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GAETANO ARMAO

Il codice dei contratti pubblici della Regione siciliana

Abstract

Questa raccolta di leggi statali e regionali ed il commento che le accompagna intendono offrire un panorama delle norme che trovano applicazione nell’ordinamento regionale siciliano in materia di appalti (di lavori, forniture e servizi) e concessioni dopo l’entrata in vigore (e l’intervenuta efficacia) del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e la pubblicazione della l.r.12 ottobre 2023, n. 12. Tale normativa ha adeguato l’ordinamento regionale alla normativa statale derivante dal recepimento del diritto europeo degli appalti pubblici, nel solco di analoghi precedenti interventi normativi in materia (leggi regionali n. 10/1993, n. 7/2002, n. 7/2003, n. 12/2011, n. 9/2015, n. 8/2016 e n. 1/2017). La legge con la quale la Regione Siciliana ha esercitato le competenze legislative in materia – esclusiva per i lavori e l’organizzazione interna, concorrente per forniture e servizi –, in applicazione della clausola di salvaguardia prevista dalla legge-delega 21 giugno 2022, n. 78 (art. 2), ha, a sua volta, “recepito” mediante c.d. “rinvio dinamico” le norme del Codice innestandole, tuttavia, piuttosto che in nuovo testo legislativo, nel tessuto della l.r. n. 12/2011 e ss.mm.ii., alla quale vengono apportate, altresì, integrazioni e modificazioni e talune inserzioni. La complessa opera di adeguamento, giova sottolinearlo, nel singolare contesto di un “secondo recepimento” operato dal legislatore statale del diritto unionale degli appalti pubblici, riguarda soltanto le parti del Codice che inferiscono sulle competenze regionali. Trovano, infatti, diretta applicazione le disposizioni codicistiche riconducibili alle materie rientranti nella competenza esclusiva statale (si pensi a quelle relative ai principi, all’organizzazione centrale: Ministero, Consiglio superiore dei lavori pubblici, ANAC, o quella concernente la tutela giurisdizionale ed i rimedi alternativi). Ne risulta un nuovo quadro normativo composito e, per certi versi, frammentario nel quale convivono: parti della normativa regionale di recepimento del primo Codice dei contratti pubblici del 2006, la ricordata l.r. n. 12/2011 e ss.mm.ii., il Codice dei contratti pubblici del 2023, testualmente “recepito” dalla l.r. 12 ottobre 2023, n. 12, comprese le sue parti inderogabili in relazione al regime delle competenze esclusive statali, le norme regionali introdotte ex novo da quest’ultima (si pensi al regime dei pareri e del prezzario, alla Centrale unica di committenza dei contratti pubblici regionale, alla Commissione regionale per i lavori pubblici), ed altre disposizioni regionali preesistenti, ma interagenti con la specifica disciplina di lavori pubblici, servizi, forniture e concessioni. Si tratta, peraltro, di un contesto “in divenire”, non solo per il dinamismo strutturale proprio del Codice del 2023 nel rapporto tra norme inserite nello stesso, gli allegati e le disposizioni regolamentari di delegificazione delle quali si prevede l’emanazione ed il subentro a quelle allegate, ma che si riconnette, altresì, con gli adempimenti di esecuzione contemplati dalla legge regionale (regolamenti e decreti), in guisa da costituire un ordito normativo che progressivamente trova e troverà completamento. A compendio della normativa regionale in materia è stata inserita una sintetica raccolta di disposizioni sull’organizzazione, specificamente riferita a quella delle infrastrutture e delle sue strutture centrali e periferiche, e sull’attività dell’amministrazione regionale al fine di meglio contestualizzare la riforma dei contratti pubblici nell’ordinamento regionale ed offrire riferimenti essenziali per operatori del diritto e tecnici dei contratti pubblici.