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PASQUALINA FARINA

L'operatività degli artt. 43 e 52 L. Fall. nella liquidazione del patrimonio del sovraindebitato

Abstract

Nella liquidazione del patrimonio operano, pur in mancanza di espressa previsione normativa, i principi sanciti dall'art. 43 (interruzione del giudizio e subentro del curatore nella posizione processuale del fallito) e dall'art. 52, comma 2, l.fall. (accertamento delle pretese creditorie o dei titolari di diritti reali o personali esclusivamente mediante la verifica del passivo).È inopponibile, pertanto, alla procedura di liquidazione del patrimonio il decreto ingiuntivo, non ancora divenuto definitivo e l'iscrizione ipotecaria nel frattempo eseguita sulla base del titolo provvisoriamente esecutivo e, dunque, ancora suscettibile di caducazione.