Salta al contenuto principale
Passa alla visualizzazione normale.

ELISA CAVASINO

L’art. 119, comma 3°, Cost. resta ancora «sospeso»: accertata ma non dichiarata l’incostituzionalità dei vincoli di destinazione al fondo di solidarietà comunale

Abstract

L'articolo discute in senso critico la sentenza n. 71 del 2023 che ritorna, dopo la pronuncia 220 del 2021, sulla questione della legittimità costituzionale della disciplina statale del fondo di solidarietà comunale. Ci si interroga sulla legittimità di interventi di perequazione speciale (art. 119, comma 5o, Cost.) per finalità di garanzia dei LEP collocati nel quadro degli strumenti finanziari di perequazione generale (art. 119, comma 3o, Cost.). Si affronta poi il nodo dell’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale rimessa in via principale e si discute criticamente se la pronuncia di inammissibilità della questione fosse l'unica alternativa praticabile dalla Corte costituzionale. Il petitum del ricorso, con il quale si mirava ad una pronuncia di accoglimento di tipo sostitutivo che importava anche nuove spese ha condotto all'inammissibilità della questione. La pronuncia n. 71 del 2023 quindi intercetta una questione più generale: quella dei limiti alla discrezionalità del legislatore e dello sviluppo di nuove tecniche decisorie da parte della Corte costituzionale (evidente nel giudizio in via incidentale, meno in quello in via principale).