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ELISA COLLETTI

Responsabilità contrattuale da contratto valido: come, quando, perché? Nota di commento a Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 11/01/2023) 06/02/2023, n. 3503

Abstract

Con l’ordinanza in commento (6 febbraio 2023, n. 3503), la Corte di Cassazione, Sez. II Civile, fa proprio il principio secondo cui in tema di responsabilità precontrattuale, qualora il danno derivi dalla conclusione di un contratto valido ed efficace ma sconveniente, il risarcimento deve essere ragguagliato al minore vantaggio o al maggiore aggravio economico determinato dal contegno sleale di una delle parti, restando irrilevante che la violazione del dovere di buona fede sia intervenuta cronologicamente a valle e non a monte della conclusione del contratto, salvo la prova di ulteriori danni che risultino collegati a tale comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto.