SERVIZIO PER LA DOCUMENTAZIONE E PUBBLICAZIONI UNIVERSITA' DI PALERMO

GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 185 DEL 9/8/1994




D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.   Agg. G.U. 06/06/2006
Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. 


Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1994, n. 185, S.O. 
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti circolari: 
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Circ. 28 maggio 1997, n. 31; 
- Ministero del tesoro: Circ. 4 gennaio 1996, n. 661; Circ. 7 gennaio 1997, n. 
726; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 10 febbraio 1997, n. 91; Circ. 12 
marzo 1997, n. 163; Circ. 24 gennaio 2000, n. 22; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 8 febbraio 1996, n. 176; Circ. 12 febbraio 1996, n. 
1247; Circ. 13 febbraio 1996, n. 173; Circ. 22 febbraio 1996, n. 1258; Circ. 28 
febbraio 1996, n. 134; Circ. 12 marzo 1996, n. 2171; Circ. 25 marzo 1996, n. 
2618; Circ. 15 aprile 1996, n. 2075; Circ. 16 settembre 1996, n. 7083; Circ. 9 
ottobre 1996, n. 7181; Circ. 20 novembre 1996, n. 8665; Circ. 12 dicembre 1996, 
n. 9164; Circ. 17 dicembre 1997, n. 7326. 
 





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93; 
Visto l'art. 2, L. 23 ottobre 1992, n. 421; 
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed 
integrazioni; 
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3, e relative modifiche ed integrazioni; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, 
contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico; 
Visto il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle 
carriere degli impiegati civili dello Stato; 
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto l'art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400; 
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 
aprile 1994; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
28 aprile 1994; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Ministro per la 
funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro; 
Emana il seguente regolamento: 
------------------------ 
 





Capo I - Modalità di accesso - Requisiti generali - Bando di concorso - 
Svolgimento delle prove concorsuali - Composizione della commissione 
esaminatrice - Adempimenti della commissione esaminatrice 
1. Modalità di accesso. 
1. L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene: 
a) per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed 
esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte 
all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di 
qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati; 
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli 
uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio 
richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di 
lavoro; 
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite 
dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo 1 della legge 2 
aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni. È fatto salvo 
quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466 (2). 
2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la 
imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove 
necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare 
forme di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali. 

3. Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente 
articolo è reclutato il personale a tempo parziale, di cui alla legge 29 
dicembre 1988, n. 554 (3). 
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(2) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 
febbraio 1997, n. 28). 
(3) Riportata al n. A/LIII. 
 





2. Requisiti generali. 
1. Possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i 
soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali: 
1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti 
appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 
febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie 
generale n. 61; 
2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati 
appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il 
limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni 
di età (3/a). Il limite di età di 40 anni (3/a) è elevato: 
a) di un anno per gli aspiranti coniugati; 
b) di un anno per ogni figlio vivente (3/b); 
c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella 
legge 2 aprile 1968, n. 482 (4), e successive modifiche ed integrazioni, e per 
coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per le assunzioni obbligatorie di 
personale appartenente a tali categorie, il limite massimo non può superare i 55 
anni. Per le assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi il limite massimo 
di età è di 50 anni; 
d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a 
tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario 
di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (5). 
Si prescinde dal limite di età per i candidati che siano dipendenti civili di 
ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali 
dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorità o a domanda; 
per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e 
finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della 
guardia di finanza, nonché delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di 
polizia. Si prescinde parimenti dal limite di età per i dipendenti collocati a 
riposo ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (6) 
(6/a); 
3) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a 
visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa 
vigente. 
2. Per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria 
gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori 
requisiti. 
3. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato 
politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati 
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai 
sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (6/b). 
4. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente sono equiparati 
ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 
5. Il requisito della condotta e delle qualità morali stabilito per l'ammissione 
ai concorsi nella magistratura viene richiesto per le assunzioni comprese quelle 
obbligatorie delle categorie protette, presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia 
di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, in conformità 
all'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (7). 
6. Per l'accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è 
richiesto il solo diploma di laurea. 
7. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di 
ammissione. 
7-bis. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di 
essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo (7/a). 
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(3/a) La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è 
più soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate dai regolamenti delle 
singole amministrazioni dovute alla natura del servizio o ad oggettive necessità 
dell'amministrazione in base a quanto disposto dall'art. 3, comma 6, L. 15 
maggio 1997, n. 127, riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
(3/a) La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è 
più soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate dai regolamenti delle 
singole amministrazioni dovute alla natura del servizio o ad oggettive necessità 
dell'amministrazione in base a quanto disposto dall'art. 3, comma 6, L. 15 
maggio 1997, n. 127, riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
(3/b) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. 
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28). 
(4) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. 
(5) Riportata alla voce Forze armate. 
(6) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(6/a) La lettera d) così sostituisce le originarie lettere d) ed e) per effetto 
dell'art. 2, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28). 

(6/b) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. 
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28). 
(7) Riportato al n. A/LXV. 
(7/a) Comma aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 
febbraio 1997, n. 28). 
 





3. Bando di concorso. 
1. I concorsi unici sono indetti con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri e tutti gli altri con provvedimento del competente organo 
amministrativo dell'amministrazione o ente interessato, che ne informa la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 
(7/b). 
2. Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione 
delle domande nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle 
prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche. Deve indicare le materie 
oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche, la 
votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali, i requisiti 
soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego, i 
titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i 
termini e le modalità della loro presentazione, le percentuali dei posti 
riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli 
comparti e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate 
categorie. Il bando di concorso deve, altresì, contenere la citazione della 
legge 10 aprile 1991, n. 125 (8), che garantisce pari opportunità tra uomini e 
donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 61 del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (7), così come modificato dall'art. 29 del 
D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546. 
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri o l'amministrazione interessata 
dispongono in ogni momento, con provvedimento motivato, la esclusione dal 
concorso per difetto dei requisiti prescritti (8/a). 
4. Nel caso di concorso unico, i candidati, nella domanda di ammissione, 
indicano, in ordine di preferenza, le amministrazioni e le sedi in cui, se 
vincitori, intendono essere assegnati. Essi possono dichiarare di concorrere 
solo per posti di alcune amministrazioni. 
5. I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in 
numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono 
assegnati ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo 
l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori. 
------------------------ 
(7/b) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. 
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28). 
(8) Riportata alla voce Lavoro. 
(7) Riportato al n. A/LXV. 
(8/a) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. 
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28). 
 





4. Presentazione delle domande di ammissione. 
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono 
essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della funzione pubblica - per i concorsi unici e all'amministrazione competente 
negli altri casi, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine 
perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica. 
1-bis. Per gli enti locali territoriali la pubblicazione del bando nella 
Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1 può essere sostituita dalla pubblicazione 
di un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della 
scadenza del termine per la presentazione delle domande (8/b). 
2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a 
data dell'ufficio postale accettante. 
3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando 
di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i 
candidati sono tenuti a fornire. 
4. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 
5. [La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di 
esclusione, da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 
gennaio 1968, n. 15] (9) (9/a). 
6. [Per i candidati dipendenti da pubbliche amministrazioni è sufficiente il 
visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i militari, quello 
del comandante del reparto presso il quale prestano servizio] (9/b). 
------------------------ 
(8/b) Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 
febbraio 1997, n. 28). 
(9) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di firme. 

(9/a) Comma abrogato dall'art. 3, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata alla voce 
Ministeri: provvedimenti generali. 
(9/b) Comma abrogato dall'art. 3, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata alla voce 
Ministeri: provvedimenti generali. 
 





5. Categorie riservatarie e preferenze. 
1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del 
presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari 
categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti 
messi a concorso. 
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da 
riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna 
categoria di aventi diritto a riserva. 
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne 
siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti 
riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore 
riserva nel seguente ordine: 
1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui 
alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (10), e successive modifiche ed integrazioni, o 
equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili 
professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli 
appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso; 
2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 
1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari 
specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della 
ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali 
dei posti messi a concorso (11); 
3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi 
dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli 
ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che 
hanno terminato senza demerito la ferma biennale (11). 
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità 
di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i 
titoli di preferenza sono: 
1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) gli orfani di guerra; 
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) i feriti in combattimento; 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito 
di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e 
privato; 
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i 
fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra (11); 
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i 
fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra (11); 
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i 
fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o 
privato (11); 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non 
meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine 
della ferma o rafferma (11/a). 
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato 
sia coniugato o meno; 
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla maggiore età (11/b). 
------------------------ 
(10) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. 
(11) Numero così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. 
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28). 
(11) Numero così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. 
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28). 
(11) Numero così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. 
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28). 
(11) Numero così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. 
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28). 
(11) Numero così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. 
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28). 
(11/a) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 30 giugno 
1995, n. 151. 
(11/b) L'art. 3, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 
2, L. 16 giugno 1998, n. 191, ha disposto che, se due o più candidati ottengono, 
a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, 
pari punteggio, sia preferito il candidato più giovane di età. 
 





6. Svolgimento delle prove. 
1. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati 
almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Tale 
comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica - 4a serie speciale - concorsi ed esami (11/c). 
2. Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni 
festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101 (12), nei giorni di 
festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno 
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei 
giorni di festività religiose valdesi. 
3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data 
comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove 
scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai 
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono 
sostenerla. 
4. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza 
idonea ad assicurare la massima partecipazione. 
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione 
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti 
da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami. 
------------------------ 
(11/c) Comma così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. 
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28). 
(12) Riportata alla voce Enti di culto. 
 





7. Concorso per esame. 
1. I concorsi per esami consistono: 
a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore: in 
almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico 
ed in una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di una 
lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. I voti sono espressi, di norma, 
in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano 
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. 
Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre 
indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 
21/30 o equivalente; 
b) per i profili professionali della quinta e sesta qualifica o categoria: in 
due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una 
prova orale. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano 
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. 
Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre 
indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o 
equivalente. 
2. I bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per 
l'accesso ai profili professionali della settima qualifica o categoria superiore 
consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. Per i profili 
professionali delle qualifiche o categorie di livelli inferiori al settimo, il 
bando di concorso relativo può stabilire che le prove consistano in appositi 
tests bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove 
pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei 
candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere. 

2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione 
predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I 
contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le 
quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base 
di programmi elaborati da esperti in selezione (12/a). 
3. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle 
prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel 
colloquio. 
------------------------ 
(12/a) Comma aggiunto dall'art. 7, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 
febbraio 1997, n. 28). 
 





8. Concorso per titoli ed esami. 
1. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso 
per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei 
criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla 
correzione dei relativi elaborati (12/b). 
2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 
10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo 
agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli. 
3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 
7 del presente regolamento. 
4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella 
valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame. 
------------------------ 
(12/b) Comma così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. 
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28). 
 





9. Commissioni esaminatrici. 
1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti 
sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di 
concorsi unici e con provvedimento del competente organo amministrativo negli 
altri casi. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (12/c). 
2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti 
nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, 
docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 
6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione 
politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche 
politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni 
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo 
dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata 
impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del sopra 
citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali princìpi, esse, in particolare, 
sono così composte: 
a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e 
superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato 
di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con 
funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le 
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava 
qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per 
gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può 
essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro 
ente territoriale (12/d); 
b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un 
dirigente o equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle 
materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un 
impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria; 
c) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento, 
relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 
28 febbraio 1987, n. 56 (13), e successive modifiche ed integrazioni: da un 
dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto 
della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato 
appartenente alla sesta qualifica o categoria (13/a). 
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami 
possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano 
sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, con l'integrazione di un 
numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle 
commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle 
sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500 (12/c). 
4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere 
scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il 
servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. 
L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di 
servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per 
decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la 
decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di 
pubblicazione del bando di concorso. 
5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente 
quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle 
sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli 
effettivi. 
6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo 
possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per 
le materie speciali (13/b). 
7. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna 
sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero 
da un impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore 
all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore 
alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta 
qualifica o categoria. 
8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono 
scelti fra quelli in servizio nella sede di esame, a meno che, per giustificate 
esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati 
residenti in altra sede. 
------------------------ 
(12/c) Comma così sostituito dall'art. 9, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. 
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28). 
(12/d) Lettera così sostituita dall'art. 9, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 
(Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28). 
(13) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. 
(13/a) Comma così modificato dall'art. 9, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. 
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28). 
(12/c) Comma così sostituito dall'art. 9, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. 
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28). 
(13/b) Comma così sostituito dall'art. 9, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. 
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28). 
 





10. Cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice. 
1. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per 
qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano 
dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione. 
------------------------ 
 





11. Adempimenti della commissione. 
1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il 
numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo 
rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, 
sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità 
tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di 
procedura civile. 
2. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, se gli esami 
hanno luogo in una sede, ed una sola traccia quando gli esami hanno luogo in più 
sedi. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. 
3. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati 
esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal 
segretario. 
4. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le 
sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza 
fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della 
loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra 
loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego 
contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema 
da svolgere. 
5. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di 
effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla 
data della prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere 
giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata 
relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della funzione pubblica, o all'amministrazione o ente che ha proceduto 
all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della 
funzione pubblica. 
------------------------ 
 





12. Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali. 
1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le 
modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi 
verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, 
immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti 
da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti 
sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte (13/c). 
2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli 
deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove 
orali (13/c). 
3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del 
procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 (14), con le modalità ivi 
previste. 
------------------------ 
(13/c) Comma così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. 
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28). 
(13/c) Comma così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. 
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28). 
(14) Riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
 





13. Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte. 
1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro 
verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che 
con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione 
esaminatrice. 
2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su 
carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione 
esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, da un 
componente del comitato di vigilanza (14/a). 
3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri 
o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di 
legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di 
concorso, ed i dizionari. 
4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o 
comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso 
dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, 
in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati 
coinvolti. 
5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza 
delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti 
necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella 
sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che 
l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime. 
------------------------ 
(14/a) Comma così sostituito dall'art. 11, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. 
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28). 
 





14. Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove 
scritte. 
1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di 
eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola 
contenente un cartoncino bianco. 
2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né 
altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il 
proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo 
chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande 
che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di 
vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato 
di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo 
che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta 
stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna. 
3. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente 
l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta 
staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, 
le buste appartenenti allo stesso candidato. 
4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non 
oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso 
numero in un unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. 
Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di 
vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel 
luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati 
presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di 
essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle 
anzidette operazioni. 
5. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa 
deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame. 
6. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio 
di tutti gli elaborati dei concorrenti. 
7. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da 
quelle della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal 
presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico 
raccomandato per il tramite del capo dell'ufficio periferico al presidente della 
commissione dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte. 
------------------------ 
 





15. Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie. 
1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione 
esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno 
un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. 
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti 
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a 
parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5. 
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a 
concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto 
conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (15) o da altre 
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di 
particolari categorie di cittadini (15/a). 
4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è 
approvata con decreto del Ministro per la funzione pubblica o dall'autorità 
competente nel caso in cui il concorso sia bandito da altre pubbliche 
amministrazioni ed è immediatamente efficace. 
5. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel Bollettino 
ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione 
interessata. 
6. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine 
per le eventuali impugnative. 
6-bis. Per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui al comma 5 sono 
pubblicate nell'albo pretorio del relativo ente (15/b). 
7. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto 
mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti 
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data 
dovessero rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al 
concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del 
comparto scuola (15/c). 
------------------------ 
(15) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. 
(15/a) Comma così modificato dall'art. 12, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. 
Uff. 4 febbraio 1997, n. 28). 
(15/b) Comma aggiunto dall'art. 12, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 
febbraio 1997, n. 28). 
(15/c) Vedi, anche, l'art. 20, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
 





16. Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina. 
1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, 
per i concorsi unici, o all'amministrazione interessata, nel caso di concorso 
espletato dalla medesima, entro il termine perentorio di quindici giorni 
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i 
documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, 
preferenza e precedenza, a parità di valutazione, il diritto ad usufruire 
dell'elevazione del limite massimo di età, già indicati nella domanda, dai quali 
risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale 
documentazione non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne 
siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche 
amministrazioni. 
2. I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 
482 (15), che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria 
tra i vincitori, purché, ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482 
(15/d), risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici 
provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino disoccupati sia 
al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio. 
------------------------ 
(15) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. 
(15/d) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. 
 





17. Assunzioni in servizio. 
1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo assicurata 
convenzionale, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sono assunti 
in prova nel profilo professionale di qualifica o categoria per il quale 
risultano vincitori. La durata del periodo di prova è differenziata in ragione 
della complessità delle prestazioni professionali richieste e sarà definita in 
sede di contrattazione collettiva. I provvedimenti di nomina in prova sono 
immediatamente esecutivi. 
2. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei candidati 
vincitori assunti ed eventuali modifiche nell'arco dei diciotto mesi di validità 
della graduatoria di cui all'articolo 15, comma 7. 
3. I vincitori dei concorsi, salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio nei 
casi previsti dalla legge, devono permanere nella sede di prima destinazione per 
un periodo non inferiore a sette anni e, in tale periodo, non possono essere 
nemmeno comandati o distaccati presso sedi con dotazioni organiche complete. In 
ogni caso non può essere attivato alcun comando o distacco nel caso in cui la 
sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella dotazione organica della 
qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza non lo 
consenta espressamente. 
4. Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il 
termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, 
per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti 
economici decorrono dal giorno di presa di servizio (15/e). 
------------------------ 
(15/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale degli Enti pubblici non economici, vedi 
l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 





18. Compensi. 
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto 
con il Ministro del tesoro, sono determinati, per tutti i tipi di concorso, i 
compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle 
commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza. 
2. La misura dei compensi indicati nel comma 1 può essere aggiornata, ogni 
triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con 
il Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita, 
rilevate secondo gli indici ISTAT. 
------------------------ 
 





18-bis. Norme di indirizzo per gli enti locali. 
1. Quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, dall'articolo 6, commi 1 e 3, 
dall'articolo 7, comma 1, lettera b), e dagli articoli 10, 11, 13, 14, 16 e 17 
costituisce per gli enti locali territoriali norma di indirizzo (15/f). 
------------------------ 
(15/f) Aggiunto dall'art. 13, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 
febbraio 1997, n. 28). 
 





Capo II - Concorsi unici 
19. Concorsi unici. 
1. Le amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni, delle 
amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, degli enti 
locali e loro consorzi, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni ed 
enti di ricerca e di sperimentazione, reclutano il personale di cui necessitano, 
mediante ricorso alle graduatorie di vincitori di concorso predisposte presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del 
Ministro per la funzione pubblica, le amministrazioni pubbliche possono essere 
autorizzate a svolgere direttamente i concorsi. 
------------------------ 
 





20. Concorsi circoscrizionali e sedi di esami. 
1. Per gli uffici aventi sede in determinate regioni, compartimenti o province, 
sono banditi, per i posti ivi disponibili, concorsi circoscrizionali per 
l'accesso ai profili professionali di qualifica o categoria, fatta salva la 
facoltà di parteciparvi per tutti i cittadini. 
2. Le prove di esami dei concorsi si possono svolgere in sedi decentrate, 
qualora il numero dei concorrenti lo renda necessario (15/g). 
------------------------ 
(15/g) Vedi, anche, la Dir. Min. 26 febbraio 2002. 
 





21. Adempimenti per il concorso unico. 
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica, procede a selezionare un numero di vincitori pari alle esigenze 
programmate, per un biennio. 
2. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica, entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base di 
comunicazioni delle amministrazioni relative alle necessità di personale per il 
biennio successivo, fissa il contingente di posti da coprire mediante i 
vincitori del concorso. 
3. Entro il successivo mese di maggio la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica, indice il concorso da svolgere durante 
l'anno. 
4. Le amministrazioni di cui all'art. 19, comma 1, possono utilizzare il 
contingente di un concorso solo dopo l'esaurimento della graduatoria del 
concorso precedente. 
5. Ove il numero dei candidati al concorso sia superiore al triplo del numero 
costituente il contingente, si procede alla pre-selezione dei concorrenti 
mediante il ricorso a prove psico-attitudinali o anche congiunte a valutazione 
del titolo di studio in modo da ridurre il numero dei partecipanti al triplo dei 
posti messi a concorso. 
6. Il reclutamento del personale per determinati profili professionali, 
individuati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può 
avvenire, con l'ausilio di strumenti automatizzati, mediante selezione volta ad 
accertare la professionalità richiesta, con riguardo alle mansioni del profilo 
professionale per il quale è espletato il concorso. 
------------------------ 
 





22. Richiesta delle amministrazioni e relative assegnazioni. 
1. Le amministrazioni avanzano richiesta alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le unità di personale 
relative ai posti da coprire distinti per sede di destinazione e profilo 
professionale. 
2. Entro venti giorni dalla richiesta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Dipartimento della funzione pubblica, con decreto del Presidente del 
Consiglio, assegna il personale richiesto. 
3. Tale decreto costituisce autorizzazione ad assumere qualora le disposizioni 
legislative in materia la richiedano. 
------------------------ 
 





Capo III - Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai 
sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (16) 
23. Campo di applicazione. 
1. Le amministrazioni pubbliche effettuano le assunzioni per le categorie, le 
qualifiche ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito 
della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni tra gli iscritti, nelle liste 
di collocamento formate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 
56 (16), che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti 
previsti per l'accesso al pubblico impiego. I lavoratori sono avviati 
numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle 
liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti. 
2. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la 
licenza elementare anteriormente al 1962. 
3. I lavoratori possono iscriversi in una sola lista di collocamento, anche di 
sede diversa da quella di residenza. 
4. La presente disciplina non si applica per le assunzioni del personale 
militare e militarizzato delle Forze armate, dei Corpi di polizia, del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco. 
5. Gli avviamenti sono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, 
oppure, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più 
circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni 
interessate, e per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio 
regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della 
regione. 
------------------------ 
(16) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. 
(16) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. 
 





24. Iscrizione nelle liste. 
1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego formano una graduatoria relativa a 
categorie, qualifiche e profili generici e diverse graduatorie per categorie, 
qualifiche e profili che richiedono specifiche professionalità, nelle quali 
l'inserimento, a differenza della prima, è operato sulla base del possesso di 
qualifica riconosciuta con attestati o sulla base di precedenti lavorativi, 
anche nell'impiego privato. Le graduatorie sono formate sulla base degli 
elementi di cui alla tabella allegata al presente decreto, valutati 
uniformemente in tutto il territorio nazionale secondo i coefficienti ivi 
indicati. 
2. Hanno titolo a partecipare alle selezioni per l'assunzione: 
a) presso le amministrazioni e gli enti a carattere infraregionale o uffici 
periferici anche di amministrazioni e di enti a carattere nazionale e 
pluriregionale, il cui ambito territoriale di competenza è compreso o coincide 
con quello di una sezione circoscrizionale per l'impiego, i lavoratori inseriti 
nella graduatoria della selezione stessa; 
b) presso le amministrazioni e gli enti, o uffici periferici, il cui ambito 
territoriale è compreso o coincide con quello di più sezioni della stessa 
provincia o della stessa regione, i lavoratori inseriti nelle graduatorie di 
tutte le sezioni circoscrizionali per l'impiego rispettivamente interessate; 
c) presso le sedi ministeriali delle amministrazioni centrali dello Stato, le 
sedi delle direzioni generali e centrali delle amministrazioni ad ordinamento 
autonomo e degli enti a carattere nazionale o ultraregionale e le strutture alle 
sedi stesse direttamente riferibili, i lavoratori iscritti nella graduatoria di 
qualsiasi sezione circoscrizionale per l'impiego operante nel territorio 
nazionale. 
3. Il lavoratore aspirante all'avviamento al lavoro deve dichiarare alla sezione 
di iscrizione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (17), il possesso dei 
requisiti generali di ammissione agli impieghi e la non sussistenza delle 
ipotesi di esclusione. È comunque riservato all'amministrazione o ente che 
procede all'assunzione di provvedere all'accertamento di titoli e requisiti nei 
modi di legge. 
4. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 della legge 
31 maggio 1975, n. 191 (18), come sostituito dall'art. 19 della legge 24 
dicembre 1986, n. 958 (18), debbono produrre alle sezioni circoscrizionali per 
l'impiego apposita certificazione rilasciata dagli organismi militari 
competenti. La sezione circoscrizionale per l'impiego annota il titolo a fianco 
dei nomi dei lavoratori interessati nella graduatoria degli iscritti nelle liste 
di collocamento. 
5. I dipendenti aventi titolo alla riserva di posti partecipano alle prove 
selettive previste dal presente decreto, di norma unitamente ai lavoratori 
iscritti nelle liste di collocamento appositamente avviati e convocati. Per la 
copertura di posti riservati a dipendenti in servizio ed ai destinatari 
dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (18), eventualmente dagli 
stessi non ricoperti, si provvede con lavoratori da assumere con le procedure 
previste dal presente decreto. 
6. Ai fini delle assunzioni con rapporti a tempo parziale e a tempo determinato, 
i lavoratori interessati debbono espressamente dichiarare la propria 
disponibilità. La dichiarazione si intende revocata qualora il lavoratore non 
risponda alla convocazione o rifiuti l'avviamento a selezione, limitatamente al 
relativo tipo di rapporto. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego formano, 
con le medesime modalità per le assunzioni a tempo indeterminato, separate 
graduatorie dei lavoratori che abbiano dichiarato la disponibilità ai predetti 
rapporti. 
6-bis. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 6 sono approvate dalla commissione 
circoscrizionale per l'impiego (18/a). 
7. I lavoratori assunti con rapporto a tempo determinato permangono nelle 
graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato. 
------------------------ 
(17) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di 
firme. 
(18) Riportata alla voce Forze armate. 
(18) Riportata alla voce Forze armate. 
(18) Riportata alla voce Forze armate. 
(18/a) Comma aggiunto dall'art. 14, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 
febbraio 1997, n. 28). 
 





25. Procedure per l'avviamento a selezione a livello locale o periferico. 
1. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche 
periferica, compresa in quella di competenza di una sola sezione 
circoscrizionale per l'impiego, inoltrano direttamente alla sezione medesima la 
richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio 
dei posti da ricoprire, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica 
di iscrizione nelle liste di collocamento e del livello retributivo. La sezione 
circoscrizionale per l'impiego, entro dieci giorni dalla ricezione della 
richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, procede ad avviare a 
selezione i lavoratori nel numero richiesto secondo l'ordine di graduatoria 
degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa. 
2. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche 
periferica, compresa in quelle di competenza di più sezioni circoscrizionali per 
l'impiego, inoltrano a ciascuna di dette sezioni richiesta di un numero di 
lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire. La richiesta deve essere 
trasmessa anche all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, 
nel caso in cui siano interessate più circoscrizioni della stessa provincia, 
ovvero all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in 
cui siano interessate circoscrizioni di province diverse, perché formulino, 
sulla base dei punteggi comunicati dalle sezioni circoscrizionali interessate, 
apposita graduatoria unica integrata dai lavoratori individuati dalle sezioni 
medesime secondo l'ordine delle rispettive graduatorie approvate. La graduatoria 
unica è resa pubblica mediante affissione all'albo degli uffici e delle sezioni 
interessate. L'ufficio provinciale o l'ufficio regionale del lavoro, entro dieci 
giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato 
impedimento, sono tenuti ad avviare a selezionare i lavoratori secondo l'ordine 
della graduatoria unica in numero corrispondente al doppio dei posti da 
ricoprire. Fino alla comunicazione dell'avvenuta assunzione i lavoratori già 
avviati a selezione possono essere avviati a nuova selezione presso altre 
amministrazioni ed enti che ne facciano richiesta (18/b). 
3. Le amministrazioni e gli enti obbligati ad assumere militari in ferma di leva 
prolungata e volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza 
demerito al termine della ferma o rafferma contratta, debbono indicare nella 
richiesta di avviamento il numero dei posti riservati ai lavoratori aventi 
diritto ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (19), 
come modificato dall'art. 19, legge 24 dicembre 1986, n. 958 (19). 
------------------------ 
(18/b) Periodo aggiunto dall'art. 15, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 
4 febbraio 1997, n. 28). 
(19) Riportata alla voce Forze armate. 
(19) Riportata alla voce Forze armate. 
 





26. Assunzioni nelle sedi centrali. 
1. Le selezioni di personale per le sedi centrali delle amministrazioni dello 
Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici a 
carattere nazionale sono effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Dipartimento della funzione pubblica, mediante selezioni uniche per le stesse 
categorie, qualifiche e profili interessanti più amministrazioni ed enti. 
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, entro il 1° febbraio di ogni anno, 
segnalano il contingente di posti da coprire distinti per categoria, qualifica e 
profilo professionale. 
3. I lavoratori iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali per 
l'impiego, interessati a tali assunzioni, presentano domanda secondo le modalità 
e nei termini previsti dai bandi di offerta di lavoro emanati dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, pubblicati 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
4. I bandi debbono indicare il numero dei posti offerti, distinti per profilo 
professionale e per amministrazione, nonché l'aliquota di posti riservati. 
5. Le domande degli aspiranti, compilate su modelli predisposti, devono, in ogni 
caso, essere corredate, a pena di nullità, da apposita certificazione della 
sezione circoscrizionale per l'impiego d'iscrizione, attestante l'iscrizione 
nelle liste di collocamento della medesima e la relativa qualifica, nonché la 
posizione in graduatoria ed il punteggio attribuito. L'attestazione può essere 
apposta anche in calce alla domanda. 
6. Con riferimento ai profili professionali di cui al bando di offerta di 
lavoro, si formula apposita graduatoria integrata, ordinata secondo il punteggio 
attestato dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego. Nella graduatoria sono 
evidenziati i nomi degli aventi titolo alla riserva. 
7. La graduatoria è resa pubblica con le stesse modalità previste per il bando 
di offerta di lavoro. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i lavoratori 
possono proporre opposizione avverso la posizione in graduatoria se derivante da 
errata trascrizione del punteggio. La rettifica è effettuata nei cinque giorni 
successivi. La collocazione nella graduatoria integrata costituisce ordine di 
precedenza per la convocazione dei lavoratori per le prove selettive. I 
lavoratori sono convocati in numero pari al doppio dei posti da ricoprire. 
8. In casi di particolare urgenza, qualora non sia possibile provvedere 
tempestivamente con le procedure di cui sopra, la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare 
amministrazioni ed enti ad attivare direttamente graduatorie integrate con le 
medesime modalità indicate nel presente articolo. 
------------------------ 
 





27. Selezione. 
1. Le amministrazioni e gli enti, entro dieci giorni dalla ricezione delle 
comunicazioni di avviamento, ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica, entro dieci giorni dalla pubblicazione 
delle graduatorie integrali, debbono convocare i candidati per sottoporli alle 
prove di idoneità, rispettivamente secondo l'ordine di avviamento e di 
graduatoria integrata, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse. 
2. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero 
in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a 
quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e 
profilo professionale dei comparti di appartenenza od eventualmente anche delle 
singole amministrazioni e comunque con riferimento ai contenuti ed alle modalità 
stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati di 
professionalità della regione nel cui ambito ricade l'amministrazione che deve 
procedere alla selezione, alla stregua degli articoli 14 e 18 della legge 21 
dicembre 1978, n. 845 (20). 
3. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del 
lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione 
comparativa. 
4. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o 
non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano 
più in possesso dei requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei 
posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l'ordine della stessa 
graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da 
parte dell'ente dell'esito del precedente avviamento. 
5. Le operazioni di selezione, sono, a pena di nullità, pubbliche e sono 
precedute dall'affissione di apposito avviso all'albo dell'amministrazione o 
dell'ente. A tutte le operazioni provvede la stessa commissione, fino alla 
completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di 
avviamento o nel bando di offerta di lavoro. 
------------------------ 
(20) Riportata alla voce Lavoro. 
 





28. Assunzioni in servizio. 
1. Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad 
immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o 
per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria 
integrata. 
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione 
pubblica, nel rispetto dell'ordine della graduatoria integrata, assegna i 
lavoratori utilmente selezionati alle amministrazioni ed enti di cui al bando di 
offerta, per la rispettiva nomina in prova ed immissione in servizio. 
------------------------ 
 





Capo IV - Assunzioni obbligatorie presso i datori di lavoro pubblici. Requisiti 
e modalità (21) 
29. Campo di applicazione. 
1. Le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni ed enti pubblici, dei 
soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (22), come 
integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (23), avvengono 
secondo le modalità di cui all'art. 30 del presente regolamento. 
------------------------ 
(21) Titolo così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246 (Gazz. 
Uff. 30 luglio 1997, n. 176). 
(22) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. 
(23) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica. 
 





30. Modalità di iscrizione e requisiti. 
1. I soggetti appartenenti alle categorie protette presentano domanda di 
iscrizione all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La 
domanda deve essere munita della necessaria documentazione, concernente la 
sussistenza dei requisiti che danno titolo al collocamento obbligatorio ed 
attestante le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in 
relazione all'occupazione cui aspira e deve essere, altresì, corredata, per 
coloro che hanno menomazioni fisiche, da dichiarazione di un ufficiale sanitario 
comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado di mutilazione o di 
invalidità, non è di pregiudizio alla salute o incolumità dei compagni di lavoro 
o alla sicurezza degli impianti. 
2. I soggetti appartenenti alle categorie protette al momento dell'iscrizione 
negli appositi elenchi formati dall'ufficio provinciale del lavoro devono 
dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (24), il possesso dei 
requisiti generali di ammissione nelle amministrazioni pubbliche previsti dalla 
normativa vigente. 
3. È comunque riservata all'amministrazione od ente che procede all'assunzione 
la facoltà di provvedere all'accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di 
legge. 
4. Il titolo di studio richiesto è quello delle declaratorie dei profili 
professionali o qualifica o categoria nelle quali è prevista l'assunzione. 
5. Gli uffici provinciali del lavoro inseriscono i lavoratori negli elenchi 
previo accertamento del grado di invalidità. 
------------------------ 
(24) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di 
firme. 
 





31. Graduatorie. 
1. Le graduatorie dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie 
sono formate dalle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del 
lavoro (24/a) secondo i criteri ed i punteggi previsti nella tabella allegata. 
2. Le graduatorie hanno validità annuale, sono formate dalle direzioni 
provinciali del lavoro con riferimento alla data del 31 dicembre di ciascun anno 
e pubblicate entro il 31 marzo dell'anno successivo. Fino alla data della 
pubblicazione continuano ad applicarsi le graduatorie dell'anno precedente. 
3. I criteri ed i punteggi per la formazione delle graduatorie di cui al 
presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 
Le modifiche hanno effetto sulla formazione delle graduatorie a partire 
dall'anno successivo a quello dell'adozione del decreto di modifica. 
4. La direzione provinciale del lavoro, sentita la commissione provinciale per 
il collocamento obbligatorio, stabilisce criteri generali che prevedano la 
cancellazione o eventuali penalizzazioni del punteggio di graduatoria nei 
confronti dei lavoratori che, senza giustificato motivo, rinunciano 
all'avviamento a selezione (25). 
------------------------ 
(24/a) L'art. 5, comma 2, D.M. 22 agosto 2000 ha disposto che, per effetto 
dell'art. 8, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, il "Servizio delle politiche del 
lavoro" della direzione provinciale del lavoro assume la denominazione di 
"Servizio delle politiche e dei conflitti di lavoro". 
(25) Così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246 (Gazz. Uff. 30 
luglio 1997, n. 176). 
 





32. Modalità di assunzione. 
1. Le richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici, 
anche a carattere nazionale e regionale, devono essere rivolte alla direzione 
provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro competente nella sede 
presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio. Tali richieste devono 
essere rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
- 4 serie speciale "Concorsi ed esami". 
2. Le direzioni provinciali del lavoro, in conformità alla disciplina attuativa 
dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in quanto applicabile, 
avviano i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria alla prova tendente 
ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni, secondo l'ordine di graduatoria 
di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire. 
3. Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione o ente 
interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed 
il loro esito deve essere comunicato anche alla direzione provinciale del lavoro 
entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore può essere 
avviato ad altra selezione soltanto dopo che è trascorso il suddetto periodo di 
cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non è stata ancora espletata. 

4. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad 
accertare l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene 
l'assunzione. 
5. In mancanza di iscritti appartenenti alla categoria richiesta, la direzione 
provinciale del lavoro, d'intesa con l'amministrazione o ente richiedente, avvia 
a selezione proporzionalmente i riservatari di altre categorie. 
6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della professionalità richiesta, la 
direzione provinciale del lavoro concorda con l'ente interessato l'avviamento a 
selezione di lavoratori in possesso di diverse professionalità di livello 
corrispondente. 
7. La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante di cui 
all'articolo 9, comma 1, (25/a) del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, deve essere 
richiesta direttamente dall'amministrazione o ente pubblico interessati, prima 
di procedere all'assunzione, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, 
qualunque sia il tipo e il grado di invalidità. Copia del certificato sanitario 
deve essere trasmessa entro trenta giorni alla direzione provinciale del lavoro 
- servizio politiche del lavoro (25/b) a cura dell'ente che ha richiesto 
l'accertamento (26). 
------------------------ 
(25/a) Si tenga presente che l'art. 9, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, qui 
richiamato, è stato abrogato dall'art. 22, L. 12 marzo 1999, n. 68. 
(25/b) L'art. 5, comma 2, D.M. 22 agosto 2000 ha disposto che, per effetto 
dell'art. 8, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, il "Servizio delle politiche del 
lavoro" della direzione provinciale del lavoro assume la denominazione di 
"Servizio delle politiche e dei conflitti di lavoro". 
(26) Così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246 (Gazz. Uff. 30 
luglio 1997, n. 176). 
 





Tabella (27) 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
A) Elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie. 
a) Carico familiare: si intende quello rilevato dallo stato di famiglia e 
determinato secondo le modalità previste per la corresponsione dell'assegno per 
il nucleo familiare. 
Le persone a carico da considerare sono: 
1) coniuge convivente e disoccupato iscritto in prima classe; 
2) figlio minorenne convivente e a carico; 
3) figlio maggiorenne fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se 
studente e disoccupato iscritto in prima classe, oltre che convivente e a 
carico, ovvero senza limiti di età se invalido permanentemente inabile al 
lavoro; 
4) fratello o sorella minorenne convivente e a carico. 
b) Situazione economica e patrimoniale del lavoratore: deve intendersi la 
condizione reddituale derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare 
dell'iscritto, con esclusione del suo nucleo familiare. 
c) Anzianità di iscrizione: viene calcolata con riferimento alla data di 
iscrizione o reiscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio. 
d) Grado di invalidità. 
B) Valutazione degli elementi. 
A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio base uguale a +1000 riferito alla 
data convenzionale del mese di aprile 1988; su tale punteggio base sono da 
operare le seguenti variazioni, con l'avvertenza che il punteggio da attribuire 
per l'anzianità di iscrizione o reiscrizione è quello relativo al mese a cui si 
fa riferimento, senza considerare le frazioni: 
I) per ogni mese di anzianità pregressa alla suddetta data: punti -1; 
II) per le iscrizioni e le reiscrizioni effettuate successivamente alla data 
convenzionale del mese di aprile 1988 si dovranno aggiungere al punteggio base 
per ogni mese: punti +1; 
III) per ogni persona a carico: punti -12; 
IV) per i redditi annui a qualsiasi titolo imputabili personalmente al 
lavoratore: 


    fino a  L.  1.000.000  punti 0;
    da   L.  1.000.001  fino  a   L.   2.000.000  punti   + 1;
    da   L.  2.000.001  fino  a   L.   3.000.000  punti   + 2;
    da   L.  3.000.001  fino  a   L.   4.000.000  punti   + 3;
    da   L.  4.000.001  fino  a   L.   5.000.000  punti   + 6;
    da   L.  5.000.001  fino  a   L.   6.000.000  punti  + 12;
    da   L.  6.000.001  fino  a   L.   7.000.000  punti  + 18;
    da   L.  7.000.001  fino  a   L.   8.000.000  punti  + 24;
    da   L.  8.000.001  fino  a   L.   9.000.000  punti  + 36;
    da   L.  9.000.001  fino  a   L.  10.000.000  punti  + 48;
    per ogni ulteriore fascia di L. 1.000.000, ulteriori + 12.
V) a tutti i lavoratori invalidi iscritti negli elenchi del collocamento 
obbligatorio sono attribuiti i seguenti punteggi: 


 +-------------+-----------+----------------------+-----------+ 
 | Percentuale | Punteggio |  Invalidi di guerra  | Punteggio | 
 | invalidante |           | e servizio categorie |           | 
 +-------------+-----------+----------------------+-----------+ 
 |   91-100%   |   - 28    |        1ª cat.       |   - 28    | 
 |   81- 90%   |   - 24    |        2ª cat.       |   - 24,5  | 
 |   71- 80%   |   - 20    |        3ª cat.       |   - 21    | 
 |   61- 70%   |   - 16    |        4ª cat.       |   - 17,5  | 
 |   51- 60%   |   - 11,5  |        5ª cat.       |   - 14    | 
 |   41- 50%   |   -  7,5  |        6ª cat.       |   - 10,5  | 
 |   33- 40%   |   -  3,5  |        7ª cat.       |   -  7    | 
 |             |           |        8ª cat.       |   -  3,5  | 
Il punteggio complessivo di graduatoria deve essere riferito alla data del 31 
dicembre di ciascun anno. 
Il punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i genitori 
disoccupati; in caso di assunzione di uno dei due coniugi la posizione in 
graduatoria dell'altro rimasto disoccupato è immediatamente rideterminata non 
computando il punteggio prima attribuito per il coniuge ed i figli. 
Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con 
punteggio maggiore; in caso di parità i lavoratori sono collocati in graduatoria 
secondo la maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, in 
ordine decrescente di data di nascita. 
------------------------ 
(27) Così sostituita dalla tabella allegata al D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246 
(Gazz. Uff. 30 luglio 1997, n. 176). 
 


fp06-gr06