Accesso civico generalizzato
L’Accesso civico generalizzato (FOIA)
Art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 97/2016
Che cos’è
E’ un diritto introdotto dal D. Lgs. 97/2016, che ha modificato il D. Lgs. 33/2013. Esso prevede che qualunque soggetto interessato, a prescindere dal possesso di particolari requisiti e dalla titolarità di un interesse qualificato e differenziato, può chiedere alla pubblica amministrazione l’accesso a dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. L’obiettivo è quello di favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
Sola eccezione alla conoscibilità è rappresentata dal rispetto delle esclusioni e dei limiti (imposti dalla normativa e dalle Linee guida dell’ANAC) al diritto di accesso relativi alla tutela di interessi, pubblici e privati, giuridicamente rilevanti (tra i quali privacy, difesa, sicurezza, proprietà intellettuale, ecc.) ai sensi dell’art. 5 bis del D. Lgs. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. 97/2016.
Come esercitare il diritto
Per presentare una richiesta di accesso civico generalizzato è disponibile un modulo da compilare e firmare. Nell’istanza, il richiedente deve fornire gli elementi identificativi dei dati, delle informazioni e dei documenti richiesti, sufficienti per consentirne l’identificazione da parte dell’amministrazione (non sono ammissibili, cioè, richieste meramente “esplorative”). L’Amministrazione non è tenuta a formare o raccogliere, o altrimenti procurarsi, informazioni, dati o documenti che non siano già in suo possesso al momento del ricevimento dell’istanza.
La richiesta è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Ateneo per la riproduzione dei suddetti materiali, e non dev’essere motivata. Deve, però, permettere all’Amministrazione di identificare il richiedente, in quanto ciò è indispensabile ai fini di una corretta ed efficace gestione delle domande di accesso generalizzato.
Modalità di presentazione della richiesta
La richiesta, così come prescritto dalla normativa vigente, può essere trasmessa/consegnata in una delle modalità seguenti:
- A mezzo PEC all’indirizzo pec@cert.unipa.it, con file allegato firmato digitalmente. La richiesta (da allegare – non riportare la richiesta nel corpo della PEC) deve essere indirizzata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell’Università degli Studi di Palermo, Salita Intendenza n. 1 – 90133 Palermo, con copia conoscenza al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;
- A mezzo E-MAIL all’indirizzo urp@unipa.it, indirizzando la richiesta (da allegare – non riportare la richiesta nel corpo della PEC) all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell’Università degli Studi di Palermo, Salita Intendenza n. 1 – 90133 Palermo, con copia conoscenza al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, allegando copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. La firma dovrà essere accompagnata dal nome in chiaro del sottoscrittore;
- A mezzo POSTA indirizzando la richiesta all’Ufficio Relazioni con Pubblico (URP) dell’Università degli Studi di Palermo, Salita Intendenza n. 1 – 90133 Palermo, con copia conoscenza al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, allegando copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. La firma dovrà essere accompagnata dal nome in chiaro del sottoscrittore;
- A MANO con consegna all’Ufficio Gestione del Protocollo dell’Università degli Studi di Palermo, Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo, allegando copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. La firma dovrà essere accompagnata dal nome in chiaro del sottoscrittore.
La Procedura
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Università degli Studi di Palermo (URP) assegna la richiesta all’Ufficio competente che detiene i dati, le informazioni e i documenti richiesti, mettendo in copia conoscenza il richiedente e il Responsabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza (RPCT).
L’Ufficio competente detentore dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto di accesso decide in merito alle istanze di accesso civico generalizzato. Istruisce altresì l’istanza con riferimento ai commi 5 e 6 dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza, mettendo in copia conoscenza il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT).
Il/i controinteressato/i può/possono formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione del procedimento resta sospeso. Nel caso in cui l’Ufficio di cui sopra decida, comunque, di accogliere la richiesta di accesso generalizzato nonostante l’opposizione da parte del/i controinteressato/i, i dati/documenti/informazioni verranno trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni dall’avvenuta comunicazione al/i controinteressato/i.
Rimedi esperibili in caso di mancata risposta o diniego totale o parziale
Il richiedente, nel caso non riceva risposta entro 30 giorni da quando l’istanza è stata presentata, ovvero nei casi di diniego totale o parziale all’accesso generalizzato da parte dell’Ufficio competente a decidere, può presentare richiesta di Riesame al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT), che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni. Se l’accesso è stato negato o differito per motivi connessi alla protezione di dati personali, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) provvede sentito il garante per la Protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del suddetto Responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
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