Rivista dell'Osservatorio Permanente della Giustizia Tributaria, Giugno 2016, n. 1/2016
Giugno 2016, n. 1/2016Comitato di Direzione, Comitato di Redazione Direttore responsabile: Salvatore Pillitteri Direttore editoriale: Bernardo Comella Web editor: Valerio Lombardo |
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Sommario
Articoli
- Reclamo e mediazione tributaria tra istanze deflattive ed esigenze di garanzia - Rosa Geraci
- La tutela cautelare nel processo tributario - Giovanni Ilarda
- Profili procedimentali e sanzionatori del gioco online - Claudio La Valva
- Le spese processuali nel processo tributario - Giovanni Liguori
- Brevi considerazioni sull'onere di provare l'effettiva conoscenza degli atti allegati per relationem all'atto di accertamento e sul difetto di motivazione della sentenza - Paolo Montesano
Orientamenti giurisprudenziali
- L'evoluzione giurisprudenziale sul contraddittorio procedimentale sino alla recente Ordinanza della Comm/ne Tributaria Reg/le Toscana n° 736 del 18 gennaio 2016 - Bernardo Comella
- Consorzi di bonifica. La giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite - Maurizio Villani
- Le società estinte e i debiti fiscali. Riferimenti giurisprudenziali e normativi - Maurizio Villani e Federica Attanasi
Note redazionali
Comm. Trib. Prov. Palermo, Sez. III, 24.6.2016, n.3433
L’esercizio al quale imputare i corrispettivi spettanti alle case di cura per le prestazioni rese oltre i limiti previsti nel contratto stipulato annualmente con l’Azienda Sanitaria Provinciale per l’assegnazione del “budget” è quello in cui si conclude il procedimento amministrativo che verifica l’esistenza delle condizioni alle quali il contratto subordina il pagamento dei citati corrispettivi. Prima della conclusione di tale procedimento, l’esistenza e l’ammontare dei corrispondenti ricavi non possono considerarsi certi e, pertanto, l’imputazione del componente positivo ad un esercizio diverso da quello in cui il procedimento amministrativo si conclude si pone in contrasto con l’art.109 del T.U.I.R.
Comm. Trib. Prov. Palermo, Sez. IV, 29.9.2015, n.5922
I corrispettivi delle prestazioni rese oltre i limiti del budget assegnato in regime di convenzione con il servizio Sanitario Nazionale devono essere imputati al periodo d’imposta in cui sono state emesse le relative fatture e in cui i servizi sono stati effettuati, indipendentemente dalle successive vicende di carattere amministrativo legate alla convenzione tra la società ricorrente e l’A.S.P.
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Comm. Trib. Prov. Palermo, sez. VII, 7.10.2015, n.5432
A fronte della discrasia esistente tra la competenza economica/fiscale e la scelta aziendalistica del “management” per quanto attiene i ricavi extrabudget il Collegio ritiene che debba trovare applicazione l’art. 8 del D. Lgs. 546/1992. In applicazione del principio di affidamento e di buona fede, il legislatore ha riconosciuto al giudice il potere di disapplicare le sanzioni non penali nell’ipotesi in cui l’oggettiva incertezza della disposizione di legge abbia tratto in errore il contribuente. Ai fini dell’applicazione dell’art. 8 del D. Lgs. n. 546/1992 si rende necessario apprezzare non solo il profilo oggettivo dell’incertezza normativa, ma anche l’aspetto soggettivo, vincolato alla condizione psicologica del trasgressore (es. buona fede). In ossequio al consolidato principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui il processo tributario non è annoverabile tra i processi di “impugnazione – annullamento” bensì tra quelli di “impugnazione – merito”, il giudice, nel caso di un’infondatezza parziale della pretesa dell’amministrazione, dovrà quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal “petitum” delle parti.