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CASTRENZE MINASOLA

RIVALI E COLLEGHI: LA LEX POMPEIA LICINIA DE TRIBUNICIA POTESTATE E IL PRIMO CONSOLATO DI POMPEO E CRASSO

Abstract

Nel 70 a.C. Pompeo e Crasso, forti dei loro successi personali (Pompeo della vittoria su Sertorio, Crasso di quella su Spartaco) conquistano il loro I consolato. Ad onta della rivalità già esistente tra i due futuri triumviri, peraltro acuitasi durante la campagna contro Spartaco, Pompeo e Crasso, nel 71 a.C., si ritrovano accumunati dalla convenienza di sfruttare il grande prestigio personale, la forza dei loro eserciti ‘personali’, l’opportunità di approfittare dell’effetto propagandistico, sui populares, di un programma elettorale imperniato sulla restituzione ai tribuni delle antiche prerogative, sottratte da Silla. Pertanto, accantonate temporaneamente le loro rivalità, nel 71 a.C. si presentano alle porte di Roma, con i loro eserciti ancora in armi, per ottenere il riconoscimento dal senato delle loro candidature al consolato per il 70 a.C. La ‘convivenza’ dei due eterni rivali rimane, tuttavia, problematica, anche dopo la loro elezione al consolato : ne soffre la stessa azione legislativa, che si limita alle riforme essenziali alla realizzazione del programma elettorale, la lex Pompeia Licinia de tribunicia potestate e la lex Aurelia iudiciaria di L. Aurelio Cotta. Il presente lavoro mira ad analizzare queste riforme legislative, alla luce di un’azione legislativa condotta prevalentemente sulla base dell’ambizione politica e degli interessi personali e non più, quindi, sicera espressione del principio costituzionale della concordia ordinum, tuttavia in parte recuperata, come accordo tra senatori e equites, nella riforma giudiziaria di L. Aurelio Cotta.