Francesco Crispi e la istituzione della IV sezione del Consiglio di Stato
- Autori: Mazzamuto, M.
- Anno di pubblicazione: 2017
- Tipologia: Articolo in rivista (Articolo in rivista)
- OA Link: http://hdl.handle.net/10447/264359
Abstract
Il presente scritto mira ad evidenziare taluni aspetti problematici della istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato nel 1889 e la valenza liberale della riforma crispina nel riportare le sorti dell’ordinamento italiano sulla via maestra del contenzioso amministrativo. Fu necessario un compromesso con la formale sopravvivenza della legge del 1865, che si fondava invece sull’opposto principio del monismo giurisdizionale, secondo la tradizione dei liberali francesi, come De Broglie, e del modello belga. Ma si trattava di un compromesso impossibile, sicché i dazi pagati alla legge del 1889 furono in buona parte apparenti. Fu apparente l’idea che la IV Sezione avesse natura amministrativa e non giurisdizionale, così come l’idea che la competenza del giudice comune, fissata nella legge del 1865, non venisse toccata e che la IV Sezione avrebbe soltanto costituito un “completamento” del sistema di tutela. Fu anche apparente che la IV Sezione non avrebbe potuto sindacare i poteri discrezionali della pubblica amministrazione. Vi furono, d’altro lato, anche dei dazi effettivi e non apparenti, pagati alla legge del 1865, poiché non fu possibile una piena imitazione del modello francese: la IV Sezione nasce con un generale potere di annullamento degli atti amministrativi illegittimi, ma non anche con il potere di risarcire il danno, che gli è stato riconosciuto solo di recente, sicché non è stato possibile sviluppare, così come in Francia, un regime di diritto pubblico della responsabilità; il conflitto tra le giurisdizioni, ancor oggi, è rimesso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e non, così come in Francia, ad un tribunale a composizione mista; il gioco delle apparenze è stato preso sul serio dalla dottrina amministrativa con un elevato costo teorico e con una problematica rappresentazione del nostro sistema ai giuristi stranieri. Una vicenda particolare fu quella del cosiddetto giudizio di ottemperanza, nato per dare esecuzione alle sentenze del giudice comune, ma che diventò invece uno strumento di esecuzione delle decisioni dello stesso giudice amministrativo, che mancava negli altri sistemi dualisti. Se, infine, la figura politica di Francesco Crispi, una dei più grandi statisti della storia d’Italia, è oggetto di controverse discussioni, non può invece essere messo in discussione che la riforma del 1889, grazie alla istituzione di un giudice amministrativo, secondo la tradizione francese, abbia contribuito in modo decisivo al rafforzamento della protezione del cittadino di fronte alla pubblica amministrazione.