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LILLO GIUSEPPE FIORELLO

IL CONSENSO INFORMATO NEI PROTOCOLLI CARDIOLOGICI PER IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA ATTIVITÀ SPORTIVA

  • Autori: TRAINA, M; FIORELLO, L
  • Anno di pubblicazione: 2008
  • Tipologia: Articolo in rivista (Articolo in rivista)
  • Parole Chiave: Consenso informato, Attività sportiva, Protocolli Cardiologici
  • OA Link: http://hdl.handle.net/10447/37073

Abstract

Il consenso informato nelle attività sportive trova esplicita previsione agli articoli 71 e 72 del Codice di Deontologia Medica. L’articolo 71 prescrive una adeguata informazione al soggetto sugli eventuali rischi che la specifica attività sportiva può comportare. In base a questa indicazione il problema del consenso informato può presentarsi in "senso proprio" quando si eseguono accertamenti, non invasivi o invasivi, per la valutazione dell’idoneità alle attività sportive che possono comportare dei rischi di cui l’interessato deve essere informato e in "in senso ampio" quando l’esperto, scoperta una patologia, ritiene che questa sia compatibile con l’esercizio fisico, anche se in forme e con modalità ridotte, e lo rappresenta al soggetto, chiedendone la consapevole collaborazione. Il medico nell’informazione del cittadino e nell’acquisizione del consenso, in base alle norme degli articoli 33 e 35 del Codice di Deontologia Medica, deve informare sulle prospettive e opzioni possibili in modo adeguato, assicurarsi che i contenuti delle informazioni siano stati pienamente compresi ed ottenere un inequivocabile consenso, espresso in modo libero, ad eseguire un’attività diagnostica e/o terapeutica. In caso di soggetto minore, il consenso deve essere prestato da entrambi i genitori i quali esercitano congiuntamente potestà sul minore stesso. Nell’ipotesi in cui il medico non faccia redigere il consenso incorre in una responsabilità professionale che dal punto di vista giuridico può assumere la forma della inadempienza contrattuale.