Il deposito di istanza di concordato preventivo non dà luogo a sospensione dell’istruttoria prefallimentare
- Autori: FARINA, PASQUALINA
- Anno di pubblicazione: 2011
- Tipologia: Articolo in rivista
- OA Link: http://hdl.handle.net/10447/664781
Abstract
La domanda di concordato preventivo proposta in pendenza di istruttoria prefallimentare non determina la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. di quest'ultimo procedimento. Il giudice deve invece pronunciarsi con un unico provvedimento su entrambe le domande.