QUESTIONI IN TEMA DI SINDACABILITÃ DEGLI ATTI DI NOMINA DELLE AUTORITA' INDIPENDENTI
- Autori: BLANDO, F
- Anno di pubblicazione: 2009
- Tipologia: Articolo in rivista (Articolo in rivista)
- Parole Chiave: criteri di nomina delle autorità , la nomina da parte dei due presidenti del senato e camera, possibilità di riforme
- OA Link: http://hdl.handle.net/10447/39170
Abstract
Nel lavoro si procede alla disamina dei profili problematici attinenti alle procedure di nomina dei membri delle Autorità indipendenti e, di conseguenza, della natura dei requisiti soggettivi che devono essere posseduti e riscontrati nei candidati a titolari degli organi di vertice, al fine specifico di verificare le possibilità e i limiti di sindacabilità di tali atti da parte del potere giudiziario. Nel saggio, innanzitutto, si sostiene la tesi che il procedimento di nomina rappresenta uno dei punti salienti dell’indipendenza delle Autorità , anche se, nel corso del lavoro, si dimostra anche che tale strumento non sia l’unico in grado di garantire la impermeabilità dell’Autorità alle sollecitazioni dei poteri politici. Una parte consistente del lavoro è poi diretta a dimostrare che, nonostante l’esistenza di una letteratura alluvionale in tema di autorità indipendenti, la questione della sindacabilità degli atti è trattata con poco rigore dalla scienza giuridica. Attenzione particolare viene rivolta alla questione delle nomine di competenza dei Presidenti delle Camere: tale potere di nomina è rilevante giacché investe anche l’autorità più importante nel nostro Paese, cioè l’Antitrust. La tesi finale del lavoro è che tali atti di nomina sono riconducili all’esercizio di funzioni costituzionali e quindi necessariamente sottratti al controllo dell’autorità giudiziaria in virtù del principio degli interna corporis acta. Non solo: la ratio della insindacabilità giurisdizionale viene anche ricollegata all’ampia legittimazione politica dei Presidenti di Assemblea, la quale colora le nomine da loro adottate della funzione alta di garanzia costituzionale.