La corruzione tra privati in Italia: un bilancio critico
- Authors: Militello, V.
- Publication year: 2017
- Type: Articolo in rivista (Articolo in rivista)
- OA Link: http://hdl.handle.net/10447/254167
Abstract
Benché nell’ordinamento italiano abbia origini ancora relativamente recenti (risalendo al 2002 la sua introduzione), la corruzione tra privati ha da ultimo acquisito un nuovo volto con il d.lgs. n. 38/2017, che - per uniformarla allo standard europeo di incriminazione - ne amplia la portata incriminatrice sia rispetto alla platea di soggetti attivi, sia all’anticipazione della condotta illecita. Il passaggio dalla formulazione originaria, limitata all’ambito societario, all’attuale estensione a tutti gli enti privati, risponde alle esigenze di irrobustire l’azione di contrasto al fenomeno corruttivo, che continua a presentare una pervasività tale nella realtà italiana da richiedere un impegno rinnovato in materia. La graduale diffusione della responsabilità da reato degli enti aveva già richiamato l’attenzione su questo strumento in relazione alla corruzione tra privati, e tale innovazione aveva caratterizzato una prima significativa modifica alla norma (L. n. 190/2012). D’altra parte, la conformazione originaria del delitto esprimeva una logica di tutela patrimoniale in relazione al capitale della società che condiziona l’intera struttura della condotta illecita, la cui vischiosità la rende resistente rispetto alle modifiche che la recente novella ha apportato, che seguono una diversa impostazione dell’offesa tanto rispetto al bene tutelato, quanto alla relativa tecnica di intervento. Particolarmente problematica risulta il connubio fra la rilevanza attribuita anche all’offerta della utilità indebita (ed all’istigazione alla condotta illecita) e il mantenimento della querela come condizione di procedibilità . Più in generale, la vicenda indica come i percorsi di armonizzazione normativa di matrice europea innestino soluzioni normative in tessuti normativi preesistenti, determinando problemi di raccordo che non sono più affidati alla tradizionale attività interpretativa del giudice interno limitata a fonti ordinate in una gerarchia unitaria, ma che si giocano nell’articolazione multilivello dell’attuale ordinamento.