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Centro di Ateneo per la Formazione degli Insegnanti

FAQ Tirocinio diretto

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Si tratta di un periodo di tirocinio che dovrà essere svolto presso le scuole convenzionate con l’Università degli Studi di Palermo, sotto la supervisione del tutor scolastico. I tutor vengono selezionati dai dirigenti scolastici tra i docenti a tempo indeterminato con almeno cinque anni di esperienza nella classe di concorso o classe affine. Le attività di tirocinio consistono in:

  • osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all’individuazione e all’analisi delle strategie educative e didattiche;
  • osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi;
  • osservazione durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale;
  • affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche;
  • corsi di recupero organizzati dalle scuole secondarie di secondo grado;
  • coinvolgimento nelle attività concernenti P.C.T.O. e stage di studenti del terzo e quarto anno di licei, istituti tecnici, istituti professionali presso enti o aziende;
  • partecipazione alle attività didattiche afferenti lo sviluppo dei progetti P.N.R.R. contro la dispersione scolastica e la riduzione dei divari territoriali;
  • affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione, verifica e valutazione attività didattiche con particolare alla personalizzazione degli interventi, allo sviluppo delle competenze, disciplinari e trasversali, all’integrazione dei soggetti con disabilità;
  • partecipazione e attività osservative da condursi in seno a dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro finalizzati alla redazione, revisione e periodico aggiornamento della documentazione di istituto, allo sviluppo dei progetti in corso, all’autovalutazione e al miglioramento dei processi, all’orientamento in uscita, all’inclusione;
  • partecipazione al lavoro collegiale di pianificazione, anche in chiave orientativa, di interventi finalizzati al recupero o al potenziamento degli apprendimenti.
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Il tirocinio potrà essere svolto non appena sarà attiva la convenzione (se non già in essere) e dopo aver firmato il progetto formativo. Il periodo di fine tirocinio dipende da quanti CFU è necessario svolgere e deve comunque essere terminato entro la data dell’esame finale. Un CFU di tirocinio corrisponde a 12 ore tra le attività previste e sopra elencate. 

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Il tirocinio deve essere terminato entro la data in cui si terrà l’esame finale. 

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Per i percorsi da 60 CFU e 30 CFU Primo Periodo sono previsti 15 CFU di tirocinio diretto, pari a 180 ore (12 ore a CFU). 

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Sì, è prevista la convalida fino a un massimo di 5 CFU, come stabilito dal DPCM del 4 agosto 2023, relativamente al periodo di servizio prestato, come da tabella:

Periodi di servizio (giorni) nella classe per la quale di chiede riconoscimento Numero di CFU riconosciuti nel PF60 e 30 Primo Periodo per tirocinio diretto
Almeno 180 giorni 5 CFU
Da 144 giorni a 179 giorni 4 CFU
Da 108 giorni a 143 giorni 3 CFU
Da 72 giorni a 107 giorni 2 CFU
Da 36 giorni a 71 giorni 1 CFU

Anche non continuativi o servizio prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. 

È possibile dichiarare anche gli anni di servizio prestati su altra classe di concorso, esclusivamente per le classi che sono state accorpate dal Ministero con DM 255 del 22/12/2023. 

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Sì, è possibile dichiarare anche gli anni di servizio prestati su altra classe di concorso, esclusivamente per le classi che sono state accorpate dal Ministero con DM 255 del 22/12/2023. 

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Se la scuola di interesse si trova in una provincia diversa da Palermo o in una regione diversa dalla Sicilia, è necessario controllare preventivamente che risulti tra le scuole accreditate presso l’USR della regione di competenza. Tale istituto scolastico dovrà inoltre essere convenzionato con l’Ateneo di Palermo. 

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Sì, ma solo per le classi che sono state accorpate dal Ministero con DM 255 del 22/12/2023. 

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Qualora non fosse possibile completare le attività del tirocinio in ordine alle discipline afferenti alla propria classe di concorso, data la necessità di terminare i percorsi nei termini indicati, e considerato che il tirocinio diretto consiste, tra l’altro, in “osservazione guidata delle attività svolte in classe mirata all’individuazione e all’analisi delle strategie educative e didattiche”, non è esclusa la possibilità di espletare il tirocinio in discipline comunque affini alla classe di concorso cui si è iscritti. 

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Le corsiste rientranti nelle ipotesi di congedo di maternità o di astensione, ai sensi degli artt. 16, 17 e 20 del D.lgs. 151/2001, non potranno svolgere, nel rispetto del D.lgs. 81/2008 (che all’art. 2, co.1, lett. a, equipara l’attività di tirocinio ad attività lavorativa), il tirocinio diretto in aula negli istituti scolastici.

Senza il tirocinio, non potranno essere ammesse all’esame finale.

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I tutor sono selezionati dai dirigenti scolastici tra i docenti a tempo indeterminato con almeno cinque anni di esperienza nella classe di concorso o classe affine oppure all’interno delle classi accorpate dal Ministero. 

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Si, le 150 ore per il diritto allo studio possono essere utilizzate anche per lo svolgimento delle ore di tirocinio diretto. 

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La quota che sarà trasferita agli istituti scolastici per ogni tirocinante accolto è pari a 250,00 euro per i percorsi da 60 CFU laureati e diplomati, e a 200.00 euro per i percorsi da 60 CFU (laureandi) e da 30 CFU primo periodo.