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ARMANDO PLAIA

Da Düsseldorf a Lussemburgo e ritorno: “Towards Horizontal Effect For the Free Movement of Goods?”

Abstract

A seguito di rinvio pregiudiziale deciso da CGUE 12 luglio 2012 C-171/11, Fra.bo/DVGW, che ammette, per la prima volta, l’efficacia orizzontale, e cioè nei rapporti privatistici, del principio della libera circolazione delle merci, già affermata dalla giurisprudenza europea per le altre libertà fondamentali di circolazione (CGUE 12 luglio 2012 C-171/11, Fra.bo/DVGW, in European Review of Contract Law, 2013, 186, con commento di Harm SHEPEL; nonché, H. van HARTEN, T. NAUTA, Towards Horizontal Direct Effect For the Free Movement of Goods. Comment on Fra.Bo., in European Law Review, 2013, 677; SHUIBHNE, The Coherence of EU Free Movement Law. Consitutional Responsibility and the Court of Justice, Oxford, 2013), con sentenza 14 agosto 2013 i giudici di seconda istanza di Düsseldorf hanno applicato il citato principio di diritto nel giudizio a quo. In sostanza, la libertà di circolazione delle merci avrebbe come destinatari non solo gli stati membri, ma anche i soggetti privati, le cui condotte sarebbero dunque sindacabili dal giudice alla stregua delle misure degli Stati membri. Sin qui si era soltanto ammesso l’effetto verticale, e cioè la possibilità di sindacare la misura statale lesiva della libertà di circolazione, e comunque, quanto alle condotte private (ad es. distruzione di prodotti agricoli importati da altro stato membro, blocco delle strade da parte degli autotrasportatori) si era ritenuto che solo lo Stato potesse essere chiamato a rispondere per non aver impedito dal condotta del soggetto privato.