di elementi conoscitivi già compresi nel materiale delle indagini preliminari raccolto nel fascicolo del pubblico ministero ma non formalizzati nell’atto che instaura il dibattimento.