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Amministrazione Trasparente

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

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STRUMENTI DI TUTELA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Gli strumenti di tutela a favore del cittadino nel corso del procedimento amministrativo sono disciplinati dal Capo III “Partecipazione al procedimento amministrativo” (da artt. 7 a 13) della L. 241/1990.
I soggetti sui quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, coloro che per legge devono intervenire nel procedimento, i soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai destinatari del provvedimento finale, che possono ricevere un pregiudizio dall’adozione del provvedimento, hanno diritto di ricevere la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990.
Gli interessati di cui all’art. 22 della L. 241/1990 hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi. Gli interessati hanno diritto, inoltre, di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

 

STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE NEI CONFRONTI DEL PROVVEDIMENTO FINALE

Il soggetto interessato nel corso di un procedimento o interessato ad ottenere un provvedimento amministrativo, può avvalersi di strumenti di tutela sia amministrativa che giurisdizionale. L'organo competente per la tutela giurisdizionale avverso atti e/o provvedimenti ritenuti lesivi di diritti/interessi è il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Sicilia o il Tribunale ordinario in ragione del riparto di competenze.
Il ricorso amministrativo si risolve in un’istanza diretta ad una pubblica amministrazione al fine di ottenere l’annullamento, la revoca o comunque la riforma del provvedimento che si ritiene illegittimo.

Nel nostro ordinamento esistono quattro tipi di ricorsi amministrativi: il ricorso gerarchico proprio, il ricorso gerarchico improprio, il ricorso in opposizione (mezzi di impugnazione di tipo ordinario) esperibili avverso provvedimenti non definitivi sia per far valere diritti soggettivi che interessi legittimi, ed il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.