I tratti fondanti e le prime ricadute della riforma organica in materia di giustizia riparativa (Parte I)
- Authors: Maggio, P
- Publication year: 2024
- Type: Articolo in rivista
- OA Link: http://hdl.handle.net/10447/667754
Abstract
Gli artt. 42- 67 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 dettano la disciplina organica in materia di giustizia riparativa. Si tratta un importante allineamento dell’Italia alla diffusione sempre più estesa del paradigma restorative che accoglie prassi già presenti e porta a compimento una serie di precedenti tentativi di riforma, richiamandosi costantemente alle fonti internazionali in materia. L’intervento, per la sua ampiezza, origina innovazioni nella grammatica penale, nelle soggettività e nei valori che innervano il modello di giustizia tradizionale, improntando l’orizzonte restorative alla volontarietà, alla massima accessibilità dei programmi, alla tutela della riservatezza e alla protezione degli incontranti, alla impermeabilità della camera riparativa, al rispetto delle garanzie processuali. La riforma è centrata già livello definitorio sui programmi di giustizia riparativa, il cui esito rappresenta il punto di massima intersezione con l’accertamento, destinato a influire su molti versanti della valutazione giudiziale. L’equiprotagonismo della persona indicata come autore del reato e della vittima, il ruolo nuovo assegnato alla comunità, la duplice funzione del mediatore equiprossimo (chiamato a “gestire” l’incontro riparativo e a fare da raccordo con l’autorità giudiziaria) contrassegnano un modello che guarda alla ricomposizione del conflitto mediante una ricostruzione della comunicazione fra il soggetto cui è riferita l’offesa e la vittima, la comunità e gli altri interessati. Il percorso si svolge alla presenza di due mediatori esperti e si conclude con un esito materiale o simbolico destinato a incidere sulla procedibilità, sulla punibilità, sulla commisurazione attenuazione della pena, sulla concessione dei benefici. L’ingresso formalizzato nella legge della giustizia riparativa in una dimensione olistica ha generato fra gli interpreti e gli operatori reazioni contrapposte di entusiasmo e di diffuso scetticismo. Particolarmente dibattuti sono l’invio da parte dell’autorità giudiziaria ex art. 129-bis c.p.p. e i contenuti della discrezionalità giudiziale nel valutare l’esito riparativo sia in sede di cognizione, sia in sede di esecuzione. L’esito riparativo (completando quanto già accade con riguardo all’esito riparatorio), attraverso la relazione dei mediatori, descrittiva e sintetica del medesimo, rappresenta un ulteriore elemento da organizzare logicamente e persuasivamente al pari delle molteplici rappresentazioni discorsive, sottomesse dalle parti e dagli altri partecipanti al dialogo processuale. La decisione non è infatti entità separabile dalla complessità polimorfa del rito entro il quale si svolge, e costituisce piuttosto l’espressione del lavoro d’insieme dei diversi soggetti istituzionali che compongono la scena del processo giudiziario, oggi arricchita dall’esito dei programmi. Tenendo a mente le differenze ontologiche e le convergenze normate fra rituale riparativo e accertamento processuale e prestando attenzione massima alla tenuta dell’imparzialità del giudice, della presunzione di non colpevolezza e del diritto di difesa, si delineano i primi effetti del paradigma restorative all’interno di una visione della pena in perenne mutamento