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PASQUALINA FARINA

La stabilità dell’espropriazione presso terzi intrapresa dopo la domanda di concordato preventivo

Abstract

Nel concordato preventivo non opera il c.d. “spossessamento” ex artt. 42 e 43, ne ́ l’inefficacia dei pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento, di cui all’art. 44 l. fall., poiche ́ il debitore conserva sia l’amministrazione dei beni, sia l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale; sicche ́ e` legittimo – salvo non ricorra la frode di cui all’art. 173 l. fall. – il pagamento effettuato dal debitor debitoris in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto dopo la pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ove il debitore non abbia proposto opposizione ex art. 615 c.p.c.