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GAETANO ARMAO

CONDIZIONI DI INSULARITA' ED ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO AEREO

Abstract

Sul tema degli accordi in forma semplificata, la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre dedicato ampio spazio, soprattutto la dottrina italiana impegnata a dirimere la problematica della compatibilità di tali strumenti con l'impianto costituzionale di cui agli articoli 80 e 87. L'aspetto più interessante, tuttavia, che viene approfondito in questo breve contributo è la possibilità o meno per L'Esecutivo di potere sanare ex post un accordo concluso in forma semplificata nelle materie in cui la Costituzione tassativamente prevede una preventiva legge di autorizzazione da parte del Parlamento: nella prassi italiana, ciò è accaduto più volte e vistosamente basta ricordare il Memorandum di intesa per Trieste concluso a Londra dai ministri plenipotenziari nel 1954 e poi sanato con il Trattato di Osimo del 1975 tra Italia e Jugoslavia. nel solco della dottrina è prevalente, ma con opportuni distinguo dalla stessa, si perviene alla conclusione della ammissibilità di una sanatoria postuma di un accordo in forma semplificata concluso in violazione degli artt. 80 e 87 Cost. , atteso che l'art. 45 della Convezione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattai, essendo norma corrispondente al diritto consuetudinario, prevarrebbe, ex art. 10, c. 1, Cost., sugli artt. 80 e 87 della Costituzione medesima.