Skip to main content
Passa alla visualizzazione normale.

SALVATORE PALUMBO

Le ordinanze in materia di protezione civile, tra potere di urgenza e urgenza di potere

Abstract

l presente contributo ripercorre le tappe che hanno condotto all’affermazione del potere di ordinanza di protezione civile. Si tratta di un percorso caratterizzato dalla tensione con principi propri di un moderno Stato di diritto, come quelli di legalità e tipicità dell’azione amministrativa. Tale potere è ricollegato al manifestarsi di eventi emergenziali eccezionali, e si caratterizza, infatti, per una duplice deroga all’ordinamento giuridico. Da un lato vengono dispensati i normali presupposti d’esercizio di ogni singolo potere d’autorità. Sotto altro profilo, anche il contenuto ha carattere derogatorio, potendo consistere nell’adozione di qualsiasi potere amministrativo, tra quelli previsti dall’ordinamento e produrre perciò i più diversi effetti. Al fine di ricondurre detto potere al rispetto dei parametri costituzionali, giurisprudenza è dottrina si sono impegnati nella ricostruzione dei rispettivi limiti. Tale processo di tipizzazione è culminato con l’adozione del d.lgs. n. 1/2018, il quale ha riorganizzato il Sistema di protezione civile, dettando un’apposita normativa per le ordinanze. Lo studio vaglia diacronicamente la tenuta di detto complesso Sistema di limiti e vincoli procedurali imposti dal legislatore per l’adozione delle suddette ordinanze, rispetto alla prassi dell’esecutivo. In questo senso la triste contingenza legata all’emergenza Covid-19, fornisce un utile banco di prova. Dall’analisi della prassi emergerà un ruolo complementare delle ordinanze di protezione civile nella gestione dell’attuale epidemia virale, ruolo in grossa parte eclissato dal più agile strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Lo studio si conclude con l’analisi delle tutele giurisdizionali appestabili all’individuo dinanzi a tali strumenti. Come emerge nel corso conclusivo della trattazione, tale tutela varia significativamente in ragione della natura normativa o amministrativa che si riconosca a tali atti.