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ALESSANDRO PURPURA

La vessatorietà della provvigione del mediatore in caso di recesso del venditore

Abstract

La Corte di Cassazione conferma il precedente orientamento favorevole a qualificare come vessatorie le clausole, pattuite nei contratti di mediazione, con le quali le agenzie immobiliari si assicurano il diritto alla provvigione anche in caso di mancata conclusione dell’affare. La soluzione avallata dalla Corte – che nello specifico, per il caso di recesso del venditore, commina la nullita` consumeristica alla clausola con cui il mediatore ottenga un compenso, a prescindere da una commisurazione all’attivita` svolta – si espone, tuttavia, al rischio di traghettare il giudizio di vessatorieta` sulla sponda di un inammissibile sindacato sull’equilibrio economico dello scambio.