Sull’applicabilità in materia tributaria della penalità di mora prevista dal codice di procedura civile
- Authors: GIOE', C
- Publication year: 2021
- Type: Articolo in rivista
- OA Link: http://hdl.handle.net/10447/550546
Abstract
Nel giudizio tributario di annullamento, se a volte la rimozione dell’atto dichiarato illegittimo risulta già pienamente satisfattiva, altre volte potrebbe non essere sufficiente, rendendosi necessaria un’attività in positivo dell’amministrazione, consistente, ad esempio, nella cancellazione dell’iscrizione a ruolo, o di un provvedimento cautelare già adottato. In ambito processual-civilistico l’art. 614 bis c.p.c. prevede uno strumento di coazione indiretta, finalizzato a stimolare l’esecuzione spontanea delle sentenze di condanna all’adempimento di obbligazioni diverse dal pagamento delle somme di denaro. All’interno del decreto sul processo tributario non si rinviene alcuna norma che disciplini un l’istituto dell’astreinte. Nelle considerazioni che seguono verrà esaminata la possibilità di estendere la norma contenuta all’interno dell’art. 614 bis c.p.c. alla materia fiscale, in forza del rinvio generale alle norme del codice di procedura civile, contenuto nel comma 2 dell’art. 1 del d.lgs. n. 546/1992.