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Tasse e agevolazioni - Regolamento contribuzione studentesca

28-mag-2021

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 Regolamento contribuzione studentesca a.a. 2021/2022 

 

REGOLAMENTO PER LA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA DELL’A.A. 2021-2022

 

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1)      Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della vigente normativa ridefinita dall’art. 1, commi 252-267, della legge n. 232/2016, la materia dei contributi a carico dagli studenti iscritti ai corsi di studio o scuole di specializzazione dell’Università degli Studi di Palermo per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi.

2)      Il contributo annuale a carico dagli studenti è determinato, in ossequio alla normativa vigente, secondo il principio di onnicomprensività annuale di cui all’art. 1, comma 252, della legge sopra citata, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività.

3)      L’adeguamento della tassa Regionale per il Diritto allo Studio sarà disposto in base alle disposizioni della Regione per l’A.A. 2021/22.

 

Art. 2 - COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

1)      La contribuzione a carico degli studenti è costituita da:

a)    Imposta di bollo

L’imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in maniera virtuale.

b)    Tassa regionale per il diritto allo studio

La tassa Regionale per il diritto allo studio, versata secondo l’importo stabilito dalla Regione Siciliana.

c)    Contributo onnicomprensivo annuale

Il contributo onnicomprensivo annuale, determinato secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del presente Regolamento secondo classi di appartenenza reddituale stabilite in funzione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE (calcolato ex art. 8 del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013 e dell’art. 2-sexies del D. Lgs. n. 42 del 29.03.2016 e legge n. 89/2016), per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, è dovuto, tenendo conto di quanto stabilito dai commi 255, 256, 257 e 258 dell’art. 1 della legge n. 232/2016, da tutti gli studenti ad eccezione di coloro che beneficiano degli esoneri indicati dal presente regolamento.

 

Art. 3 - CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO ANNUALE

1)      Il contributo onnicomprensivo annuale è differenziato per le aree e i corsi abilitanti all’esercizio della professione come appresso indicate:

a)      Scientifica: Dipartimento di: Architettura, Ingegneria, Matematica e Informatica, Fisica e Chimica, Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche, Scienze della Terra e del Mare, Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche limitatamente ai corsi:

2131 STATISTICA PER L'ANALISI DEI DATI LT

2235 STATISTICA E DATA SCIENCE, LM attivato nel 2019/20 e il corso 2068 SCIENZE STATISTICHE disattivato nel 2019/2020

b)      Umanistica: Dipartimento di: Giurisprudenza, Scienze Politiche e delle relazioni internazionali, Cultura e Società, Scienze Umanistiche, Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione; Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche limitatamente ai corsi:

225 ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE (SEDE AG) LT

2063 SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE LM

2077 ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE LT

2081 ECONOMIA E FINANZA LT

2112 SCIENZE DEL TURISMO LT

2203 SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E MIGRAZIONI LT

2204 SCIENZE DEL TURISMO (TP) LT

2205 TOURISM SYSTEMS AND HOSPITALITY MANAGEMENT LM

c)      Medica: Scuola di Medicina e Chirurgia;

d)      Professioni Sanitarie: L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3, L/SNT4, LM/SNT1, LM/SNT2, LM/SNT3, LM/SNT4, abilitanti;

e)      Scienze della Formazione Primaria: LM-85 bis, abilitante;

f)        Conservazione e Restauro dei Beni Culturali: LMR/02, abilitante.

2)      Per ciascuna area e corso, di cui al precedente comma 1, il contributo onnicomprensivo annuale è determinato secondo le classi di reddito ISEE come specificato nella tabella “A”.

3)      Agli studenti iscritti ad un anno accademico superiore alla durata normale del corso di studi, aumentato di uno, si applica, sul contributo onnicomprensivo dovuto secondo la classe ISEE di appartenenza, la maggiorazione del 20%. Per la determinazione della durata normale del Corso di Studio si fa riferimento agli artt. 16 e 17 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

 

Art. 4 – ESONERI TOTALI E PARZIALI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO

1)      Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo:

a)      gli studenti, iscritti al primo anno accademico, appartenenti ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore o uguale a 25.000,00 euro;

b)      gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che soddisfano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

b1. appartengono ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore o uguale a 25.000,00 euro;

b2. sono iscritti all’Università degli Studi di Palermo, da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

b3. - nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari;

- nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. Per gli studenti in mobilità Internazionale la data da tenere in considerazione ai fini del conseguimento e della convalida dei crediti è quella risultante dalle certificazioni rilasciate dalle Università ospitanti.

Nel calcolo dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dal criterio di merito riportato al presente punto sono inclusi, una sola volta, anche i CFU derivanti da convalide di insegnamenti sostenuti nell’anno precedente il passaggio di Corso di Studio.

2)      Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è maggiore o uguale a 25.000,01 ed inferiore o uguale a 30.000,00 euro il contributo onnicomprensivo annuale dovuto è uguale alla percentuale, riportata nella Tabella B, per singola area o corsi di studio, della quota di ISEE eccedente 25.001,00 euro. Per gli studenti iscritti ad un anno successivo al primo tale condizione si applica purché ricorrano entrambi i sotto indicati requisiti:

a)    iscrizione all'Università degli Studi di Palermo da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

b)    nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari. -nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. Per gli studenti in mobilità internazionale la data da tenere in considerazione ai fini del conseguimento e della convalida dei crediti è quella risultante dalle certificazioni rilasciate dalle Università ospitanti.

Laddove dall’applicazione dei criteri di cui presente comma, l’importo del contributo omnicomprensivo dovuto da studenti con ISEE ricompreso nella fascia 28.000-30.000 risulti superiore a quello previsto per la suddetta fascia, come previsto dal D.M. 234/2020, si applicherà l’importo contributivo più favorevole per lo studente.

Nel calcolo dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dal criterio di merito riportato al presente punto sono inclusi, una sola volta, anche i CFU derivanti da convalide di insegnamenti sostenuti nell’anno precedente il passaggio di Corso di Studio.

3)      Agli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o uguale a 30.000,00 euro e siano iscritti ad un anno accademico superiore alla durata normale del corso di studi, aumentato di uno, ma che abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 258 della legge n. 232/2016 non si applica, sul contributo onnicomprensivo dovuto secondo la classe ISEE di appartenenza, la maggiorazione del 20% prevista dall’articolo precedente.

4)      Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs n. 68 del 29.03.2012, sono esonerati dal contributo onnicomprensivo:

a)      gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio;

b)      gli studenti con documentata disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità pari o superiore al sessantasei per cento. Ai sensi della Legge Regionale 20/2002 e del D. Lgs. 68/2012 tali studenti sono esonerati anche dal pagamento della Tassa Regionale per il Diritto allo studio. Al momento dell’immatricolazione e/o dell’iscrizione ad anni successivi al primo lo studente con disabilità e/o con invalidità, per beneficiare dei Servizi dedicati e specifici offerti dall’Ateneo (trasporto, assistenza alla persona, etc…), dovrà espressamente indicare in quale delle condizioni, previste dalla legge, rientra.

c)      gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, D.Lgs. 68/2012, preventivamente comunicati dall'Università o dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli Affari Esteri;

d)      gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate, debitamente certificate; l’esonero viene considerato totalmente o nella misura parziale del 50% per il primo semestre e del 50% per il secondo semestre, a seconda del periodo di interruzione che non dovrà essere comunque inferiore a sei mesi. L'infermità dovrà essere certificata da un'istituzione pubblica e, poiché la ratio della concessione dell'esonero sta nell'impossibilità da parte dello studente di seguire l'attività didattica, alla quale è correlato il contributo di Ateneo, per il periodo in cui il richiedente versa in stato di infermità, comunque non inferiore ad un semestre, egli non potrà compiere alcun atto relativo alla propria carriera universitaria;

5)      Ai sensi dell’art. 30 della legge 30 marzo 1971 n. 118, sono esonerati dal contributo onnicomprensivo gli studenti figli dei beneficiari di pensione di inabilità, orfani di guerra, figli di mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio, dichiarati tali secondo le norme di legge, con reddito ISEE-U inferiore o uguale a 30.000,00 euro. Tutti i soggetti richiedenti l'esonero devono allegare adeguata certificazione.

6)      Gli studenti orfani o privi della responsabilità genitoriale, dichiarati tali a seguito di apposito provvedimento rilasciato dal Tribunale, sono esonerati dal contributo onnicomprensivo se con reddito ISEE-U inferiore o uguale a 30.000,00 euro.

7)      Gli studenti figli di vittime della mafia o del racket, dichiarati tali secondo le norme di legge, sono esonerati dal contributo onnicomprensivo se con reddito ISEE-U inferiore o uguale a 50.500,00 euro (limite massimo ISEE della classe 19 ci cui alla tabella A).

8)      Gli studenti detenuti in Istituti penitenziari sono esonerati dal contributo onnicomprensivo, per un numero di anni pari alla durata normale del corso di studio, aumentato di uno.

9)      Ciascuno studente può usufruire, all'atto dell'immatricolazione o dell’iscrizione, di una sola tipologia di esonero.

 

Art. 5 – RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO

1)      Per le seguenti categorie di studenti, che si iscrivono in modalità full time, sono previste le appresso indicate riduzioni del contributo onnicomprensivo dovuto, non cumulabili tra loro o con gli esoneri parziali previsti nell’ articolo precedente:

  1. gli studenti, iscritti nell'A.A. precedente presso Atenei con sede in altre Regioni, che effettuino il trasferimento presso l'Università di Palermo, per il primo anno di iscrizione sono esentati dal versamento del contributo omnicomprensivo;
  2. gli studenti iscritti, per la prima volta, alla Laurea triennale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico, diplomatisi con voto uguale o superiore a 95, usufruiscono, per il primo anno, di una riduzione del 20% fino ad un massimo di 350,00 euro;
  3. gli studenti iscritti, per la prima volta, al primo anno di una Laurea Magistrale, laureatisi con votazioni di laurea uguali o superiori a 95 ed inferiori o uguali a 109, usufruiscono per il primo anno di una riduzione del 30% fino ad un massimo di 500,00 euro;
  4. gli studenti iscritti, per la prima volta, al primo anno di una Laurea Magistrale, laureatisi con votazioni di laurea pari a 110 o 110 e lode usufruiscono per il primo anno di una riduzione del 50% fino ad un massimo di 1.000,00 euro;
  5. per i nuclei familiari con più componenti iscritti, in modalità full time, ai Corsi di Studio dell'Ateneo e con riferimento ai soli iscritti, in modalità full time, entro la relativa durata legale (in corso), per ogni ulteriore iscritto in corso dopo il primo il contributo onnicomprensivo viene calcolato considerando la classe ISEE immediatamente inferiore a quella dichiarata.
  6. gli iscritti, in modalità full time, ai Corsi di Studio dell’Ateneo residenti in province diverse da quelle in cui ha sede il Corso di Laurea al quale sono iscritti, pagano, per la durata legale del corso, il contributo onnicomprensivo ridotto di una classe ISEE;
  7. i dipendenti e i figli dei dipendenti dell’Università di Palermo (personale docente e TAB) iscritti, in modalità full time, ai Corsi di Studio dell’Ateneo, pagano, per la durata normale del corso, il contributo onnicomprensivo ridotto di una classe ISEE.

 

Art. 6 – RIMBORSI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO

1)      Nell’ambito delle disponibilità previste nel bilancio di previsione, e comunque entro il limite massimo complessivo di euro 100.000 annui, gli studenti che abbiano sostenuto, nell’A.A. precedente, tutti gli esami previsti nel loro piano di studi o devono al più sostenere o ottenere la convalida di un solo insegnamento nell’A.A. in corso e si laureino entro la prima sessione ordinaria estiva dell’A.A. in corso, potranno richiedere, il rimborso della seconda del contributo onnicomprensivo. Qualora la disponibilità di bilancio non fosse sufficiente a soddisfare il rimborso dell’intera seconda rata per tutte le richieste ricevute dagli aventi diritto nei termini prescritti, la quota da rimborsare verrà calcolata proporzionalmente al rapporto fra la disponibilità di bilancio (nel limite massimo complessivo di euro 100.000 annui) ed il totale degli importi richiesti a rimborso dagli aventi diritto.

 

Art. 7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DI TASSE E CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO

1)      Il versamento dei contributi e delle tasse avviene nelle forme previste dalle norme in materia di pagamenti per la Pubblica Amministrazione e con gli strumenti tecnologici di cui dispone l’Università degli Studi di Palermo. Tali modalità sono indicate nell’allegato “1” che, in caso di variazioni, verrà aggiornato e tempestivamente pubblicato sul sito web dell’Università.

2)      Le scadenze di pagamento per l’immatricolazione ai corsi di studio ad accesso a numero programmato sono stabilite dai rispettivi bandi.

3)      Per le immatricolazioni ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a Ciclo Unico ad accesso libero e per le iscrizioni agli anni successivi al primo le scadenze di pagamento sono indicate nel calendario didattico di Ateneo pubblicato sul sito web dell’Università.

4)      Per le iscrizioni ai Corsi di Laurea Magistrale biennali ad accesso libero la data di verifica della personale preparazione e la data di iscrizione sono indicate nel calendario didattico di Ateneo pubblicato sul sito web dell’Università.

5)      Gli studenti che intendono laurearsi nella sessione straordinaria dell’anno accademico precedente non sono tenuti a rinnovare l’iscrizione all’anno accademico corrente.

6)      Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo è suddiviso in due ratecome appresso indicato:

  1. Prima rata, da versare all’atto dell’immatricolazione o iscrizione, composta da:

      imposta di bollo assolta in maniera virtuale;

      tassa regionale per il diritto allo studio;

      acconto contributo onnicomprensivo nella misura del 40% dell’importo dovuto:

La prima rata deve essere pagata:

a.    per l’immatricolazione ai corsi di studio a numero programmato, entro i termini previsti da ciascun bando di concorso per l’accesso;

b.    per l’immatricolazione ai corsi di studio ad accesso libero e per le iscrizioni ad anni successivi al primo, entro il 30 settembre;

c.    per le iscrizioni ai corsi di laurea magistrali biennali ad accesso libero la scadenza della prima rata è fissata al 30 novembre.

  1. Seconda rata (per tutti i corsi di laurea, LMCU e magistrali biennali ad accesso libero e programmato), composta dal saldo del contributo onnicomprensivo, nella misura del 60% dell’importo dovuto, da versare entro il 24 dicembre dell’A.A. per il quale si chiede l’iscrizione/immatricolazione.

7)      Lo studente che ha pagato la prima rata delle tasse e del contributo onnicomprensivo, entro il 30 settembre (o il 30 novembre per i Corsi di Laurea Magistrali biennali ad accesso libero) o dopo tale data con mora, ma comunque entro il 24 dicembre, può sostenere gli esami relativi agli insegnamenti erogati al primo semestre, negli appelli fissati dal calendario didattico di Ateneo.

8)      Lo studente che ha pagato la prima rata delle tasse e del contributo onnicomprensivo ma non ha ottemperato al pagamento della seconda rata, dopo il 24 dicembre ed entro il 30 aprile con mora, non potrà sostenere esami a partire dalla sessione estiva. In ogni caso il pagamento della seconda rata, con l’indennità di mora prevista nel successivo art. 11, dovrà avvenire prima della data dell'esame.

9)      L'iscrizione oltre il 24 dicembre ed entro il 30 aprile comporta il versamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo in soluzione unica oltre le indennità di mora calcolate secondo quanto previsto all’art. 11.

10)   Dopo il 30 aprile lo studente in corso che non ha completato gli anni relativi alla durata normale del proprio Corso di laurea, potrà iscriversi solo in qualità di fuori corso rispetto all'anno di sua ultima iscrizione. Se tale ultima iscrizione è effettuata in modalità part-time per la prima volta del relativo anno di corso, lo studente dovrà prima modificare l'iscrizione in modalità full time, pagando le dovute differenze, e quindi iscriversi in qualità di fuori corso per l'anno corrente. Per i Corsi di laurea a programmazione nazionale, la modifica dell’iscrizione in full time implicherà per l’anno accademico corrente, l’iscrizione in qualità di ripetente al fine di ottemperare alle frequenze del relativo anno di corso.

11)   Gli studenti che, presentano domanda per l’ottenimento della borsa di studio da parte dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ERSU) devono compilare la specifica sezione presente nella domanda di immatricolazione/iscrizione e sono tenuti a versare, a titolo di prima rata, solo gli importi relativi al bollo e alla tassa regionale ERSU fatti salvi gli esoneri previsti dall'art. 3, comma 22, della legge 549/1995.

 

Art. 8 - ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE

1)      Lo status di studente impegnato a tempo parziale può essere chiesto nei tempi e con le modalità previste dallo specifico Regolamento e comporta il pagamento della tassa regionale, del bollo e, in funzione dell’ISEE, del contributo onnicomprensivo di Ateneo, come determinato secondo gli artt. 3 e 4, nella misura del 70% per le fasce da 0 a 12 e 90% per le fasce superiori.

Alle seguenti categorie di studenti:

  1. Studente lavoratore con contratto a tempo determinato e/o indeterminato, della durata minima di un anno a decorrere dall’anno accademico antecedente a quello di immatricolazione o di iscrizione, con un reddito di almeno 6.500 euro fiscalmente dichiarato;
  2. Studentessa madre o studente padre, per i primi tre anni di vita del bambino;
  3. Studenti-Atleti dichiarati tali ai sensi delle delibere del S.A. n. 28 del 15 gennaio 2019 e n. 303/2019 del 7 novembre 2019;

sarà concesso il pagamento della tassa regionale, del bollo e, in funzione dell’ISEE, del contributo onnicomprensivo di Ateneo, come determinato secondo gli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, nella misura del 50%.

2)      Fatto salvo quanto previsto all’articolo 7, comma 10, è consentito il passaggio di status da studente a tempo parziale a tempo pieno non prima che siano trascorsi due anni di carriera a tempo parziale. Ai fini del computo della durata legale del Corso di laurea l’iscrizione in modalità part time equivale a metà anno.

 

Art. 9 - CORSI SINGOLI

1)      L’iscrizione ai corsi singoli comporta il pagamento, per ciascun CFU, di un contributo in funzione dell’ISEE come appresso indicato:

  • € 20,00 per classe di reddito inferiore o uguale a 13.000,00 euro;
  • € 30,00 per classe di reddito superiore a 13.000,00 e inferiore o uguale a 30.000,00 euro;
  • € 40,00 per classe di reddito superiore a 30.000,00 euro.

La suddetta tassazione non si applica nel caso di acquisto di 24 CFU relativi ad un pacchetto necessari all’abilitazione per l’insegnamento.

2)      In ogni caso, l’iscrizione è limitata per anno accademico ad insegnamenti che complessivamente consentono di acquisire sino a 36 CFU. Gli esami devono essere sostenuti entro la sessione straordinaria dell’anno accademico di iscrizione.

3)      Coloro che non sostengono gli esami entro la scadenza di cui al precedente comma 2, devono procedere ad una nuova iscrizione, previo pagamento del relativo contributo.

4)      Coloro che acquistano corsi singoli presso l’Università degli studi di Palermo e nell’anno successivo si iscrivono ad un Corso di laurea, in cui tali insegnamenti sono previsti nel piano di studio, avranno detratto dal contributo onnicomprensivo, entro i limiti di quanto dovuto, il 50% dell’importo versato nell’anno precedente per l’acquisto dei corrispondenti CFU.

 

Art. 10 - STUDENTI STRANIERI

1)      Nel caso di studenti con nazionalità di paesi non appartenenti alla UE e residenti all’estero, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell’ISEE o dell’ISEE-parificato, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del DPCM n. 159/2013, l’importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito nella misura corrispondente all’importo dovuto per la 14° classe di reddito.

 

Art. 11 – INDENNITÀ DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO

1)      Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo, se effettuato oltre i previsti termini di scadenza, è gravato, per ogni singola rata, da una indennità di mora, sul dovuto, pari per la prima rata ad euro 30 (ridotto a euro 15 solo per le fasce dalla 0 alla 5a), incrementata di euro 30 (incrementata di euro 15 solo per le fasce dalla 0 alla 5a) per ogni 30 giorni di ulteriore ritardo, fino ad un massimo complessivo di euro 90, e per la seconda rata pari ad euro 50 (euro 25 per le fasce dalla 0 alla 5a), incrementata di euro 50 (euro 25 per le fasce dalla 0 alla 5a) per ogni 30 giorni di ulteriore ritardo, fino ad un massimo complessivo di euro 250.

2)      Gli studenti che hanno presentato domanda di laurea nella sessione straordinaria, avendo sostenuto, al momento della presentazione della domanda almeno l'85% dei crediti previsti, (escludendo i crediti relativi alla prova finale), e non riescano a laurearsi nella predetta sessione, possono iscriversi all’anno corrente pagando il contributo onnicomprensivo dovuto, non gravato da indennità di mora.

3)      Gli studenti che si iscrivono, con riserva, ad un Corso di laurea magistrale biennale ad accesso libero, in attesa di conseguire la laurea triennale, possono perfezionare tale iscrizione, dopo la laurea, pagando la seconda rata del contributo onnicomprensivo non gravato da indennità di mora.

4)      Gli studenti che, per giustificati motivi, richiedano l’autorizzazione a presentare la domanda di partecipazione agli esami di laurea e/o il rinnovo della domanda di laurea, dopo le scadenze previste dal calendario didattico di Ateneo, sono tenuti, in caso di autorizzazione, al pagamento degli importi previsti con una maggiorazione di euro 100,00.

 

Art. 12 - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ISEE PER LE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

1)      La condizione economica-patrimoniale dello studente è valutata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE-U) calcolato ex art. 8 del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013 e dell’art. 2-sexies del D.Lgs. n. 42 del 29.03.2016 e della legge n. 89/2016 o, per il corrente anno accademico, con riferimento all'ISEE corrente.

L’ISEE è utilizzato per determinare la parte del contributo onnicomprensivo universitario commisurato alla condizione economica-patrimoniale dello studente.

La presentazione dell'ISEE è finalizzata all'ottenimento del beneficio della riduzione della propria contribuzione.

Nel caso in cui lo studente non dichiari il proprio ISEE, lo stesso viene temporaneamente collocato, d’ufficio, nella 14° classe contributiva. Tale posizione contributiva dovrà essere variata, una volta ottenuto l’ISEE-U, da presentare entro il 24 dicembre 2021. In caso di mancata presentazione entro tale data lo studente sarà collocato in classe massima.

2)      Per poter usufruire delle riduzioni dei contributi universitari è necessario che l’ISEE sia calcolato specificatamente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e riferito al nucleo familiare dello studente.

L’Università, fermo restando l’obbligo dello studente di presentare la suddetta dichiarazione per usufruire dei benefici di legge, può acquisire il valore ISEE direttamente dalla banca dati dell’INPS.

3)      Le dichiarazioni rese dagli studenti ai fini del beneficio dell'esonero/riduzione dei contributi universitari e i dati della certificazione ISEE possono essere oggetto di controlli.

A tal fine l'Università di Palermo può avvalersi della collaborazione e dello scambio di informazioni con l’ERSU, con gli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, con l’INPS e con ogni altro ente depositario di informazioni rilevanti ai fini dell’attività di controllo.

In caso di accertamento positivo, ossia di riscontro di difformità od omissioni tali da comportare variazioni nelle riduzioni fruite, lo studente sarà chiamato a restituire, ai sensi dell’art. 10 – comma 3 – del D.Lgs. 68/2012, il triplo della differenza tra quanto versato e quanto avrebbe dovuto versare sulla base delle risultanze dell’accertamento o del valore dei servizi indebitamente fruiti, nonché sarà soggetto alle sanzioni previste dall’art. 38 – comma 3- della legge n. 122/2010 e s.m.i., fermo restando la presentazione di rapporto all’Autorità Giudiziaria ai fini dell’accertamento di eventuali responsabilità penali.

Nelle more della determinazione di specifico Regolamento per l’applicazione dell’art. 10 – comma 3 – del D.Lgs. 68/2012, in presenza di anomalie e/o errori dell’ISEE-U, inserite dal dichiarante in buona fede e non rettificabili dal CAF entro l’anno di riferimento, su richiesta dell’interessato e previa verifica sulle banche dati, ove possibile, potranno essere effettuate dagli operatori dell’Università le integrazioni/modifiche correttive della classe di reddito con il ricalcolo dell’ISEE-U di ciascun anno accademico, al solo fine del corretto pagamento delle tasse universitarie (rimane a cura dell'Utente la eventuale modifica della Dichiarazione Sostitutiva Unica presso l'INPS, in quanto gli operatori dell’Università consultano e non modificano il Data Base INPS).

 

Art. 13 – CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO E BOLLI PER PRESTAZIONI D’UFFICIO A RICHIESTA INDIVIDUALE DELLO STUDENTE

1)      Le prestazioni d’ufficio, a richiesta individuale dello studente, sono soggette anche al contributo ed ai bolli specificati nell’allegato “2” che, in caso di variazioni, verrà aggiornato e tempestivamente pubblicato sul sito web dell’Università.

 

Art. 14– TRASFERIMENTI

1)      Gli studenti provenienti da altre Università sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dei bolli e del contributo onnicomprensivo previsto dall’Università degli Studi di Palermo.

2)      2-Gli studenti che presentano istanza di trasferimento presso altro Ateneo, entro il 1° ottobre sono tenuti al pagamento della tassa di trasferimento pari ad € 200,00 oltre all’imposta di bollo. Oltre tale data lo studente è tenuto anche al pagamento delle tasse di iscrizione e della prima rata del contributo onnicomprensivo per l’anno accademico corrente ove l’istanza sia compilata entro il 24 dicembre ovvero dell’intero contributo onnicomprensivo per istanze compilate a partire dal 25 dicembre.

 

Art. 15 - RICHIESTA DI EQUIPOLLENZA

1)      La richiesta di equipollenza di un titolo estero comporta l’iscrizione al relativo Corso di studi, secondo le norme previste dal presente regolamento, qualora non vi sia un riconoscimento totale del titolo conseguito all’estero e anche nel caso in cui sia necessaria la sola discussione della tesi di laurea.

2)      Se il riconoscimento è concesso nella sua interezza è dovuto solo un importo complessivo di € 300,00 oltre all’imposta di bollo.

 

Art. 16- RICHIESTA DI RICOGNIZIONE

1)      È stabilito in € 100,00 il diritto fisso, previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs n. 68/2012, che lo studente dovrà pagare, oltre l’imposta di bollo, per ciascun anno per la ricognizione degli anni di mancata iscrizione.

 

Art. 17 - RICHIESTA DI SOSPENSIONE O RIATTIVAZIONE DELLA CARRIERA

1)      È stabilito in € 50,00, oltre l’imposta di bollo, l’importo che lo studente deve pagare per la sospensione e/o per la riattivazione della carriera.

 

Art. 18 - RINUNCIA AGLI STUDI

1)      Lo studente rinunciatario non ha diritto alla restituzione delle somme versate.

2)      Per registrare la rinuncia lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi relativi all’ultimo anno in cui risulta iscritto.

3)      Lo studente iscritto all’anno accademico 2021/22 che rinuncia agli studi entro il 24 dicembre non paga la seconda rata del contributo omnicomprensivo

 

Art. 19 – RICHIESTA DI RILASCIO PERGAMENA E DUPLICATO PERGAMENA

1)      È stabilito in € 50,00 oltre l’imposta di bollo, l’importo che lo studente deve pagare per il rilascio della pergamena di laurea e di abilitazione e/o del duplicato della pergamena di laurea e abilitazione a seguito smarrimento e deterioramento. Per il duplicato della pergamena di laurea e abilitazione a seguito di furto è previsto il solo pagamento dell’imposta di bolla.

 

Art. 20 – RICHIESTE DI PASSAGGIO

1)      È stabilito in € 40,00, oltre l’imposta di bollo, l’importo che lo studente deve pagare per la richiesta di passaggio di corso di laurea, passaggio di sede, passaggio di classe di laurea.

 

Art. 21 – RICHIESTE DI REINTEGRO CARRIERA DECADUTI

1)      È stabilito in € 500,00, oltre l’imposta di bollo, l’importo che lo studente deve pagare per il reintegro della carriera, da decaduto, per l’iscrizione ad un corso di Laurea del nuovo ordinamento con convalida degli insegnamenti della pregressa carriera.

 

Art. 22 – RICHIESTA SERVIZIO DI SPEDIZIONE

1)      La richiesta di spedizione dei Certificati sulla base delle zone tariffarie è soggetta al pagamento di:

-        10 euro per L’Europa e il bacino del Mediterraneo

-        15 euro per il Paesi dell’Africa, Americhe e altri paesi dell’Asia

-        20 euro per l’Oceania

2)      La richiesta di spedizione delle Pergamene sulla base delle zone tariffarie è soggetta al pagamento di:

-        20 euro per L’Europa e il bacino del Mediterraneo

-        25 euro per il Paesi dell’Africa, Americhe e altri paesi dell’Asia

-        30 euro per l’Oceania

 

Art. 23 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

1)      Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione dell’area medica, sanitaria e per le professioni legali sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo, come da prospetto riportato di seguito al presente articolo.

2)      Gli specializzandi effettuano il versamento del contributo annuo omnicomprensivo in due rate. La prima è versata al momento dell’iscrizione, la seconda prima dell’esame teorico - pratico di profitto.

3)      Sui pagamenti eseguiti oltre il 15° giorno dalla data di scadenza, grava un’indennità di mora pari al 10% dell’importo dovuto. La penale si applica sulla prima rata.

4)      Il pagamento viene effettuato tramite bollettino PagoPA e la mora per ritardato pagamento è generata automaticamente. Per sostenere gli esami e conseguire il titolo di studio occorre essere in regola con il pagamento di tasse, contributi ed eventuali soprattasse.

5)      Anche il pagamento della soprattassa è condizione necessaria al fine di poter usufruire dei servizi di prenotazione on-line degli appelli e per sostenere gli esami di profitto.

6)      Il mancato pagamento della prima rata del contributo determina il mancato perfezionamento dell’iscrizione all’anno successivo di corso; detto mancato pagamento comporta, altresì, l’impossibilità della regolare prosecuzione della frequenza del corso stesso e della correlata attività assistenziale per le scuole di specializzazione di Area Medica.

7)      Le scadenze per i pagamenti delle singole rate sono indicate nei rispettivi bandi.

8)      Ai sensi dell’art. 9 della L. n. 68/2012, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo, ad eccezione dei bolli e dei diritti fissi, gli iscritti alle Scuole di Specializzazione con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al sessantasei per cento e gli specializzandi che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio, ad eccezione dei medici.

9)      Gli studenti provenienti da altre Università sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo previsto dall’Università degli Studi di Palermo e della tassa di trasferimento pari ad € 150,00 oltre all'imposta di bollo.

10)   Gli studenti che presentano istanza di trasferimento presso altro Ateneo, sono tenuti al pagamento della tassa di trasferimento pari ad € 150,00 oltre all’imposta di bollo.

 

 

Scuole di Specializzazione dell’Area Medica - Durata 5 anni

 

-        L’importo annuo della prima rata è fissato in € 1.500,00 come da specifica seguente:

-        acconto contributi universitari € 1.344,00

-        imposta di bollo € 16,00

-        tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00

-        L’importo annuo della seconda rata viene determinato in € 435,00

Importo totale € 1.935,00

 

Scuole di Specializzazione dell’Area Medica - Durata 5 anni

ISEE inferiore a € 30.000,00 (ai sensi dell’articolo 2 lett. C)

 

-        L’importo annuo della prima rata è fissato in € 996,00 come da specifica seguente:

-        acconto contributi universitari € 840,00

-        imposta di bollo € 16,00

-        tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00

-        L’importo annuo della seconda rata viene determinato in € 435,00

Importo totale € 1.431,00

 

Scuole di Specializzazione dell’Area Medica - Durata 4 anni

 

-        L’importo annuo della prima rata è fissato in € 1.497,00 come da specifica seguente:

-         acconto contributi universitari € 1.341,00

-         imposta di bollo € 16,00

-         tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00

-        L’importo annuo della seconda rata viene determinato in € 462,00

Importo totale € 1.959,00

 

Scuole di Specializzazione dell’Area Medica - Durata 4 anni

ISEE inferiore a € 30.000,00 (ai sensi dell’articolo 2 lett. C)

 

-        L’importo annuo della prima rata è fissato in € 996,00 come da specifica seguente:

-             acconto contributi universitari € 840,00

-             imposta di bollo € 16,00

-             tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00

-        L’importo annuo della seconda rata viene determinato in € 462,00

Importo totale € 1.458,00

 

Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria - Durata 5 anni

 

-        L’importo annuo della prima rata è fissato in € 694,00 come da specifica seguente:

-             acconto contributi universitari € 538,00

-             imposta di bollo € 16,00

-             tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00

-        L’importo annuo della seconda rata viene determinato in € 435,00

Importo totale € 1.129,00

 

Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria - Durata 4 anni

 

-        L’importo annuo della prima rata è fissato in € 692,00 come da specifica seguente:

-             acconto contributi universitari € 536,00

-             imposta di bollo € 16,00

-             tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00

-        L’importo annuo della seconda rata viene determinato in € 462,00

Importo totale € 1.154,00

 

Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria - Durata 3 anni

 

-        L’importo annuo della prima rata è fissato in € 688,00 come da specifica seguente:

-             acconto contributi universitari € 532,00

-             imposta di bollo € 16,00

-             tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00

-        L’importo annuo della seconda rata viene determinato in € 506,00

Importo totale € 1.194,00

 

Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera - Durata 4 anni

 

-        L’importo annuo della prima rata è fissato in € 893,00 come da specifica seguente:

-                acconto contributi universitari € 737,00

-                imposta di bollo € 16,00

-                tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00

-        L’importo annuo della seconda rata viene determinato in € 714,00

Importo totale € 1.607,00

 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali – Durata 2 anni

 

-        L’importo annuo della prima rata è fissato in € 1.836,00 come da specifica seguente:

-                acconto contributi universitari € 1.680,00

-                imposta di bollo € 16,00

-                tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00

-        L’importo annuo della seconda rata viene determinato in € 445,00

Importo totale € 2.281,00

 

All’atto della presentazione della domanda di ammissione all’esame finale di Diploma di Specializzazione è dovuto il pagamento dei bolli per la somma di euro 48,00

 

Art. 24 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO

1)      Gli iscritti al Corso di Specializzazione per le attività di sostegno ex DM 30 settembre 2011 sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo, come da prospetto riportato in calce al presente articolo.

2)      I corsisti effettuano il versamento del contributo in due rate. La prima è versata al momento dell’immatricolazione, la seconda prima dell’esame per il conseguimento della specializzazione. Le scadenze per i pagamenti delle singole rate sono indicate nei rispettivi bandi.

3)      Il pagamento viene effettuato tramite bollettino PagoPA. Per sostenere gli esami e conseguire il titolo di studio occorre essere in regola con il pagamento di tasse e contributi.

4)      Per gravi motivi documentati, a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate o nei casi previsti dal D.lgs 151/2001 e ss. è possibile sospendere il Corso presentando un’apposita istanza. La sospensione è concessa con provvedimento del Rettore o suo delegato.

Non è dovuto alcun rimborso delle tasse già pagate per l’interruzione del corso o la sospensione del Corso.

5)      Coloro ai quali è stata concessa la sospensione del corso potranno immatricolarsi in soprannumero nel ciclo successivo ove consentito da apposite disposizioni ministeriali.

La tassa di iscrizione in soprannumero per coloro i quali hanno sospeso il corso varierà in base a quanto è già stato versato in precedenza: se nel precedente ciclo sono state versate entrambe le rate, sarà dovuta esclusivamente l’imposta di bollo fissa di 16 euro. Nel caso in cui era stata corrisposta solamente la prima rata, allora è previsto il pagamento della seconda rata più imposta fissa di bollo di 16 euro.

6)      Gli iscritti al Corso di Specializzazione con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 68/2012, sono esonerati dal pagamento del contributo e della tassa regionale, ad eccezione dell’imposta di bollo e della quota da trasferire agli istituti scolastici.

 

Corso di Specializzazione per le attività di sostegno (DM 30 settembre 2011)

L’importo della prima rata è fissato in € 2.000,00, come da specifica seguente:

- acconto contributi universitari € 1.844,00

- imposta di bollo € 16,00

- tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00

L’importo della seconda rata viene determinato in € 1.700,00 di cui € 370,00 destinati agli Istituti scolastici.

 

Art. 25 – OPEN BADGE

1)      L’importo per il rilascio dell’Open Badge per la certificazione linguistica da parte del Centro Linguistico di Ateneo è di € 20,00.

2)      L’importo per il rilascio dell’Open Badge per la certificazione di Data Science è di € 20,00.

 

Art. 26- DOTTORATO DI RICERCA

1)      Ai sensi del comma 262 dell’art. 1 della legge n. 232/2016, gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento di tasse o contributi a favore dell’Università.

2)      I Dottorandi titolari di borsa di studio sono tenuti al versamento, all’atto di iscrizione, della somma di € 356,00, come da specifica seguente:

a.       imposta di bollo € 16,00

b.       tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00

c.       contributo € 200,00

 

Art. 27 - SOSPENSIONE DEGLI STUDI –

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATO DI RICERCA

1)      In caso di sospensione della durata di un anno, ove questa avvenga su un anno accademico, non è dovuto alcun pagamento.

2)      In caso in cui la sospensione è della durata di un anno ma avviene su due anni accademici non è dovuto il pagamento della seconda rata dell’anno accademico di inizio sospensione, qualora fosse stata già versata per scadenza di termini la stessa verrà conguagliata con quanto dovuto per l’anno accademico successivo;

3)      La sospensione di durata inferiore ad un anno comporta il pagamento delle tasse e dei contributi previsti per l’intero anno accademico.

 

Art. 28 - MASTER UNIVERSITARI DI I E II LIVELLO

1)      L’importo del contributo di iscrizione ai Master universitari di I e II livello è indicato nei singoli bandi e, comunque, non può superare l’importo di 5.000,00 euro. 2 - Il pagamento potrà essere stabilito in unica soluzione ovvero in due rate. In questo ultimo caso la prima rata non potrà essere inferiore al 60% del contributo complessivo dovuto.

2)      Nel caso di uditori la quota di contribuzione può essere ridotta fino ad un massimo del 50% del contributo di iscrizione previsto per gli allievi del Master da determinare all’atto dell’istituzione del corso.

3)      Gli insegnamenti/moduli dei Master Universitari possono essere offerti nella forma di corsi singoli. L’elenco degli insegnamenti/moduli per i quali è possibile accettare singole iscrizioni è indicato in sede di proposta di attivazione del Corso.

4)      L’importo del contributo di iscrizione a corsi singoli è calcolato, con riferimento al costo dell’intero Master, proporzionalmente ai CFU acquisiti. Tasse e ulteriori contributi sono riportati nella seguente tabella:

Tabella riepilogativa “Tasse e contributi” – Master Universitari di I e II livello

Tipologia

Tasse/Contributi previsti

Importo

Selezione per l’ammissione

Contributo di partecipazione alla selezione

€ 50,00

Iscrizione al Master

Contributo di iscrizione

Riportato nel bando di concorso

Imposta di bollo virtuale

€ 16,00

Esame finale

Tassa di ammissione esame finale

€ 50,00

Rilascio pergamena

Imposta di bollo virtuale per domanda

€ 16,00

Imposta di bollo virtuale per pergamena

€ 16,00

Certificazione titolo conseguito

Imposta di bollo virtuale per richiesta certificato

€ 16,00

Imposta di bollo virtuale per certificato

€ 16,00

 

Tabella riepilogativa “Tasse e contributi” –

Iscrizione in qualità di uditore a Master Universitari di I e II livello

Tipologia

Tasse/Contributi previsti

Importo

Iscrizione al Master come uditore

Contributo di iscrizione ridotto

La riduzione può variare fino ad un massimo del 50% del contributo di iscrizione previsto per gli allievi del Master

Imposta di bollo virtuale

€ 16,00

Certificazione partecipazione al Master

Imposta di bollo virtuale per richiesta certificato

€ 16,00

Imposta di bollo virtuale per certificato

€ 16,00

 

Tabella riepilogativa “Tasse e contributi” –

Iscrizione a singoli insegnamenti/moduli di corsi di Master Universitari di I e II livello

Tipologia

Tasse/Contributi previsti

Importo

Iscrizione a corsi singoli

Contributo di iscrizione

Variabile in base ai CFU conseguiti ed alla peculiarità dell’insegnamento

Imposta di bollo virtuale

€ 16,00

Certificazione iscrizione a corso singolo e superamento esame

Imposta di bollo virtuale per richiesta certificato

€ 16,00

 

Art. 29 - CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA,

CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1)      L’importo del contributo di iscrizione ai Corsi di Perfezionamento post laurea, dei Corsi di Formazione e di Aggiornamento professionale è indicato nei singoli bandi e, comunque, non può superare l’importo di 2.000,00 euro. Tasse e ulteriori contributi sono riportati nella Tabella seguente.

 

Tabella riepilogativa “Tasse e contributi” – Corsi di Perfezionamento post laurea, Corsi di Formazione e di Aggiornamento Professionale

Tipologia

Tasse/Contributi previsti

Importo

Selezione per l’ammissione

Contributo di partecipazione alla selezione

€ 50,00

Iscrizione al Corso

Contributo di iscrizione

Variabile in base al “Piano finanziario” approvato

Imposta di bollo virtuale

€ 16,00

Certificazione frequenza/partecipazione al Corso

Imposta di bollo virtuale per richiesta certificato

€ 16,00

Imposta di bollo virtuale per certificato

€ 16,00

 

 

Art. 30 - SUMMER E WINTER SCHOOL

1)      I Corsi Internazionali di Studi Avanzati "Summer/Winter School" sono dei corsi intensivi su temi di particolare attualità scientifica e/o tecnologica, che possono dar luogo anche al riconoscimento di CFU.

2)      Detti corsi possono essere organizzati anche in collaborazione con altre istituzioni universitarie, centri di ricerca e/o enti esterni. Si finanziano attraverso il pagamento di un contributo di iscrizione, richiesto ai partecipanti, che può variare anche sulla base degli eventuali apporti di enti finanziatori esterni. Il contributo è variabile e viene pagato dagli iscritti in misura sufficiente a coprire tutte le spese relative all'organizzazione dei corsi, senza alcun aggravio di oneri a carico dell’Ateneo.

 

Art. 31 - NORME FINALI E DI RINVIO

1)      Si abrogano tutte le norme regolamentari, le deliberazioni e le disposizioni in contrasto con il presente Regolamento.

2)      Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia ed alle vigenti norme statutarie e regolamentari dell’Università degli Studi di Palermo.

 

Art. 32 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

1)      Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione, con Decreto Rettorale, e si applica a decorrere dall’anno accademico 2021/2022 secondo il disposto dell’art. 1, comma 254, della legge n. 232/2016.

2)      La pubblicità è data mediante affissione all’albo ufficiale e sul sito d’Ateneo.

 

Tabella “A”

CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO ANNUALE (ART. 3 del Regolamento)

 

Classe

Limite minimo ISEE

Limite massimo ISEE

Area Umanistica

Area Scientifica

Area Medica

Professioni Sanitarie

Scienze della Formazione Primaria

Conservazione Restauro iscrizioni precedenti al 2018/19

Conservazione Restauro immatricolati dal 2018/2019

e successivi

0

0

7.000,00

342

371

397

427

397

483

3363

1

7.000,01

8.000,00

477

519

572

602

572

686

3498

2

8.000,01

9.000,00

500

545

602

632

602

721

3521

3

9.000,01

10.000,00

524

570

632

663

632

755

3545

4

10.000,01

11.000,00

558

608

678

708

678

808

3579

5

11.000,01

13.000,00

592

645

721

751

721

858

3613

6

13.000,01

14.000,00

626

683

765

796

765

909

3647

7

14.000,01

15.500,00

661

721

811

841

811

962

3682

8

15.500,01

17.000,00

718

784

885

915

885

1047

3739

9

17.000,01

18.500,00

759

830

940

970

940

1109

3780

10

18.500,01

20.000,00

806

880

999

1029

999

1178

3827

11

20.000,01

22.500,00

852

931

1059

1090

1059

1248

3873

12

22.500,01

25.000,00

908

993

1133

1163

1133

1332

3929

13

25.000,01

27.500,00

970

1061

1212

1243

1212

1425

3991

14

27.500,01

30.000,00

1031

1129

1293

1323

1293

1518

4052

15

30.000,01

33.500,00

1168

1279

1426

1499

1468

1722

4189

16

33.500,01

37.000,00

1245

1362

1523

1599

1568

1836

4266

17

37.000,01

40.500,00

1320

1447

1618

1698

1667

1950

4341

18

40.500,01

45.500,00

1397

1531

1715

1797

1766

2064

4418

19

45.500,01

50.500,00

1473

1614

1812

1897

1866

2179

4494

20

50.500,01

55.500,00

1571

1722

1934

2024

1993

2325

4592

21

55.500,01

60.500,00

1722

1888

2125

2219

2188

2552

4743

22

60.500,01

65.500,00

1800

1974

2223

2321

2290

2669

4821

23

65.500,01

70.500,00

1879

2061

2324

2425

2394

2788

4900

23

65.500,01

70.500,00

1879

2061

2324

2425

2394

2788

4900

24

70.500,01

80.000,00

2015

2211

2495

2601

2570

2993

5036

25

80.000,01

90.000,00

2284

2505

2834

2950

2918

3395

5305

26

90.000,01

100.000,00

2363

2594

2935

3054

3023

3515

5384

27

100.000,01

>1000.000,01

2444

2682

3036

3158

3127

3634

5465

 

Tabella “B”

Esonero fascia calmierata (ART. 4 comma 2 del Regolamento)

 

Limite minimo ISEE

Limite massimo ISEE

Area Umanistica

Area Scientifica

Area Medica

Professioni Sanitarie

Scienze della Formazione Primaria

Conservazione Restauro iscrizioni precedenti al 2018/19

Conservazione Restauro immatricolati dal 2018/2019

e successivi

25.000,01

30.000,00

23%

25%

28%

30%

29%

34%

83%

 

Allegato 1

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DI TASSE E CONTRIBUTI

  • Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo deve essere effettuato esclusivamente mediante sistema PAgoPA (Pagamenti della Pubblica Amministrazione), secondo quanto previsto dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
  • Al sistema PAgoPA si accede tramite quanto predisposto in modalità informatica dall’Università degli Studi di Palermo, salvo eventuali diversi sistemi di pagamento che l'Ateneo si riserva di comunicare.
  • Lo studente, collegandosi con le proprie credenziali di accesso al portale https://www.unipa.it, compila online la pratica di interesse e procede direttamente al pagamento di quanto dovuto su sistema PAgoPA; oppure stampa il bollettino e paga presso una qualsivoglia ricevitoria abilitata PAgoPA.
  • Il bollettino di pagamento potrà essere pagato nelle modalità indicate al link:

https://immaweb.unipa.it/immaweb/public/pagamenti.seam

  • Nel caso di prima immatricolazione si consiglia di procedere con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); le istruzioni per ottenere le credenziali SPID sono indicate al link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid; se non si posseggono le credenziali SPID bisogna stampare la domanda e consegnarla in segreteria studenti.
  • Per l’iscrizione ad anni successivi al primo la quietanza di pagamento non dovrà, in alcun caso, essere consegnata alla Segreteria studenti; lo studente deve però conservarla fino al conseguimento del titolo di studio. Essa costituisce la prova dell’avvenuto pagamento in caso di contestazioni.
  • Per perfezionare l’immatricolazione lo studente deve, entro i termini previsti, versare la prima rata; si ribadisce che, ai fini dell’identificazione, se lo studente perfeziona la pratica con SPID non ha la necessità di recarsi presso la segreteria studenti per farsi riconoscere e consegnare documentazione altrimenti deve consegnare personalmente la stampa della domanda compilata online e l’ulteriore documentazione richiesta ovvero la copia del documento di riconoscimento e la copia del bollettino pagato.

 

Allegato 2

 

CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO E BOLLI PER PRESTAZIONI D’UFFICIO A RICHIESTA INDIVIDUALE DELLO STUDENTE

 

  • Tassa di equipollenza € 300,00 + imposta di bollo
  • Open badge € 20,00
  • Pergamena di laurea € 50,00 + bollo
  • Duplicato pergamene (C.d.S. e abilitazioni) € 50 + bolli
  • Diploma abilitazione € 50,00 + bolli
  • Tassa trasferimento in uscita € 200,00 + imposta di bollo
  • Tassa trasferimento in entrata € 0,00 + imposta di bollo
  • Tassa di passaggio di Corso di Laurea, di sede, di classe € 40,00 + imposta di bollo
  • Tassa di ricognizione € 100,00 annui + imposta di bollo
  • Sospensione e riattivazione carriera € 50,00 + imposta di bollo
  • Reintegro carriera decaduti €. 500,00 + imposta di bollo
  • Domanda di laurea fuori termine € 100
  • Richiesta partecipazione ai test per Corsi di laurea a numero programmato locale e Nazionale € 55,00
  • Spedizione Certificati - € 10 – € 15 – € 20 sulla base delle seguenti zone tariffarie:
  • Zona 1 = Europa e bacino del Mediterraneo – € 10
  • Zona 2 = Altri Paesi dell’Africa, Americhe, altri Paesi dell’Asia – € 15
  • Zona 3 = Oceania – € 20
  • Zona 1 = Europa e bacino del Mediterraneo – € 20
  • Zona 2 = Altri Paesi dell’Africa, Americhe, altri Paesi dell’Asia – € 25
  • Zona 3 = Oceania – € 30
  • Spedizione Pergamene - € 20 – € 25 – € 30 sulla base delle seguenti zone tariffarie:

 

ILRETTORE

Prof.  Fabrizio Micari