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PASQUALINA FARINA

I rapporti tra procedura di sovraindebitamento ed espropriazione forzata: l’actio finium regundorum della Cassazione ed il principio di equiordinazione dei giudici

Abstract

I rapporti tra il giudice dell’esecuzione singolare e il giudice del sovraindebitamento, ex l. n. 3 del 2012, anche nell’ipotesi di contemporanea pendenza di procedure a carico del mede- simo debitore, sono improntati a piena equiordinazione, per quanto i rispettivi poteri vadano necessariamente coordinati, nel rispetto delle specifiche disposizioni normative e delle corri- spondenti funzioni e prerogative di ciascun giudice.