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RITA DAILA COSTA

Schiavitù, servitù e sfruttamento lavorativo

Abstract

La pronuncia in commento individua il limite discretivo tra gli artt. 600 e 603-bis c.p. nella mancanza di alternative esistenziali, quale contenuto della situazione di vulnerabilità richiesta dalla fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù ex art. 600 c.p. L’art. 603-bis c.p. configurerebbe, invece, un’area nella quale la condotta del datore di lavoro non determina una compressione altrettanto rilevante della libertà di autodeterminazione del lavoratore, ma che, allo stesso tempo, non possa neppure essere liquidata come una violazione meramente formale della normativa giuslavoristica.